Il Regolamento del Senato nella XVIII Legislatura

Capo IX

Dell'ordine delle sedute, della Polizia del Senato e delle tribune

Articolo 71

Polizia delle tribune.

1. Durante le sedute, le persone ammesse nelle tribune debbono stare a capo scoperto e in silenzio, astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

2. I commessi, in esecuzione degli ordini del Presidente, fanno uscire immediatamente chiunque abbia turbato l'ordine o fanno sgomberare la tribuna o sezione di tribuna in cui l'ordine sia stato turbato, quando non si possa individuare chi ha cagionato il disordine.

3. Nella tribuna o sezione di tribuna fatta sgomberare non possono essere riammessi gli espulsi. Sono tuttavia ammesse le altre persone che si presentino successivamente munite di regolare biglietto d'entrata.

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