Il Regolamento del Senato nella XVIII Legislatura

Capo IX

Dell'ordine delle sedute, della Polizia del Senato e delle tribune

Articolo 69 (1)

Polizia del Senato.

1. I poteri necessari per la polizia del Senato e della sua sede spettano al Senato stesso e sono esercitati in suo nome dal Presidente.

2. Il Presidente può incaricare i senatori Questori, anche individualmente, affinché, assistiti dal Segretario generale, diano alla guardia di servizio, posta alla diretta dipendenza funzionale dello stesso Presidente, gli ordini necessari e concertino con le autorità competenti le opportune disposizioni.

3. La forza pubblica - compresa la polizia giudiziaria - non può entrare nella sede del Senato, né in qualsiasi altro edificio ove abbiano sede Commissioni, Servizi e Uffici del Senato, se non per ordine del Presidente. Lo stesso divieto vale per gli edifici ove abbiano sede organismi bicamerali, nei quali la forza pubblica - compresa la polizia giudiziaria - non può entrare se non per ordine dato dal Presidente del Senato d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati.

4. La forza pubblica non può entrare nelle Aule dell'Assemblea e delle Commissioni se non per ordine del Presidente del Senato e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

(1) Articolo modificato dal Senato il 22 dicembre 1983.

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