Documento VII n. 102
Sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 23 giugno 2014 con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui, introducendo l'articolo 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), stabilisce che il Commissario straordinario del Governo per il Comune di Roma "deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro"
Titolo breve: Sentenza n. 191 del 23 giugno 2014
Riferimenti normativi documento
Legge OrdinariaL. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 2
Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139
Iniziativa
Presentato da Corte Costituzionale, il 4 luglio 2014; annunciato nella seduta n. 284 del 21 luglio 2014
Assegnazioni
Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 21 luglio 2014; annuncio nella seduta ant. n. 284 del 21 luglio 2014