Documento VII n. 185
Sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 6 luglio 2016, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere mediante l'opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova
Titolo breve: Sentenza n. 201 del 6 luglio 2016
Riferimenti normativi documento
Legge OrdinariaL. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 2
Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139
Iniziativa
Presentato da Corte Costituzionale, il 21 luglio 2016; annunciato nella seduta n. 667 del 26 luglio 2016
Assegnazioni
Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
il 26 luglio 2016; annuncio nella seduta
pom. n. 667 del 26 luglio 2016
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia)
il 26 luglio 2016; annuncio nella seduta
pom. n. 667 del 26 luglio 2016