Il Regolamento del Senato nella XVIII Legislatura

Capo XIII

Delle deliberazioni del Senato e dei modi di votazione - Votazione finale dei disegni di legge

Articolo 114 (1)

Votazioni per alzata di mano e controprova.

1. Le votazioni che dovrebbero aver luogo per alzata di mano sono di regola effettuate con procedimento elettronico quando il Presidente lo ritenga opportuno al fine di agevolare il computo dei voti.

2. Si fa altresì ricorso al procedimento elettronico ogni qualvolta sia richiesta la controprova di una votazione per alzata di mano. Tale controprova deve essere richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato, ed il Presidente, prima di disporla, ordina la chiusura delle porte di accesso all'Aula.

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.

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