Il Regolamento del Senato nella XVIII Legislatura

Capo VI

Delle Commissioni permanenti e delle Commissioni speciali e bicamerali

Articolo 42 (1)

Procedura delle Commissioni in sede redigente - Votazione finale del disegno di legge in Assemblea.

1. Per la discussione degli articoli nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 41.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'articolo 36, la Commissione discute i singoli articoli sulla base dei criteri informatori fissati dall'Assemblea. Sull'ammissibilità di ordini del giorno o emendamenti che appaiano contrastanti con i detti criteri decide il Presidente della Commissione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive non sono proponibili nell'ipotesi di cui al comma precedente; nelle altre ipotesi si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 43.

4. Dopo l'esame dei singoli articoli la Commissione nomina un relatore incaricato di redigere la relazione scritta.

5. In Assemblea hanno facoltà di parlare soltanto il relatore e il rappresentante del Governo. Il disegno di legge viene quindi posto ai voti per la sola votazione degli articoli e l'approvazione finale. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.

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