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Comitato per la legislazione
(Art. 20-bis del Regolamento)

Il Comitato per la legislazione esprime parere sia sui disegni di legge discussi dall'Assemblea o dalle Commissioni in sede deliberante (art. 20-bis, comma 3, primo periodo), che sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge (art. 20-bis, comma 8). Può, inoltre, esprimersi, su richiesta delle Commissioni, sugli schemi di atti normativi del Governo (art. 20-bis, comma 3, secondo periodo) e sui disegni di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge (art. 20-bis, comma 7). Il Comitato si esprime sulla valutazione d'impatto e sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente (art. 20-bis, comma 5). Con riguardo ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, il Comitato può anche proporre la soppressione delle disposizioni che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla legislazione vigente (art. 20-bis, comma 8).

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