La manovra di bilancio

Particolare della sala CavourE' entrata in vigore il primo gennaio 2010 la legge di riforma della contabilità e della finanza pubblica (legge n.196 del 31 dicembre 2009) approvata dal Parlamento in via definitiva il 16 dicembre scorso. La riforma rivede dalle fondamenta il sistema di costruzione del bilancio dello Stato abrogando la legge n. 468 del 1978, che istituì la legge finanziaria. Questa legge, stabilisce sostanzialmente le regole comuni per la redazione dei bilanci pubblici (Stato, Enti territoriali, e altri enti pubblici) e delle leggi di spesa, e consente la conoscenza ex ante dei dati del bilancio pubblico consolidato, al fine di valutare se i saldi di finanza pubblica, nel loro complesso, siano compatibili con gli obiettivi del Patto di stabilità europeo.

La riforma del bilancio ripartisce le unità di approvazione parlamentare in programmi, cosa non permessa dalla precedente struttura del bilancio, dove la spesa era ripartita tra centri di costo amministrativo. La legge di stabilità sostituisce la legge finanziaria attribuendo a ciascuno - Governo Parlamento Enti territoriali, e altri enti pubblici una responsabilità precisa. Ne deriva che la parte prevalente delle scelte e la gestione del bilancio sono affidati al governo, mentre il Parlamento svolgerà un rigoroso controllo della spesa, anche attraverso un accurato esame dei rendiconti. Non secondaria a tale fine è la circostanza che il documento fondamentale, nel ciclo della programmazione annuale, ritorna ad essere il bilancio, che è lo strumento con il quale si autorizza il complesso della spesa pubblica. Di conseguenza, perde valore ciò che era la vecchia legge finanziaria che viene sostituita dalla "legge di stabilità". Il nuovo strumento normativo avrà una consistenza assai snella e margini circoscritti di intervento.

La clausola di salvaguardia prevista inoltre riveste particolare importanza per l'attenzione che la nuova legge ha dedicato al sistema della copertura finanziaria delle norme che incrementano le spese o riducono le entrate ed impedisce il mancato rispetto dei vincoli di bilancio

La nuova sessione di bilancio modifica i tempi del ciclo di approvazione della legge di bilancio in Parlamento. Non c'è più il Documento di programmazione economica, che viene sostituito dalla Decisione di finanza pubblica, presentata il 15 settembre, in modo da concentrare i tempi nei quali il Parlamento si occupa della materia riducendo i tempi del dibattito parlamentare su bilancio e legge di stabilità.

Il ciclo e gli strumenti della programmazione - tabella di confronto tra la precedente legge 468/1978, abrogata, e la legge 196/2009
Legge 468/1978, abrogata Legge 196/2009
Relazione unificata sull' economia e la finanza pubblica
(28 febbraio)
Relazione unificata sull' economia e la finanza pubblica
(15 aprile)
Rendiconto generale dello Stato
(30 giugno)
Rendiconto generale dello Stato
(30 giugno)
Disegno di legge di Assestamento
(30 giugno)
Disegno di legge di Assestamento
(30 giugno)
Documento di programmazione economico e finanziaria
(30 giugno)
Decisione di finanza pubblica
(15 settembre)
Relazione previsionale e programmatica
(30 settembre)
Soppressa
Disegno di legge finanziaria
(30 settembre)
Disegno di legge di stabilità
(15 ottobre)
nota tecnico-illustrativa
Disegno di legge di bilancio
(30 settembre)
Disegno di legge di bilancio
(15 ottobre)
Disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica
(15 novembre)
Disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica
(28 febbraio)
Non previsto Aggiornamento del programma di stabilità (calendario europeo)
Non previsto Specifici documenti di programmazione delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato

Ciò premesso ne deriva che l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche è ispirata al metodo della programmazione i cui strumenti tecnici sono:

  1. la Relazione sull'economia e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno;
  2. lo schema di Decisione di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
  3. il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno, corredato di una nota tecnico-illustrativa da inviare alle Camere;
  4. il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;
  5. il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;
  6. i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di febbraio;
  7. l'aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea secondo il calendario concordato in sede europea;
  8. gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e) e g), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il documento di cui al comma 2, lettera a), è presentato alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze

Per approfondire

Legislature



Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina