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Minerva Web
Rivista online della Biblioteca "Giovanni Spadolini"
A cura del Settore orientamento e informazioni bibliografiche
n. 32 - dicembre 2010

L'attività del Servizio delle Commissioni permanenti e speciali / a cura del Servizio delle Commissioni permanenti e speciali

carpeCompetenze: Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate dal Regolamento:

1ª - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione;

2ª - Giustizia;

3ª - Affari esteri, emigrazione;

4ª - Difesa;

5ª - Programmazione economica, bilancio;

6ª - Finanze e tesoro;

7ª - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni;

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare;

10ª - Industria, commercio, turismo;

11ª - Lavoro, previdenza sociale;

12ª - Igiene e sanità;

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali;

14ª - Politiche dell'Unione europea.

Composizione: Le Commissioni permanenti, rinnovate dopo il primo biennio della legislatura, sono formate in modo da rispecchiare la proporzione tra i Gruppi, che ne designano: propri rappresentanti e possono sostituirli per una singola seduta o per l'esame di un determinato disegno di legge. Nessun Senatore può essere assegnato a più di una Commissione permanente, salvo che sostituisca altro Senatore chiamato a far parte del Governo ovvero faccia parte di un Gruppo composto da un numero di Senatori inferiore a quello delle Commissioni; in tal caso uno stesso Senatore può essere designato in tre Commissioni.

Tuttavia ciascun Senatore può partecipare alle sedute di Commissioni diverse da quella di appartenenza, senza diritto di voto, salvo che la Commissione decida di vincolare i propri componenti al segreto per determinate discussioni.

Struttura organizzativa: Ciascuna Commissione nella sua prima seduta elegge l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, che convoca le sedute e dirige i lavori della Commissione, da due Vice Presidenti, che sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento e da due Segretari che verificano i risultati delle votazioni Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, predispongono il programma ed il calendario dei lavori di ciascuna Commissione. All'interno delle Commissioni è generalizzata la costituzione di Sottocommissioni per i pareri su provvedimenti assegnati nel merito ad altre Commissioni e di Comitati incaricati dell'esame preliminare di provvedimenti assegnati in via primaria alla Commissione.

Attività: Le Commissioni permanenti si riuniscono:

a) in sede deliberante, per la discussione e l'approvazione di disegni di legge ad esclusione di quelli in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e dei disegni di legge rinviati alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e salva la richiesta di rimessione all'Assemblea da parte del Governo o di un decimo dei componenti del Senato o di un quinto dei componenti della Commissione;

b) in sede redigente, per l'esame e la deliberazione dei singoli articoli di disegni di legge da sottoporre all'Assemblea per la sola votazione finale, ad esclusione di quelli di cui alla a);

c) in sede referente, per l'esame di disegni di legge o affari sui quali devono riferire all'Assemblea, salva la richiesta unanime della Commissione, con l'assenso del Governo, di trasferimento alla sede deliberante, previo parere non contrario sul disegno di legge delle Commissioni 1a e 5a;

d) in sede consultiva, per esprimere pareri su disegni di legge o affari assegnati ad altre Commissioni, ovvero su atti del Governo;

e) in sede di procedure informative, per richiedere informazioni e chiarimenti ai rappresentanti del Governo o per comunicazioni dello stesso Governo, per acquisire elementi informativi su disegni di legge o affari assegnati alle Commissioni e per svolgere indagini conoscitive, previo consenso del Presidente del Senato;

f) in sede di sindacato ispettivo, per lo svolgimento di interrogazioni.

A conclusione dell'esame di affari ad esse assegnate le Commissioni possono votare risoluzioni intese ad esprimere il loro pensiero e i propri indirizzi. A più commissioni permanenti può essere assegnato dal Presidente del Senato un disegno di legge o affare per l'esame o la deliberazione in comune ovvero più Commissioni possono ritenersi competenti sullo stesso provvedimento o affare, proponendo un conflitto di competenza su cui decide il Presidente del Senato, uditi i Presidenti delle commissioni interessate.

Convocazioni e numero legale: Quanto alle convocazioni delle Commissioni, ove non ne sia data comunicazione da parte del Presidente al termine della seduta, l'ordine del giorno deve essere stampato, pubblicato e inviato a tutti i componenti della Commissione non meno di ventiquattro ore prima della seduta, salvo che per le sedute in sede deliberante e redigente per le quali il termine è di quarantotto ore.

Per la validità delle sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente e di quelle nelle quali discutino o adottino deliberazioni su affari per i quali non debbano riferire all'Assemblea è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti (in ogni altra sede è sufficiente la presenza di un terzo) accertata dal Presidente all'inizio della seduta. In tutti gli altri casi l'accertamento non è richiesto presumendosi che la Commissione sia sempre in numero legale. Tuttavia il Presidente, d'ufficio in occasione della prima votazione successiva alla chiusura della discussione generale, o su richiesta di un senatore prima di ogni altra votazione, dispone la verifica.

Pubblicità dei lavori: Delle sedute delle Commissioni si redige il processo verbale che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato; si redige altresì e si pubblica un riassunto dei lavori (resoconto sommario), che dà conto degli interventi degli oratori e degli esiti procedurali delle sedute.

Delle sedute in sede deliberante e redigente, di interrogazioni, di esame del bilancio e della legge finanziaria si redige anche un resoconto stenografico che reca l'integrale trascrizione della discussione. Parimenti viene redatto il resoconto stenografico per le sedute delle indagini conoscitive, e delle audizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Regolamento ove richiesto dalle Commissioni interessate. In ogni caso, ad eccezione delle sedute in sede referente e consultiva, che non sono pubbliche, su domanda della Commissione il Presidente del Senato può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi, pubblicità questa assicurata comunque nei casi di sedute in sede deliberante e redigente.

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