Documento VII n. 153
Sentenza n. 123 del 23 marzo 2022, depositata il successivo 17 maggio, con la quale la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale: 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), nella parte in cui non prevede che il decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport, che individua i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 561, sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 606, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 605, previa intesa con le Regioni e le Province autonome interessate
Titolo breve: Sentenza n. 123 del 23 marzo 2022, depositata il successivo 17 maggio
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Riferimenti normativi documento
Legge OrdinariaL., 11 marzo 1953, n.87, art. 30, comma secondo
Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139, comma 1
Iniziativa
Presentato da Corte Costituzionale, il 10 marzo 2022; annunciato nella seduta n. 413 del 15 marzo 2022