Documento VII n. 150
Sentenza n. 105 del 9 marzo 2022, depositata il successivo 22 aprile, con la quale la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale costituzionale dell'articolo 586-bis, settimo comma, del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", limitatamente alle parole "al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti"
Titolo breve: Sentenza n. 105 del 9 marzo 2022, depositata il successivo 22 aprile
Testi disponibili dall'Archivio Legislativo
Riferimenti normativi documento
Legge OrdinariaL., 11 marzo 1953, n.87, art. 30, comma secondo
Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139, comma 1
Iniziativa
Presentato da Corte Costituzionale, il 22 aprile 2022; annunciato nella seduta n. 429 del 3 maggio 2022
Assegnazioni
Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
il 3 maggio 2022; annuncio nella seduta
n. 429 del 3 maggio 2022
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia)
il 3 maggio 2022; annuncio nella seduta
n. 429 del 3 maggio 2022
Assegnato alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)
il 3 maggio 2022; annuncio nella seduta
n. 429 del 3 maggio 2022
Assegnato alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')
il 3 maggio 2022; annuncio nella seduta
n. 429 del 3 maggio 2022