Atto n. 3-03278 (in Commissione)

Pubblicato il 8 novembre 2016, nella seduta n. 716

ROMANI Maurizio , BENCINI , MOLINARI , SIMEONI , BIGNAMI , MUSSINI , FUCKSIA , VACCIANO , DE PIETRO , BELLOT - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute. -

Premesso che:

la sigaretta elettronica, anche detta e-cigarette o e-cig, è un dispositivo elettronico concepito con l'obiettivo di simulare il più possibile le mimiche e le percezioni sensoriali associate al consumo dei tabacchi lavorati. Il funzionamento prevede l'inalazione di una soluzione a base di acqua, glicole propilenico, glicerolo, nicotina in quantità variabile o assente, vaporizzata da un atomizzatore, un dispositivo alimentato da una batteria ricaricabile. È quindi un dispositivo che permette di inalare vapore senza combustione;

con l'articolo 11, comma 22, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è stato introdotto nel Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, l'articolo 62-quater contenente l'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo. La disposizione, successivamente oggetto di diverse modifiche, prevedeva originariamente all'articolo 1, che a decorrere dal 1° gennaio 2014, i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, fossero assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico. Al comma 2 era stabilito infine che la commercializzazione di tali prodotti fosse assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

con la circolare del 21 gennaio 2015, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha di fatto confermato che i beni indicati, ove compresi del prezzo unitario di vendita dei dispositivi, anche monouso, concorrono alla formazione della base imponibile, cui si applica l'imposta di consumo, nonostante abbia precisato che non possano essere considerati parti di ricambio le custodie dei prodotti, i cavi per l'alimentazione o le batterie;

il regime fiscale introdotto con l'articolo 62-quater del Testo unico delle accise ha da subito generato forti perplessità in relazione ad una indeterminata e sproporzionata imposizione fiscale, applicata anche a quei prodotti accessori che non contengono nicotina o altre sostanze, che possono considerarsi succedanee del tabacco o non costituiscono componenti o parti integranti dei dispositivi di vaporizzazione;

sul tema è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 83 del 2015 sancendo l'illegittimità costituzionale dell'art. 62-quater, nella sua formulazione originaria, quindi nella parte in cui sottopone ad imposta di consumo, nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico, la commercializzazione dei prodotti non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo. La Corte costituzionale ha infatti ravvisato nella norma in esame la violazione dell'art. 3 della Costituzione, evidenziando una palese irragionevolezza laddove si sottopone ad un'aliquota unica ed indifferenziata una serie eterogenea di sostanze diverse dalla nicotina, purché idonee a sostituire il consumo di tabacchi lavorati. La Corte ha inoltre riconosciuto la violazione della riserva di legge prevista dall'art. 23 della Costituzione, che impone al legislatore l'obbligo di determinare preventivamente i criteri direttivi e le linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa;

il decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, ha invece previsto un regime fiscale differente, applicato ai soli liquidi di inalazione. L'articolo 1, comma 3, disponi infatti che i tabacchi da inalazione senza combustione siano sottoposti ad accisa, in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

la direttiva 2008/118/CE, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, stabilisce alcuni principi fondamentali relativamente all'imposizione sui prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa. Per quanto riguarda i prodotti già sottoposti ad accisa, quali quelli relativi ai tabacchi lavorati, la direttiva stabilisce la possibilità per gli Stati membri di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta. Relativamente ai prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa, gli Stati membri rimangono liberi di applicare altre forme di imposizione, purché l'applicazione di tali imposte non comporti negli scambi tra Stati membri, formalità connesse all'attraversamento delle frontiere;

con la sentenza depositata l'11 gennaio 2016, anche il Tribunale amministrativo della regione Lazio è intervenuto sulla materia, stabilendo come il concreto meccanismo impositivo prescelto non possa che rappresentare l'espressione di una insindacabile scelta di merito da parte del legislatore, anche tenuto conto delle plurime finalità, non solo di carattere sanitario, che possono essere perseguite attraverso l'introduzione di una imposta di consumo. Il Tar si è invece trovato concorde con la Corte costituzionale circa l'irrazionalità della disposizione, che include nella base imponibile i dispositivi e gli accessori che consentono il consumo dei prodotti a cui fa riferimento l'art. 62-quater, comma 1, del Testo unico delle accise;

con la determinazione prot. 6045 del 22 gennaio 2016, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha stabilito che l'imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, è pari a 0,3850 euro al millilitro. Parallelamente prende atto della sospensiva sui liquidi senza nicotina senza però disapplicarla del tutto mantenendo dunque in vigore l'imposta sul consumo del contenuto nicotinico dei liquidi;

considerato che per quanto risulta agli interroganti:

come dichiarato dal Consiglio occupazione, politica sociale, salute e consumatori (Epsco), ogni anno in Europa sono circa 700.000 i morti per patologie connesse al fumo e di questi decessi, l'80 per cento, sarebbe evitabile con una buona attività di prevenzione;

la classificazione e la regolamentazione delle sigarette elettroniche, considerata al pari dei prodotti del tabacco tradizionali, è spesso fondata su equivoci derivanti dall'accostamento regolamentare e scientifico di tali prodotti. Lo sviluppo di questo mercato è dunque condizionato da una normativa incerta e spesso particolarmente vessatoria. Le esigenze di bilancio producono infatti forti preoccupazioni sull'impatto che questi prodotti hanno sulle entrate, derivanti dalle accise sul tabacco, al punto che si riscontra una generale tendenza degli Stati a considerare le imposte sulle e-cig come sostituto nel lungo periodo. È parere degli interroganti che le e-cig non debbano essere considerate alla stregua di prodotti derivanti da tabacchi lavorati, in particolare quando si faccia riferimento all'apporto che queste possono dare in termini di riduzione di rischi per la salute. Secondo l'ultimo rapporto condotto nel Regno Unito per conto del Publich health England (PHE), le e-cig sono almeno del 95 per cento meno dannose delle sigarette tradizionali;

se è vero che non esiste un metodo certo e sicuro per indurre a smettere di fumare, non si può negare che la sigaretta elettronica può rappresentare un ottimo strumento per ridurre drasticamente il numero di sigarette tradizionali fumate, potendo quindi svolgere un importante ruolo nel raggiungimento di uno degli obiettivi delle Nazioni Unite per il 2025: la riduzione del 30 per cento dei fumatori. Secondo quanto emerge dal rapporto del Royal college of physicians di Londra le sigarette elettroniche non costituiscono infatti una porta di accesso al fumo per i non fumatori perché l'uso di e-cig è limitato quasi esclusivamente a coloro che sono consumatori, o lo sono stati, di prodotti tradizionali derivanti da tabacchi lavorati. Se quindi, da un lato non è possibile affermare che l'utilizzo di sigarette elettroniche costituisca di per sé lo strumento con il quale si è certi di poter smettere di fumare, dall'altro risulta ormai consolidato il dato, secondo il quale chi decide di smettere di fumare e sceglie di utilizzare solo e-cig ha maggiori possibilità di non tornare a fumare sigarette;

una politica di controllo dell'uso del tabacco, che si traduca in misure eccessivamente restrittive alla commercializzazione e al consumo di e-cig, ha sicuramente un forte impatto sui consumatori e sulle migliaia di lavoratori del settore, e costituisce per l'industria del tabacco un'ottima protezione dalla concorrenza di altri prodotti meno dannosi,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano urgente intervenire, per quanto di rispettiva competenza, al fine di favorire un regime fiscale che tenga conto dell'importante ruolo che le e-cig svolgono nel ridurre sensibilmente il consumo di tabacchi lavorati.