Pubblicato il 19 luglio 2016, nella seduta n. 662
MATTESINI , AMATI , ANGIONI , BERTUZZI , CANTINI , CUCCA , DIRINDIN , ESPOSITO Stefano , FASIOLO , FERRARA Elena , LO GIUDICE , PADUA , PAGLIARI , PEZZOPANE , SOLLO - Ai Ministri della giustizia e della salute. -
Premesso che:
la sindrome da alienazione genitoriale, parental alienation syndrome, PAS, secondo lo psichiatra statunitense Richard Gardner, è un'ipotetica e controversa dinamica psicologica disfunzionale che si attiverebbe sui figli minori coinvolti in contesti di separazione e divorzio conflittuale dei genitori, non adeguatamente mediate. Gardner ne ha descritto gli elementi costitutivi in diversi lavori autopubblicati, pertanto, privi di verifica da parte della letteratura scientifica, in particolare delle revisione di esperti, la cosiddetta peer review, che oggi è il parametro principale di valutazione della validità delle pubblicazioni scientifiche anche nei concorsi universitari;
la PAS non è riconosciuta come disturbo psicopatologico dalla grande maggioranza della comunità scientifica e legale internazionale. Infatti, la teoria è oggetto di dibattito in diversi Paesi quali Stati Uniti, Canada, Australia, Spagna, dove non è riconosciuta alcuna evidenza scientifica a tale disfunzione;
infatti, la sindrome non risulta inserita in alcuna delle classificazioni in uso, si pensi all'International classification of diseases, ICD, o, ancora, al Diagnostic and statistical manual of mental disorders, DSM, in ragione della sua evidente ascientificità dovuta alla mancanza di dati a sostegno;
anche la Società italiana di psichiatria, oltre a non riconoscere tale disturbo come patologia, poiché fondata esclusivamente su supposizioni di senso comune del tutto insufficienti a fornire di alcun fondamento scientifico, non ritiene giustificati interventi terapeutici specifici;
l'Istituto superiore di sanità, il più alto organo di consulenza scientifica del Ministero della sanità, ha ritenuto che la configurazione della patologia non abbia il sufficiente sostegno empirico emerso dai dati di ricerca, né una rilevanza clinica tale da farla includere tra i disturbi mentali nei manuali diagnostici;
considerato che:
come ribadito da giurisprudenza sia di merito che di legittimità, il giudice, lungi dall'accertare l'esistenza di una patologia il cui fondamento scientifico è oggetto di discussione nella comunità scientifica internazionale, dovrà semmai valutare il comportamento condizionante di un genitore sul figlio, che rileverebbe, invece, sotto altri profili quali la capacità genitoriale. Pertanto, a fronte di tale valutazione, risulterebbe del tutto superfluo, ai fini della decisione del giudice, l'introduzione di un ulteriore e non giustificato "etichettamento" del minore, già provato da contesti di grande conflittualtà;
a quanto evidenziato, si aggiungano le posizioni dei centri antiviolenza che, a tal riguardo, si sono espressi ripetutamente in maniera critica. In particolare, l'associazione nazionale D.I.RE (Donne in rete contro la violenza) che riunisce 63 tra case di donne e centri antiviolenza, ha evidenziato il pericolo in merito alla diagnosi di PAS nelle situazioni di maltrattamento. Tale diagnosi, infatti, comporterebbe il rischio di ulteriori vittimizzazioni e maltrattamenti di donne e bambini, poiché la sindrome da alienazione genitoriale finirebbe con l'essere usata in maniera strumentale dagli autori di violenze, minacciando di sottrarre i figli alle madri. Inoltre, le diverse associazioni operanti nel campo hanno più volte espresso la preoccupazione che la richiesta di una diagnosi di PAS possa essere avanzata a soli fini strumentali, per non consentire, nelle relazioni con alti livelli di conflittualità, l'accertamento dell'esistenza di violenze domestiche o violenze su minori;
rilevato, inoltre, che:
nonostante la mancanza di evidenze scientifiche nella letteratura medica la sindrome da alienazione genitoriale continua, ancora oggi, ad essere utilizzata in ambito giudiziario;
infatti, sono ancora molti i casi di bambini affidati ad un genitore sulla base dell'uso improprio della cosiddetta PAS, così come sono molti i casi di bambini inviati in comunità rieducative, si pensi, ad esempio, al caso noto alle cronache di Cittadella (Padova) dove, nell'ottobre 2012, un minore è stato forzosamente prelevato da scuola in esecuzione di un provvedimento della Corte d'appello di Venezia, o ancora al drammatico caso di Federico Barakat di San Donato milanese, ucciso nel febbraio 2009 a soli 8 anni con 34 coltellate, in ambito protetto, dal padre uccisosi subito dopo;
la sentenza della Corte di cassazione, sezione prima, n. 7041 del 20 marzo 2013, definisce la PAS priva di fondamento sul piano scientifico. I giudici sottolineano come: «di certo non può ritenersi che, sopratutto in ambito giudiziario, possano adottarsi delle soluzioni prive del necessario conforto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che le teorie ad esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare»;
analogamente, il Tribunale di Milano, Sezione civile, in data 13 ottobre 2014 sostiene che: «la cosiddetta Sindrome da alienazione genitoriale (PAS) è priva di fondamento sul piano scientifico, così come si appura dallo sfoglio della letteratura scientifica di settore», prima tra tutte quella contenuta nel citato DSM;
il Tribunale di Varese in data 1° luglio 2010 aveva già sostenuto che: «non si comprende perché, se "litigano" i genitori, gli accertamenti diagnostici debbano essere condotti su chi il conflitto lo subisce e non su chi lo crea. Ne consegue che il comportamento del genitore che sia "alienante" può rilevare sotto altri e diversi profili e non già come patologia del minore»,
si chiede di sapere:
se il Ministro della giustizia, anche alla luce delle disposizioni della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo in relazione al preminente e superiore interesse del minore alla stabilità affettiva, non ritenga necessario e urgente intraprendere le opportune iniziative, al fine di garantire il diritto all'ascolto dei minori durante tutto il percorso dei procedimenti giudiziari che lo vedano coinvolto;
se il Ministro della salute non ritenga di dover intervenire con la massima sollecitudine, al fine di puntualizzare la non attendibilità della cosiddetta PAS, pur se denominata con formule similari, al fine di evitare l'uso distorto di tale diagnosi nei casi dei bambini "contesi", anche a fronte del mancato riconoscimento del disturbo da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché da parte di tutto il mondo scientifico internazionale;
se il Ministro della giustizia non ritenga di dover intraprendere le necessarie e urgenti iniziative al fine di garantire che, in ambito processuale, non vengano riconosciute patologie prive delle necessarie evidenze scientifiche, tanto più pericolose, poiché aventi ad oggetto decisioni in materia di minori.