Atto n. 4-06104

Pubblicato il 11 febbraio 2004
Seduta n. 535

DONATI, BRUTTI PAOLO, MONTINO, ZANDA, BASSANINI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. -

Premesso che:

la legge 910/1986 all’art. 7, comma 17, lett. e), così come modificato dall’art. 55, comma 12, della legge 449/97, sospendeva la realizzazione della tratta Cecina-Civitavecchia, non realizzata dalla SAT (Società Autostrada Tirrenica), dell’autostrada Livorno-Civitavecchia, e contestualmente innalzava il contributo dello Stato dal 65 all’80% per la prima tratta realizzata Livorno-Cecina;

in attuazione della norma sopra richiamata, a fronte delle pretese relative alle presunte perdite avanzate dalla SAT in seguito alla mancata realizzazione di parte delle opere, l’Anas, con un accordo transattivo (del 10 giugno 1998), riconosceva e versava alla SAT una somma complessiva di 172,15 miliardi di vecchie lire;

in tale accordo transattivo si legge che:

lo stesso scaturisce da un ricorso al TAR del Lazio, promosso dalla società concessionaria (SAT), che con sentenza n. 1890/96 ha accolto le tesi di inadempimento contrattuale nei confronti dell’ANAS, obbligando quest’ultima a riequilibrare il Piano Finanziario della SAT;

la SAT, dopo la modifica legislativa intervenuta con l'articolo 55 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, viene "confermata unica titolare della Concessione di costruzione e gestione del collegamento viario a pedaggio fra le città di Livorno e Civitavecchia, in forza delle leggi n. 531/1982 e successive, fermo restando che la realizzazione delle tratte da Cecina (Rosignano Marittimo) a Civitavecchia - qualunque possa essere la soluzione progettuale - viene sospesa dal richiamato provvedimento, in conseguenza del quale - peraltro - la SAT si impegna a non rivendicare richiesta di risarcimenti ad alcun titolo";

sono stati già destinati alla realizzazione dell’opera la somma di 600 miliardi di vecchie lire quale quota del contributo dello Stato per il finanziamento dell’infrastruttura, in applicazione della legge finanziaria 1987 (legge n. 910 del 22 dicembre 1986), oltre ai 165 miliardi di vecchie lire già precedentemente stanziati con la legge n. 526/1985;

per la realizzazione dell’opera il complessivo onere per lo Stato non poteva essere superiore al 65% dell’investimento complessivo;

il progetto della tratta Livorno-Civitavecchia non ha superato nel 1990 il giudizio positivo di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'ambiente;

deve inoltre essere sottolineato come l'accordo transattivo Anas-SAT del 10 giugno 1998 sia stato sottoscritto tra le parti senza un intervento approvativo dei Ministeri competenti, così come indicato nella lettera del Ministro dei lavori pubblici all’Anas del 12 maggio 1998;

in data 7 ottobre 1999 è stata sottoscritta la nuova Convenzione tra Anas e SAT, interamente sostitutiva della precedente convenzione n.10266 del 23 ottobre 1969 e del successivo atto aggiuntivo. La nuova convenzione del 1999 disciplina l'esercizio della tratta aperta al traffico nel 1993 Livorno-Cecina di 36,6 km e rinvia ad un successivo atto aggiuntivo la regolamentazione convenzionale della costruzione ed esercizio delle altre due tratte Cecina-Grosseto e Grosseto Civitavecchia;

considerato che:

la Corte dei Conti nella sua relazione al Parlamento sulla gestione finanziaria dell'Anas per gli esercizi 1998-2000 ha censurato questo comportamento dell'Anas sulla SAT in quanto "non convincente avendo assentito alla concessione senza il preventivo consenso della Autorità abilitata ad esprimersi sul tracciato autostradale, provvedendo così, in data 21 dicembre 1999, alla sua proroga fino al 2028" della durata della concessione;

la normativa vigente in materia di appalti e concessioni, che scaturisce dalla direttiva europea n. 93/37, prevede che ogni nuovo investimento debba essere sottoposto a gara di evidenza pubblica per la scelta del soggetto concessionario che realizza e gestisce l'opera;

avendo il Parlamento nel 1997 deciso di sospendere la realizzazione dell'opera autostradale Cecina-Civitavecchia, appare illegittima negli atti successivi e conseguenti dell'Anas (accordo transattivo del 1998 e nuova Convenzione del 1999) la conferma della concessione per l'intera tratta autostradale alla SAT, mentre una rigorosa applicazione della normativa vigente in materia di appalti e concessioni avrebbe dovuto imporre una revoca della concessione assentita nel 1969, per le tratte non in realizzazione;

la legge finanziaria 2004, al comma 153 dell’art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003), fa riferimento al citato art. 7, comma 17, lett. e), della legge 910/1986 così come modificata dall’art. 55, comma 12, della legge 449/97, prevedendone la parziale soppressione, e quindi eliminando la sospensione della realizzazione dei tratti autostradali Cecina-Civitavecchia;

avendo quindi la normativa rimosso la sospensione relativa alla realizzazione dei tratti autostradali, ne consegue che vengono a mancare i presupposti giuridici invocati dalla SAT in ordine allo squilibrio gestionale indotto, su cui era basato il contributo straordinario di 172,15 miliardi di vecchie lire versato dall’Anas nel 1998 in applicazione dell’accordo transattivo tra Anas e SAT,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire, nel suo ruolo di indirizzo e controllo sull'Anas, al fine di ottenere una corretta applicazione della normativa in materia di appalti e concessioni, intimando una gara di evidenza pubblica per la scelta del concessionario per le tratte Cecina-Grosseto-Civitavecchia;

se si ritenga che l’eliminazione della sospensione per la realizzazione dei tratti autostradali non attuati dalla SAT implichi la restituzione di quanto elargito dall’Anas alla SAT, ovvero 172,15 miliardi di vecchie lire;

se conseguentemente il Ministro, esercitando il suo ruolo di indirizzo e controllo, non intenda sollecitare l’ANAS affinché recuperi le somme a suo tempo versate alla SAT.