Atto n. 4-05084

Pubblicato il 19 gennaio 2016, nella seduta n. 562

CARIDI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -

Premesso che:

la Naspi sostituisce le indennità di disoccupazione ASPI e mini ASPI, introdotte dall'art. 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015. Per evento di disoccupazione si intende l'evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione;

i destinatari della NASPI sono i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci di cooperativa, che abbiano stabilito, con la propria adesione, un rapporto di lavoro in forma subordinata (art. 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001);

le disposizioni relative alla NASPI non si applicano nei confronti dei dipendenti a tempo determinato;

lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Può essere riconosciuta la NASPI ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale;

il contributo è previsto nella misura annuale pari a 489,95 euro e l'importo massimo per i rapporti di lavoro della durata, pari o superiore a 36 mesi, di 1.469,85 euro (messaggio Inps n. 4441 del 30 giugno 2015);

il contributo non opera in caso di: licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscono la continuità occupazione prevista dal CCNL; cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991;

detto regime di esclusione opera con riferimento ai periodi 2013-2015. Pertanto tale contributo a partire dal 1° gennaio 2016 viene applicato, anche in caso di cambio appalto con riassunzione del lavoratore da parte del nuovo soggetto appaltatore. In sostanza, un'impresa che esce da un appalto deve versare da 489.95 a 1469.85 euro, a seconda degli anni di anzianità relativamente al rapporto di lavoro in essere;

si tratta di uno dei tanti "regali" per le imprese contenuti nella "legge Fornero" (legge n. 92 del 2012) la cosiddetta tassa di licenziamento che, anche la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) non ha risolto, una misura che mette a rischio la sopravvivenza di migliaia di imprese e con esse decine di migliaia di posti di lavoro,

si chiede di conoscere se e quali interventi il Ministro in indirizzo preveda per esonerare le imprese dal pagamento del contributo sul licenziamento, nel caso in cui il personale sia assorbito automaticamente dall'impresa che subentra nell'appalto, facendo sì che, nel subentro, il personale non acquisisca lo stato di disoccupazione.