Atto n. 3-01291

Pubblicato il 14 ottobre 2014, nella seduta n. 330

DI BIAGIO - Ai Ministri della difesa, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della salute e del lavoro e delle politiche sociali. -

Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

si aggravano le criticità che condizionano l'operatività e la sopravvivenza stessa dell'Associazione italiana della Croce rossa a seguito della progressiva entrata in vigore delle disposizioni previste dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178, recante "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183";

il 23 settembre 2014 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 i decreti della "Selezione per la formazione del contingente di complessivi 300 posti di personale militare della Croce Rossa Italiana in servizio attivo, di cui all'art. 5, coma 6, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178";

la selezione danneggia irreparabilmente gli oltre 1.100 appartenenti al Corpo militare della CRI i quali, già vincitori di concorsi e selezioni concorsuali, dovranno sottoporsi ad una nuova selezione, per poter mantenere il proprio status militare limitatamente a 2 anni, per accedere al contingente limitato di 300 posti, al quale può comunque accedere anche personale appartenente ai ruoli civili e ad altre forze armate;

la circostanza, già suscettibile di aprire un notevole contenzioso amministrativo da parte del personale militare, suscita ulteriori perplessità anche in relazione alle modalità di pubblicazione del bando stesso, che non sembra rispettare i giusti criteri di pubblicità e trasparenza;

non essendo stato predisposto alcun sussidio cartaceo, il reperimento della documentazione inerente è stato previsto unicamente mediante collegamento ad un sito internet del Ministero della difesa (Previmil), che per molti giorni è stato interessato da un blocco informatico, limitando ulteriormente il tempo a disposizione dei candidati per espletare tutte le procedure di iscrizione;

è opportuno evidenziare che, sul sito, sono anche presenti altri 2 bandi, l'uno datato 17 dicembre 2013, l'altro 10 aprile 2013, ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, elemento che danneggia i potenziali concorrenti che al momento dell'emanazione erano ancora in grado di soddisfare taluni requisiti di ammissione, diversamente da quanto può essere a distanza di 10 e 5 mesi;

i decreti, ai quali si aggiunge un terzo bando datato 6 agosto 2013, tutti relativi alla medesima citata selezione, recano differenti requisiti e criteri di valutazione relativi alla selezione stessa. Le variazioni nei criteri di valutazione dei requisiti di ammissione sarebbero da ascrivere ad una lettera della presidenza nazionale CRI/CC/32827/13 dell'11 giugno 2014, con cui il presidente nazionale imponeva una revisione totale dei punteggi in questione variando, di fatto, la situazione nel tempo ed escludendo contemporaneamente dei candidati dalla possibilità di superare la selezione;

ulteriori perplessità destano taluni parametri menzionati nei decreti, relativi alle scelte da operare in sede di selezione, dove ad esempio l'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 10 aprile 2013 prevede che "a parità di punteggio, è data la precedenza al candidato più giovane di età", a totale detrimento dell'esperienza e della professionalità maturata nel tempo da personale avente una maggiore anzianità, anche anagrafica;

i decreti, che derivano dall'applicazione del contestato decreto legislativo n. 178 del 2012, appaiono viziati ab origine da una mancata considerazione delle professionalità già operanti all'interno dell'ente;

difatti le evidenze segnalate ledono e mortificano la professionalità e l'esperienza del personale del Corpo militare (1.100 persone) che hanno instaurato da oltre 20 o 30 anni un rapporto di pubblico impiego a seguito dell'immissione in servizio, essendo vincitori di pubblici concorsi e di selezioni concorsuali, e che oggi, per mantenere il proprio status militare ed indossare i gradi rivestiti a seguito dell'arruolamento e degli avanzamenti sostenuti negli anni di servizio svolto, dovranno partecipare ad una "selezione" per 300 posti, della durata massima di 2 anni, a cui può accedere anche personale appartenente ai ruoli civili e ad altre forze armate;

appare evidente lo scenario di grave ingiustizia sociale che provocherà conseguentemente una mole enorme di "esuberi" e di mobilità con gravi danni per i militari della Cri e conseguenti sofferenze per le famiglie coinvolte;

le suddette criticità derivano dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 178, le cui conseguenze negative per la tenuta stessa della Croce rossa italiana, trasversalmente riconosciute e anche dalla stessa amministrazione dell'ente, sono state oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo a firma dell'interrogante, nonché del disegno di legge AS 1503, a prima firma dell'interrogante, ma trasversalmente condivisa, recante "Abrogazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e delega al Governo per il riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivare le iniziative, anche in sede normativa, finalizzate all'abrogazione del decreto legislativo n. 178 del 2012 e al riordino della Croce rossa italiana;

quali misure intendano predisporre per garantire ai 1.100 militari del Corpo militare della CRI la tutela della propria professionalità, esperienza e configurazione lavorativa, conseguita attraverso pubblici concorsi e selezioni;

se non ritengano opportuno, nel rispetto delle professionalità militari attualmente operanti nella CRI, ritirare i decreti ministeriali citati, finalizzati alla selezione per la formazione del contingente di complessivi 300 posti di personale militare della Croce rossa italiana in servizio attivo di cui al cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 178 del 2012, anche al fine di evitare il contenzioso amministrativo che ne conseguirebbe.