Atto n. 3-01423

Pubblicato il 14 luglio 2010
Seduta n. 405

CECCANTI , SANNA , DONAGGIO , FERRANTE , FONTANA , FRANCO Vittoria , ICHINO , ADAMO , AGOSTINI , ARMATO , BASTICO , BIANCO , BUBBICO , DE LUCA , DI GIOVAN PAOLO , FIORONI , SANGALLI , INCOSTANTE , CARLONI , MARITATI , VITA , GARAVAGLIA Mariapia , D'UBALDO - Al Presidente del Consiglio dei ministri. -

Premesso che:

con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010 sono state accettate le dimissioni del dottor Claudio Scajola da Ministro dello sviluppo economico ed è stato conferito il relativo interim al Presidente del Consiglio dei ministri;

le competenze di detto Ministero appaiono con tutta evidenza connesse in molti ambiti, con attività economiche interferenti con interessi riconducibili al Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compreso quello delle telecomunicazioni;

contrariamente a quanto si sostiene in varie sedi, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 luglio 2004, n. 215, si ha conflitto di interessi non solo in relazione a comportamenti commissivi ma anche di tipo omissivo: "Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quando previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico";

di conseguenza la permanenza dell'interim, oltre ogni limite ragionevole, che non può essere certo un periodo superiore ai due mesi, anche per la naturale tendenza durante gli interim a non prendere decisioni impegnative, può condurre a gravi contenziosi fondati su mancate decisioni,

si chiede di sapere quali siano le ragioni sulla base delle quali non si procede a una rapida conclusione dell'interim, se si siano attentamente considerate le possibili conseguenze in relazione al rispetto della citata legge sul conflitto di interesse e quando si pensi di provvedere.