Atto n. 4-00683

Pubblicato il 21 ottobre 2008
Seduta n. 74

D'ALIA - Ai Ministri dell'interno e della giustizia. -

Premesso che:

la vigente normativa (legge 24 luglio 2008, n. 125) stabilisce che «chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia la disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»;

l'interrogante, in sede di esame del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, sopra citata, illustrò, nella seduta delle Commissioni riunite 1a e 2a del Senato del 3 giugno 2008, alcuni aspetti negativi del provvedimento, proprio in merito alla locazione di immobili a cittadini stranieri e presentò un emendamento, che fu respinto, in cui si chiedeva di evidenziare il concetto della consapevolezza o meno della irregolarità della condizione dello straniero cessionario da parte del cedente, ai fini della condanna;

all'indomani dell'approvazione della legge, la Confedilizia fece presente che essa avrebbe creato problemi non da poco, e proprio per la locazione a stranieri regolari (non a clandestini). Ad esempio, non era chiaro se sarebbe stato considerato reato locare con contratti - quelli che ordinariamente si stipulano - di durata superiore a quella del permesso di soggiorno (e, quindi, anche per un periodo di tempo per il quale lo straniero interessato è privo di titolo di soggiorno) e, comunque, non vi erano certezze in senso contrario. Si rispose che il concetto di «ingiusto profitto» avrebbe risolto tutto. Ma ora, dal Tribunale di Brescia, arriva una secca smentita di questo assunto;

nella sua decisione, il Tribunale ha infatti ritenuto che il fine specifico dell'«ingiusto profitto» non è richiesto allorché la cessione avvenga a titolo di locazione. Cioè, sussite reato anche se non c'è «ingiusto profitto». «La fattispecie» riporta testualmente il provvedimento dei giudici bresciani «sul piano materiale individua due distinte condotte: quella di chi dà alloggio a uno straniero irregolare, a titolo oneroso, in un immobile di cui l'agente abbia la disponibilità e quella di chi cede allo straniero un immobile anche in locazione». Per il Tribunale «il dolo specifico della finalità di ingiusto profitto deve intendersi riferito unicamente alla prima fattispecie, ciò risultando sia dalla sua collocazione lessicale - chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio - sia dal rilievo per il quale in tale ambito si colloca esclusivamente anche la previsione espressa del requisito della onerosità»,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire con una circolare esplicativa o altra iniziativa, anche normativa, per chiarire l'esatto ambito di applicazione delle disposizioni in esame e per prevenire eventuali difformità interpretative che vanifichino lo scopo per il quale le stesse sono state approvate.