Pubblicato il 29 luglio 2008
Seduta n. 49
CUTRUFO - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e trasporti. -
Premesso che:
negli ultimi anni le leggi in materia tributaria hanno dimostrato un interesse sempre crescente per le problematiche delle persone diversamente abili, come rivela il crescente numero di provvedimenti che hanno introdotto detrazioni d’imposta e agevolazioni fiscali di diversa natura;
uno dei settori che ha beneficiato della riduzione della pressione fiscale è sicuramente quello degli spostamenti individuali: il mezzo di locomozione, infatti, rappresenta per il disabile uno strumento indispensabile per assicurare gli spostamenti, per raggiungere i luoghi di cura, per sottoporsi a visite di controllo e, più in generale, per poter svolgere tutte quelle attività quotidiane che, in mancanza di un mezzo motorizzato, risulterebbero particolarmente gravose, se non addirittura impossibili;
per le ragioni sopra menzionate, la legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 50, ha introdotto l’IVA al 4 per cento, anziché al 20 per cento, sia sull’acquisto di autoveicoli e motoveicoli intestati al disabile o al familiare di cui sia fiscalmente a carico, sia sulle prestazioni di adattamento dei menzionati veicoli già in possesso del disabile;
lo stesso provvedimento introduce, per i soggetti portatori di handicap, l’esenzione dal pagamento della tassa di circolazione di autoveicoli e motoveicoli;
analogamente, la legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8, introduce la possibilità per il soggetto disabile di detrarre dall’IRPEF un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l’acquisto di autoveicoli e motoveicoli;
dalle agevolazioni sopra descritte è esclusa, a giudizio dell'interrogante senza ragione apparente, la categoria del quadriciclo, la cosiddetta “vetturetta” o “minicar”;
il quadriciclo leggero è un ciclomotore a quattro ruote, che può raggiungere una velocità massima di 45 chilometri orari e potenza massima di 4 kW per i motori diesel (oppure 50 cm3 di cilindrata per i motori benzina). Per condurre un quadriciclo leggero occorre avere compiuto 14 anni ed avere conseguito il Certificato di idoneità alla guida, il cosiddetto “patentino”, rilasciato dalla Motorizzazione civile dopo il superamento di un esame finale. È altresì necessario un certificato medico rilasciato dal medico di base;
i quadricicli che eccedono i limiti di potenza, massa e velocità descritti sopra, sono denominati “pesanti”. Il quadriciclo pesante è quindi un veicolo con potenza massima netta del motore inferiore a 15 kW e massa a vuoto inferiore a 400 chilogrammi (550 per i veicoli destinati al trasporto di merci). A differenza del quadriciclo leggero, per guidare un quadriciclo pesante è necessario conseguire la patente di guida A1 a partire dal sedicesimo anno d’età;
i quadricicli sono veicoli omologati secondo la direttiva europea 2002/24/CE e rispettano quindi gli standard di sicurezza relativamente, tra l’altro, ai seguenti dispositivi: pneumatici; impianto frenante; luci e segnalatore acustico e cinture di sicurezza;
il quadriciclo risulta essere un veicolo particolarmente adatto per i soggetti con ridotte capacità motorie per le seguenti ragioni: grande maneggevolezza di guida; cambio automatico; comandi semplici; velocità ridotte (massimo 45 chilometri orari); facilità di parcheggio; costi di gestione estremamente contenuti ed economia di consumi (circa 100 chilometri orari con tre litri);
considerato che:
proprio in virtù delle caratteristiche sopra descritte molti utenti disabili prediligono il quadriciclo quale mezzo di trasporto che assicura loro un’adeguata autonomia di spostamento;
il quadriciclo, pur essendo assimilato dal Codice della strada al ciclomotore, in virtù delle quattro ruote e della presenza di un abitacolo chiuso è sicuramente paragonabile, per quel che riguarda il comportamento su strada, ad un’autovettura di dimensioni molto ridotte, risultando pertanto incomprensibile la ragione per cui i benefici fiscali riconosciuti agli autoveicoli e, addirittura, ai motoveicoli, non siano stati estesi anche ai quadricicli,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano di adottare opportune misure per la revisione della normativa in materia di agevolazione fiscale dell’acquisto di quadricicli o di adattamento degli stessi, consentendo di estendere anche a questa peculiare categoria veicolare i benefici riconosciuti ad autoveicoli e motoveicoli, con ciò ponendo fine ad una disparità di trattamento che penalizza principalmente ed immotivatamente gli utenti disabili.