Pubblicato il 13 luglio 2007
Seduta n. 192
VALPIANA , GIANNINI , EMPRIN GILARDINI , GAGGIO GIULIANI , NARDINI , TECCE - Al Ministro della salute. -
Premesso che:
il decreto ministeriale 8 aprile 2000, “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto”, all’articolo 1, comma 1, tratta della realizzazione dell’anagrafe informatizzata degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a partire dalla cui istituzione “le aziende unità sanitarie locali, nell’ambito territoriale di competenza, notificano personalmente a tutti i cittadini, secondo le modalità di cui all’art. 138 del codice di procedura civile, la richiesta di dichiarare la propria volontà in merito alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo dopo la morte a scopo di trapianto”;
il comma 2 del medesimo articolo tratta dei termini entro i quali esprimere la propria volontà, una volta ricevuta la notifica di richiesta;
il comma 3 tratta dell’acquisizione attraverso la predisposizione di moduli ad hoc, in attesa dell’informatizzazione delle procedure di notifica, “delle dichiarazioni di volontà dei cittadini secondo modalità uniformi in tutto il territorio nazionale”;
in occasione del referendum del 21 maggio 2000, ad alcune migliaia di cittadini assieme ai certificati elettorali sono stati distribuiti modelli per la dichiarazione di volontà per la donazione di organi e tessuti dopo la morte, definiti card, da compilare, firmare e portare con sé, riconosciuti validi al fine della dichiarazione di volontà;
dal successivo mese di luglio è stata data la possibilità ai cittadini di registrare la propria volontà sia recandosi presso la Asl, sia rivolgendosi al proprio medico di famiglia, con funzione di tramite tra il cittadino e la Asl stessa, al fine di registrare le dichiarazioni presso il Centro nazionale per i trapianti,
si chiede di sapere:
se e in quale modo sia stata notificata personalmente a tutti i cittadini, secondo le modalità di cui all’art. 138 del codice di procedura civile, la richiesta di dichiarare la propria volontà in merito alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo dopo la morte a scopo di trapianto;
se sia stata realizzata l’anagrafe informatizzata degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale e, nel caso, se siano state inviate le richieste di assenso/dissenso ai cittadini in merito alla donazione di organi e tessuti dopo la morte;
quante persone risultino essersi registrate presso le Asl o presso i propri medici di famiglia;
quali siano i motivi che allo stato attuale impediscono una corretta applicazione della legge 1° aprile 1999, n. 91 (“Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”);
quali siano le prassi e le linee guida adottate rispetto all’eventuale donazione degli organi nei casi di decesso di persona che non abbia espresso l’assenso evidente della volontà di donare i propri organi (silenzio/dissenso).