Atto n. 3-00734

Pubblicato il 12 giugno 2007
Seduta n. 165

PALMA , NOVI , VICECONTE , VIZZINI , STANCA , PICCIONI , MAURO , AMATO , QUAGLIARIELLO , DI BARTOLOMEO , ZANETTIN , SACCONI , MARINI Giulio , STRACQUADANIO , FAZZONE , PITTELLI , GIRFATTI , FERRARA , EUFEMI , MALAN , GUZZANTI , ANTONIONE , PIANETTA , ASCIUTTI , CENTARO , POSSA , MASSIDDA , CANTONI , VENTUCCI , LORUSSO , COMINCIOLI , TADDEI , GRAMAZIO , BIANCONI , ZANOLETTI , GHIGO , BURANI PROCACCINI , BATTAGLIA Antonio , PASTORE , PARAVIA , NESSA , BIONDI , MANTOVANO , STERPA , CURTO , CICOLANI , PISANU , SANCIU , PONTONE , BORNACIN , TOTARO , SARO , MALVANO , SAPORITO , GALLI , STIFFONI , MAFFIOLI , ALLEGRINI , BALBONI , SCARABOSIO , CALDEROLI , BUTTIGLIONE , GENTILE , ALBERTI CASELLATI , SCARPA BONAZZA BUORA , ZICCONE - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

nella seduta pomeridiana del 6 giugno 2007 il Ministro dell’economia e delle finanze ha reso a nome del Governo le comunicazioni sulla vicenda Speciale-Visco;

l’intervento del Ministro dell’economia e delle finanze, puntualmente riportato nel resoconto stenografico, deve qui intendersi integralmente trascritto;

nel corso di tale intervento, il Ministro dell’economia e delle finanze ha formulato nei confronti del generale Speciale gravissime specifiche accuse, anche di rilevanza penale, in particolare, a parere degli scriventi, addebitandogli il reato p. e p. dall’articolo 117 del Codice Militare di Pace, il reato p. e p. dagli articoli 110-656 del codice penale ed il reato continuato p. e p. dagli articoli 81 cpv.-323-476-479 del codice penale,

gli interroganti chiedono di sapere:

quale disposizione di legge abbia consentito al vice ministro Visco di richiedere al generale Speciale l’inclusione nei preannunciati avvicendamenti anche di quattro ufficiali in servizio presso la sede di Milano;

quale disposizione di legge abbia consentito al vice ministro Visco di consultarsi con i generali Pappa e Favaro in ordine ai preannunciati avvicendamenti, nonché di richiedere al generale Speciale di procedere agli avvicendamenti stessi, inclusi quelli della sede di Milano, previa consultazione solo dei generali Pappa e Favaro;

se la consultazione avvenuta tra il vice ministro Visco ed i generali Pappa e Favaro, nei termini indicati nella lettera del vice ministro Visco in data 24 luglio 2006, non costituisca oggettivamente una grave delegittimazione del Comandante generale della Guardia di finanza;

quale disposizione di legge imponga al generale Speciale di procedere, come richiestogli dal vice ministro Visco, agli avvicendamenti dei quattro alti ufficiali in servizio presso la sede di Milano;

se le intercettazioni telefoniche concernenti la vicenda Unipol siano state eseguite, in tutto o in parte, dalla Guardia di finanza di Milano su autorizzazione della locale autorità giudiziaria e, in caso positivo, per quale ragione, nel corso del suo citato intervento del 6 giugno 2007, il Ministro in indirizzo abbia ritenuto di dover affermare che i quattro ufficiali di cui si era richiesto il trasferimento erano del tutto estranei alla vicenda Unipol;

sulla base di quali elementi di fatto, rilevanti sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, abbia affermato che il generale Speciale utilizzava la magistratura e la stampa per screditare l’Esecutivo (“La giusta autonomia del Comandante generale è degenerata in separatezza. Magistratura e stampa sono state, di volta in volta, usate per alterare il rapporto corretto con il Governo, per screditare l’Esecutivo, comunque per intralciarne il normale operato (...). Mentre sulla scena ci si comporta in un modo, dietro le quinte si annodano rapporti con la magistratura e con la stampa”), nonché quali specifici comportamenti, individuati sotto il profilo spaziale e temporale, siano stati posti in essere a tal fine dal generale Speciale;

sulla base di quali elementi di fatto, rilevanti sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, abbia affermato che il generale Speciale ha dato corso ad una gestione del suo incarico caratterizzata da continue anomalie ed illegittimità (“tutta la vicenda è stata caratterizzata dall’assenza di una comunicazione serena e cooperativa, da mancanza di trasparenza, di prudenza, di riservatezza, oltre che da quel venir meno alle regole etiche e deontologiche che si chiama omissione una continua distorsione di regole e procedure ha finito per deformare l’autonomia, che è indubbia prerogativa del corpo, in qualcosa di diverso che chiamerei separatezza, quasi che fosse venuto meno l’essenziale legame tra autorità di Governo e vertice del corpo al servizio dello Stato”), nonché quali specifici comportamenti, individuati sotto il profilo spaziale e temporale, siano stati posti in essere a tal fine dal generale Speciale;

in quali specifici casi il generale Speciale abbia omesso di avvalersi del Consiglio Superiore della Guardia di finanza nei casi in cui era a ciò tenuto per legge e, in particolare, il numero ditali eventuali casi rispetto a quello concernente i casi in cui il generale Speciale ebbe ad avvalersi del citato Consiglio;

quali e quanti riconoscimenti o encomi siano stati riconosciuti dal generale Speciale ad appartenenti alla Guardia di finanza senza rispettare le procedure e, in particolare, in che cosa si sia sostanziata la detta violazione delle procedure;

quale disposizione di legge impedisca che vengano riconosciuti encomi o riconoscimenti nei confronti di chi sia oggetto di richiesta di rinvio a giudizio;

in che data siano stati riconosciuti gli encomi solenni all’aiutante di campo del generale Speciale, ed in che data sia stata avanzata richiesta di rinvio a giudizio.