Pubblicato il 12 giugno 2007
Seduta n. 165
RUSSO SPENA - Al Ministro della giustizia. -
Premesso che:
la Corte d’appello di Rabat, il 9 maggio 2006, ha emesso nei confronti del Ministero della giustizia italiano richiesta di consegna temporanea del sig. Mohamed Raouiane, attualmente detenuto, per misure cautelari emesse sulla base di titoli italiani, presso il carcere di Livorno, sulla base di una condanna emessa dalla suddetta Corte d’appello, all’esito di un procedimento celebrato in contumacia, nel quale quindi l’imputato non ha avuto la possibilità di esercitare il proprio diritto alla difesa, per ragioni allo stesso non imputabili, non essendogli stati comunicati l’apertura del procedimento nei suoi confronti, né i capi di imputazione contestati;
nei confronti della richiesta di consegna temporanea del sig. Raouiane, in data 9 maggio 2006 la Corte d’assise di Milano ha espresso parere negativo, anche in ragione della contestuale pendenza di un procedimento penale a carico del medesimo detenuto, per titoli italiani, rispetto ai quali, il 4 maggio 2007, il Pubblico Ministero procedente ha formulato richiesta di assoluzione con formula piena, “perché il fatto non sussiste”;
la richiesta di consegna temporanea seguiva del resto alla richiesta di estradizione del sig. Mohamed Raouiane, formulata dalla Corte d’appello di Rabat in data 3 ottobre 2003, ed accolta dal Ministero della giustizia italiano con decreto emesso il 29 aprile 2006;
la sopravvenuta condanna, da parte della Corte d’appello di Rabat, del sig. Raouiane, e la contestuale prossima conclusione del procedimento italiano a carico del medesimo imputato, rendono fondato il rischio dell’estradizione del detenuto verso il Marocco;
il medesimo detenuto manifesta - prima facie non senza ragione- viva preoccupazione nei confronti della possibile estradizione verso il Marocco, paventando il pericolo, che si teme non infondato, di essere sottoposto a trattamenti non conformi ai principi di ius cogens in materia di esecuzione della pena, anche in ragione delle violazioni dei diritti dell’imputato alla difesa e al corretto processo, asseritamente praticate dall’autorità giudiziaria marocchina nel corso del processo conclusosi con la condanna del Sig. Raouiane;
considerato che:
ai sensi dell’art. 1, commi primo e sesto, della legge 26 luglio 1975, n. 354, “il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona”, dovendo altresì essere attuato “secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti”;
il trattamento penitenziario deve essere realizzato secondo modalità tali da garantire a ciascun detenuto il diritto inviolabile al rispetto della propria dignità, sancito dagli artt. 2 e 3 della Costituzione; dagli artt. 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 2000; dagli artt. 7 e 10 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1977; dall’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950; dagli artt. 1 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948; nonché dagli artt. 1, 2 e 3 della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 12 febbraio 1987, recante “Regole minime per il trattamento dei detenuti” e dall’art. 1 della Raccomandazione (2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa dell’11 gennaio 2006, sulle norme penitenziarie in ambito europeo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della questione sopra esposta;
se il Ministro in indirizzo, anche alla luce delle precedenti osservazioni, non ritenga opportuno assumere ulteriori informazioni in ordine alla questione in oggetto, adottando se del caso, alla stregua delle proprie competenze e della propria funzione istituzionale, ogni provvedimento idoneo a garantire, in relazione al sig. Raouiane ed alla procedura di estradizione e di consegna temporanea che lo riguarda, la tutela dei diritti fondamentali e il pieno rispetto dei principi sanciti dal diritto internazionale e dallo ius cogens in materia di estradizione, trattamento penitenziario e processuale dell’estradato, al fine di evitare soprattutto che la circostanza di non avere potuto esercitare i propri diritti alla difesa e al contradditorio nel processo penale, possano risolversi in trattamenti discriminatori nei suoi confronti.