Atto n. 4-01554

Pubblicato il 15 marzo 2007
Seduta n. 125

SACCONI - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. -

Premesso che:

la legge 296/2006 (finanziaria per il 2007) all'articolo 1, commi 774, 775 e 776, ha disposto modifiche alle modalità di attribuzione dell'indennità integrativa speciale (IIS) sulle prestazioni di reversibilità - già normate dall'articolo 1, comma 41, della legge 335/1995 in materia di pensione ai superstiti - invertendo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti;

infatti, con varie sentenze, la Corte dei conti ha affermato che sui trattamenti di reversibilità con decorrenza successiva all'entrata in vigore della legge 335/1995, derivanti da pensioni dirette in godimento alla data del 31 dicembre 1994, l'indennità integrativa speciale doveva essere interamente attribuita come assegno aggiuntivo;

tali pronunce della Corte si riferiscono all'estensione della normativa dell'assicurazione generale obbligatoria, operata dalla legge 335/1995, che non aveva espressamente previsto l'abrogazione dell'articolo 15, comma 5, della legge 724/1994;

questo articolo, nel conglobare l'indennità integrativa speciale ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici, aveva escluso le reversibilità derivanti da pensioni dirette liquidate entro il 1994;

a differenza della giurisprudenza sopra menzionata, la finanziaria per il 2007 prevede: a) al comma 774, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta da cui derivano le pensioni di reversibilità, l'attribuzione dell'IIS alle medesime, sorte dopo l'entrata in vigore della legge 335/1995, costituisce parte integrante del trattamento pensionistico e va attribuita al superstite, nel trattamento di reversibilità nella misura percentuale prevista; b) al comma 775, si fanno salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento al 1o gennaio 2007 già definiti in sede di contenzioso, disponendo però il riassorbimento sui futuri miglioramenti della pensione; c) al comma 776, si dispone l'abrogazione dell'articolo 15, comma 5, della legge 724/1994;

queste disposizioni precludono la possibilità di un futuro ricalcolo, in sede amministrativa o giudiziaria, delle prestazioni di reversibilità con l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale in misura intera;

l'INPDAP ha riconosciuto, come si evince dalla nota n. 72/2006, il diritto all'indennità integrativa speciale in misura intera sia ai soggetti che ne ottenevano il diritto in via giudiziaria (tramite la Corte dei Conti), sia ai soggetti che lo avevano ottenuto per via amministrativa;

quindi, secondo le disposizioni dell'INPDAP, l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale sulla reversibilità in misura piena spetta: a) ai soggetti che al 31 dicembre 2006 già godevano della prestazione ricalcolata con tale modalità per effetto di contenzioso sia amministrativo che giudiziario; b) ai soggetti che pur non essendo ancora in godimento dell'IIS intera sulla reversibilità, alla suddetta data, ne avevano già ottenuto il riconoscimento giudiziario con sentenza passata in giudicato; c) ai soggetti che hanno già ottenuto sentenza favorevole da parte della Corte dei Conti non ancora passata in giudicato e che non verrà appellata dall'Istituto;

inoltre, sulle prestazioni di reversibilità fatte salve, verrà applicato il principio della cristallizzazione: i futuri aumenti saranno riassorbiti nel tempo fino a concorrenza del maggiore importo liquidato;

da accertamenti effettuati, non risulta che le prestazioni di reversibilità già in pagamento con l'indennità integrativa speciale in misura intera siano state cristallizzate;

è plausibile ritenere, quindi, che per l'anno 2007 non verrà operato il riassorbimento degli aumenti;

in tema di aumenti, si ricorda la sentenza della Corte dei conti a sezioni riunite n. 13/2000, secondo cui i benefici attribuiti in funzione perequativa non sono riassorbibili, in quanto non costituiscono miglioramenti in senso tecnico, aventi lo scopo di aumentare il potere di acquisto e quindi il tenore di vita dei pensionati, ma semplici adeguamenti al costo della vita,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda assumere:

iniziative normative affinché siano rettificati i commi della finanziaria sopra menzionati secondo quanto disposto dalla giurisprudenza della Corte dei conti;

iniziative nei confronti dell'INPDAP per garantire il recepimento dei provvedimenti espressi dalla magistratura.