Atto n. 4-01246

Pubblicato il 1 febbraio 2007
Seduta n. 99

RUSSO SPENA , DI LELLO FINUOLI , LIOTTA , PALERMO , CAPRILI - Al Ministro delle comunicazioni. -

Premesso che:

la legge 14 novembre 1995, n. 481, per la regolazione di alcuni settori strategici, tra i quali quello delle comunicazioni, ha previsto la creazione delle autorità indipendenti, autonome sia dai principali attori del mercato che dal Governo, il quale all'epoca, per il tramite del Ministero del tesoro, li controllava tutti (inclusa Telecom Italia), disciplinandone i relativi poteri e le finalità, tra le quali: "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità (...) nonché adeguati livelli di qualità (...) in condizioni di economicità e di redditività (...) definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti" (art. 1.1); a tal fine, la citata legge disponeva che "Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono preposte alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza" (art. 2.5) ed assegnava i poteri-doveri di:

"controlla[re] che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte" (art. 2.12.c);

"pubblicizza[re] e diffonde[re] la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali'" (art. 2.12.l);

"verifica[re] la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti (art. 2.12.n)";

la legge 31 luglio 1997, n. 249, ha quindi istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito "AGCOM") e le ha affidato, tra le altre, la funzione di disciplinare "l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione" (art. 1.6.a.7) e di "verifica[re] che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione" (art. 1.6.a.8);

tale funzione è stata ribadita dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (di attuazione del Quadro regolatore europeo delle comunicazioni elettroniche, direttiva 7 marzo 2002, n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica), secondo cui l'AGCOM deve "garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori" (art. 4.3.f) e "promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché delle risorse e servizi correlati (...) b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza (...) c) incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture" (art.13.4b-c);

l'AGCOM ha autorizzato alcune offerte commerciali di Telecom Italia di servizi di accesso ad Internet, servizi di IPTV, eccetera (Alice 20 Mega, Alice Home TV, Alice 30 Tuttoincluso e Alice 60 Tuttoincluso), basate su accessi fino al 20 Mbit/sec con nuova tecnologia ADSL 2+ integralmente su protocollo IP senza che Telecom Italia provvedesse contestualmente a predisporre un'offerta wholesale (all'ingrosso) destinata agli altri operatori del settore che ne consentisse loro la replicabilità, ma sulla base di un'offerta "managed IP" con le caratteristiche del servizio end to end (ovvero completamente integrato e chiavi in mano), nella quale l'operatore non ha necessità di procedere ad alcun completamento di tipo infrastrutturale, ma si limita alla fornitura di servizi ISP e alle attività di tipo commerciale, con la conseguenza di essere ridotto al mero ruolo di "rivenditore" dei servizi di Telecom Italia;

con sentenze n. 12515/06 e 12517/06 del 2 novembre 2006, il TAR Lazio ha annullato l'autorizzazione rilasciata da AGCOM, sul presupposto che "La necessità di predisporre l'offerta wholesale deriva - come chiaramente precisato dall'Autorità Garante della Concorrenza nel Mercato - prima ancora che dalla normativa di settore, dalle regole e dai principi del diritto della concorrenza (provv. n. 9472 del 2001) e che l'offerta wholesale che non può ridursi alla mera rivendita di un servizio offerto sul mercato all'utenza finale a ridotte condizioni di prezzo", ma deve concepirsi come "diritto a fruire di condizioni tecniche ed economiche particolari in relazione alla fornitura di un servizio intermedio necessario per formulare un'offerta alternativa di servizi finali sul mercato a valle, in competizione con l'offerta dell'operatore dominante verticalmente integrato" e sulla base di tali principi ha, tra l'altro, affermato che "ai sensi della normativa di settore in precedenza richiamata, l'operatore dominante non può introdurre sul mercato un servizio innovativo senza farlo precedere dalla corrispondente offerta all'ingrosso (...) qualunque sia la disciplina applicabile, resta l'obbligo di predisporre, per il lancio di un nuovo servizio ADSL di nuova generazione, di un'offerta wholesale disaggregata";

tra l'altro, il TAR ha sostenuto che «non sfugge al Collegio la ragione per la quale l'Autorità, dopo aver ottenuto miglioramenti nell'offerta managed IP di Telecom (...) ha autorizzato il lancio di quest'offerta "ibrida": i termini del procedimento relativo all'approvazione della disciplina del nuovo servizio bitstream si stavano allungando eccessivamente (...) l'operatore dominante rischiava di perdere quote di mercato all'interno di un settore altamente concorrenziale";

AGCOM in data 10 luglio 2006 con il documento protocollo n. 0028921 inviava, a conclusione dei lavori del tavolo tecnico relativo alle procedure di migrazione dei clienti, di cui all'art. 41, comma 2, della delibera n. 04/06/CONS, una proposta che accoglieva il suggerimento di Telecom Italia di estendere alla medesima l'applicabilità dell'art 18, comma 1, lettera f), della delibera 04/06/CONS,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, sia a conoscenza dei motivi per i quali AGCOM abbia autorizzato l'offerta, e ritenga che favorendo l'incumbentsi procucano effetti negativi per il mercato, anche alla luce della regolamentazione sopra richiamata;

se, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, sia a conoscenza di quali misure intenda adottare AGCOM per favorire la concorrenza tra operatori nelle nuove tecnologie e la differenziazione dell'offerta, garantendo il pluralismo dell'informazione veicolata attraverso tali nuovi strumenti informativi;

se risulti tra le misure sopra descritte anche l'introduzione immediata del bitstream a condizioni economiche cost-plus e con caratteristiche sufficientemente disaggregate in funzione dei diversi livelli di accesso (DSLAM, nodo "parent", nodo "distant", oltre che "managed IP"), anche ricostruendo i costi sulla base dei dati dell'Offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia e di altri dati pubblici già disponibili;

se, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, sia a conoscenza di quali misure intenda adottare AGCOM per garantire termini procedimentali più rapidi ed un'analisi trasparente ed accessibile anche agli operatori presenti sul mercato;

se, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, sia a conoscenza delle ragioni per le quali AGCOM voglia accogliere la richiesta di Telecom Italia di estendere, nel caso in cui Telecom si configuri quale operatore "donating", anche a Telecom stessa l'applicabilità dell'art. 18, comma 1, lettera f), della delibera 04/06/CONS, con conseguente necessità di riscrittura dell'art. 17 della medesima delibera e conseguente ritorno alla consultazione pubblica;

se, per quanto di propria competenza, ritenga che si possa incorrere nella violazione di numerose disposizioni regolamentari (ad es. Codice delle Comunicazioni Elettroniche, art. 41, comma 3; Delibera n. 7/00/CIR, art. 4, comma 8; delibera n. 2/00/CIR, art. 7, comma 5; delibera dell'Agcom n. 152/02/CONS, art. 2, comma 2. lett. D.; delibera n. 04/06/CONS art. 37, comma 3, lett. D. ed e), ovvero in una palese asimmetria a favore di Telecom Italia, che di fatto determinerebbe un mero aggiramento della normativa vigente - volta invece a garantire la riservatezza di informazioni che possano rappresentare un vantaggio competitivo - e tutto ciò, nonostante i recenti accertamenti del giudice civile abbiano dimostrato gravi violazioni poste in essere da Telecom Italia a danno della concorrenza mediante illegittime azioni di winback;

quali valutazioni di competenza intenda formulare con riferimento al grave danno per i consumatori e per il mercato determinato dal persistere dell'assenza di una procedura che consenta finalmente la piena libertà dei consumatori di migrare il servizio x DSL da un operatore all'altro senza subire aggravi di costo e senza subire gravi interruzioni nella continuità del servizio.