Pubblicato il 8 novembre 2006
Seduta n. 67
SODANO , CAPRILI , DONATI , DE PETRIS , PALERMI , NARDINI , RUSSO SPENA , ALBONETTI , ALFONZI , CAPELLI , DEL ROIO , EMPRIN GILARDINI , GAGGIO GIULIANI , GIANNINI , MARTONE , PALERMO , TECCE , VALPIANA , VANO , PETERLINI , GARRAFFA , MELE , CASSON , POLLASTRI , BENVENUTO , LEGNINI , SCALERA , BATTAGLIA Giovanni , DI SIENA , CONFALONIERI , RUBINATO
Il Senato,
considerato che:
la legge 22 febbraio 2001, n. 36 - "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", all'art. 4, comma 1, lettera a), stabilisce che lo Stato esercita le funzioni relative alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità;
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2003 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2003, n. 200) sono stati stabiliti i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti;
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2003 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2003, n. 199) sono stati stabiliti i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;
con il Capo V del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), sono state introdotte una serie di disposizioni in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, che semplificano le relative procedure autorizzatorie e di controllo, favorendo oggettivamente la proliferazione indiscriminata di impianti radiotrasmittenti sul territorio nazionale e il conseguente moltiplicarsi e sommarsi delle fonti di emissione di radiazioni non ionizzanti;
la comunità scientifica italiana e internazionale, sulla base delle evidenze risultanti da appositi studi e ricerche e anche in considerazione dei risultati di recenti indagini epidemiologiche, ha espresso allarme e preoccupazione per gli effetti a breve e a lungo termine dei campi elettromagnetici sulla salute delle persone;
l'art. 32 della Costituzione dispone che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
l'art. 174 del Trattato istitutivo dell'Unione europea sancisce espressamente il principio di precauzione, puntualmente richiamato dall'art. 1 della sopra citata legge quadro n. 36 del 2001;
la Corte costituzionale nella sentenza n. 307 del 2003 ha tra l'altro affermato che la determinazione dei valori-soglia, che è funzionale alla protezione della popolazione dagli effetti negativi delle emissioni elettromagnetiche, deve risultare fondata sulle conoscenze scientifiche e deve essere tale da non pregiudicare il valore protetto;
l'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti e l'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz impongono al Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico di procedere, nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, all'aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici,
impegna il Governo:
a definire con assoluta urgenza nuovi limiti di esposizione, nuovi valori di attenzione e nuovi obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici, che attuino rigorosamente il principio di precauzione e che valgano effettivamente a salvaguardare la salute dei cittadini da ogni possibile rischio, anche attraverso la determinazione di criteri uniformi e normative omogenee e assicurando il rispetto delle competenze delle Regioni e degli enti locali in materia ambientale e sanitaria;
a modificare, con i provvedimenti di competenza, con assoluta urgenza le disposizioni del Capo V del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), al fine di assicurare che le procedure autorizzative e di localizzazione degli impianti e delle fonti contribuiscano a conseguire l'obiettivo di massima limitazione dell'impatto ambientale delle emissioni, nel pieno rispetto delle competenze costituzionali delle Regioni e degli enti locali in ordine al governo del territorio e alla salute pubblica;
a dare piena attuazione a quanto disposto dalla legge n. 36 del 2001, con particolare riferimento alle misure di informazione al pubblico e prevenzione, controllo e monitoraggio delle sorgenti fisse e mobili, alla protezione dei lavoratori esposti e al catasto delle fonti di emissione.