Atto n. 4-00700

Pubblicato il 12 ottobre 2006
Seduta n. 53

RUSSO SPENA , ALFONZI , TURIGLIATTO , EMPRIN GILARDINI , VALPIANA - Al Ministro della salute. -

Premesso che:

la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" prevede, all'articolo 3 comma 1 lettera c): “la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti”;

a cinque anni dall'approvazione della legge, non è stato ancora emanato il relativo decreto attuativo;

in Italia sono migliaia i familiari che attendono di poter disperdere le ceneri contenute nelle cassettine ricoverate nei depositi delle Società per la cremazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente emanare il decreto attuativo della legge 130/2001, al fine di permettere ai parenti di "dare sepoltura" nella forma scelta, al proprio caro.