Atto n. 4-00332

Pubblicato il 19 luglio 2006
Seduta n. 20

GALARDI , CONFALONIERI , PELLEGATTA - Al Ministro dello sviluppo economico. -

Premesso che:

con decreto del Ministro delle attività produttive del 30 dicembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2006 sono state accolte alcune richieste di deroga ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile;

resta tuttavia inevasa la segnalazione relativa ai circoli cooperativi che riguarda esperienze di lunga e consolidata tradizione;

si tratta di centri di aggregazione sociale aperti al pubblico, presenti soprattutto in piccoli comuni o nelle periferie delle città e che offrono momenti di aggregazione sociale, opportunità di crescita culturale e un servizio di somministrazione di bevande e/o alimenti, che riguarda soprattutto fasce deboli della società (in modo particolare anziani e giovani);

rispetto ai valori cooperativi che vanno ben al di là della sola mutualità interna verso i soci, i circoli cooperativi storicamente hanno sempre operato con licenze di pubblico esercizio, proprio per offrire momenti di incontro alle comunità locali, e non solo ai propri soci;

queste esperienze cooperative, che spesso sopravvivono grazie alla disponibilità di tempo libero di tanti soci volontari anziani, dovrebbero essere considerate più per l'aspetto solidaristico e rientrare in una fattispecie di cooperazione sociale di cittadini/utenti (legge 381 del 1991), in quanto perseguono l'interesse generale della comunità all'integrazione sociale dei cittadini;

esiste a tal proposito una pronuncia positiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sezione generale della Cooperazione, Divisione II, che nel novembre 2000, rispondendo ad un quesito, ha riconosciuto, a determinate condizioni, questa possibilità,

si chiede di sapere se, in attesa di una definizione normativa più puntuale sulla natura di queste esperienze cooperative, in cui i cittadini si associano per gestire centri di aggregazione aperti a tutti, nel pieno rispetto delle norme di legge e attuando una forma di partecipazione auspicata anche dall'articolo 118 della Costituzione, possa essere consentito ai circoli cooperativi di approvare i bilanci secondo i criteri adottati nel 2005 e concessa quindi, per via amministrativa, una deroga all'applicazione della mutualità prevalente, onde evitare che vengano ingiustamente penalizzate queste esperienze di alta valenza sociale.