Atto n. 4-01867

Pubblicato il 27 febbraio 2025, nella seduta n. 279
Risposta pubblicata il 16 aprile 2025 nel fascicolo n. 95

CUCCHI - Ai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

il Sindacato dei militari è un’associazione non riconosciuta, che svolge attività dei sindacati di lavoratori dipendenti. Al Sindacato dei militari possono iscriversi gli appartenenti alle forze armate, all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle capitanerie di porto e al Corpo della Guardia di finanza;

tra le finalità del Sindacato citato vi è anche quella di “rappresentare gli interessi del personale militare in tutti gli organismi in cui sia richiesta e prevista una rappresentanza della categoria nonché dinanzi ai componenti organismi amministrativi e giudiziari”. Da ciò ne discende la piena ed assoluta legittimazione del Sindacato dei militari a proporre istanze o richieste alla pubblica amministrazione, in quanto lo stesso non è portatore di semplici interessi diffusi, ma depositario, promotore e curatore dei diritti di tutti i militari che vi si sono iscritti, come del resto è esplicitato nello statuto dell’organizzazione;

il Sindacato dei militari fin dalla sua nascita ha promosso azioni a tutela dei fondamentali principi codificati negli articoli 3, 18, 32, 39, 52 e 97 della Costituzione, evidenziando le carenze, come quelle relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla tutela della salute dei lavoratori;

l'attività posta in essere dal Sindacato dei militari, anche attraverso l'avvio di numerosi procedimenti amministrativi tesi ad accertare il rispetto delle vigenti normative da parte dei vertici militari, ovvero con la partecipazione ai più rilevanti processi penali che hanno coinvolto anche alti ufficiali e dirigenti delle forze armate e delle forze dell'ordine, ha evidentemente determinato i vertici politici e militari del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze (per quanto riguarda il Corpo della Guardia di finanza) nello svolgimento di un'attività amministrativa;

l'amministrazione militare si è trovata a dover affrontare il passaggio dal sistema della Rappresentanza militare (COCER, COIR e COBAR), sul quale il vertice militare esercitava il diretto controllo per il perseguimento dei propri interessi, alla nascita delle organizzazioni sindacali; è da subito emersa la volontà dell'amministrazione militare di perseguire una transizione, il passaggio dal sistema della Rappresentanza militare a quello delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (a seguire solo APCSM), volta a garantire l'esclusivo coinvolgimento dei medesimi membri del COCER, concedendo agli stessi la possibilità di rivestire contemporaneamente la nuova e diversa veste di dirigenti sindacali;

a seguito della promulgazione della legge 28 aprile 2022, n. 46, entrata in vigore il successivo 27 maggio, il Sindacato dei militari, come rappresentato, nel corso del 2023, ha trasmesso al Ministero della difesa alcune segnalazioni sulle presunte violazioni (art. 4) poste in essere da talune APCSM iscritte nell'apposito albo ministeriale (art. 3). Tali segnalazioni hanno riguardato principalmente le APCSM rette da delegati del COCER in carica per la violazione del divieto di intrattenere rapporti con i sindacati non costituiti ai sensi e per gli effetti della legge n. 46 del 2022;

per l'effetto del decreto legislativo n. 192 del 2023 le disposizioni normative introdotte nell'ordinamento dalla legge 28 aprile 2022, n. 46, sono confluite nel Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 (a seguire solo C.O.M.). Il C.O.M. in particolare prevede: all'art. 1476-quater (Limitazioni): “1. Alle APCSM è fatto divieto di: a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare; b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi, anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare; c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi; d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale, anche se facenti parte della stessa Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'APCSM non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti; e) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese; f) stabilire la propria sede o il proprio domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; g) aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente capo o federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con le medesime associazioni; h) assumere denominazioni o simboli che richiamano, anche in modo indiretto, categorie di personale, specialità, corpi o altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza”;

all'art. 1477, comma 5: “In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, il Ministero competente ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'APCSM, che può presentare, entro quindici giorni e per iscritto, le proprie osservazioni”;

considerato che:

risulta all’interrogante che il Sindacato dei militari, con numerose missive, abbia segnalato ai Ministri in indirizzo le documentate violazioni dell'art.1476-quater, comma 1, lett. g) del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010) da parte di numerose associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) iscritte nell'apposito albo ministeriale ed ha chiesto l'adozione dei conseguenti provvedimenti di cui all'art. 1477, comma 5, del medesimo Codice, nei termini ivi indicati senza tuttavia ricevere alcuna risposta;

i dirigenti delle APCSM rappresentative del personale militare svolgono la loro attività fruendo di permessi orari e distacchi sindacali con oneri a carico del bilancio dello Stato;

il Sindacato dei militari in relazione alle omissioni delle comunicazioni di conclusione dei procedimenti amministrativi dallo stesso avviati ha interessato l'autorità giudiziaria competente;

ad avviso dell'interrogante i fatti denotano un comportamento contrario ai precetti dell'articolo 97 della Costituzione e sollevano dei concreti dubbi sulla liceità dell'azione amministrativa e sul reale svolgimento dei procedimenti di verifica della regolarità delle attività delle APCSM in relazione alle segnalate violazioni del Codice,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda e se abbiano contezza di procedimenti relativi alle segnalazioni in premessa e quali siano stati i provvedimenti adottati nei confronti di ciascuna delle APCSM segnalate dal Sindacato dei militari;

se non ritengano necessario un immediato e non più escludibile intervento per abrogare i divieti recati dal citato articolo 1476-quater, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, al fine di dare effettiva attuazione al precetto di cui all'articolo 39 della Costituzione, in caso contrario quali immediate azioni intendano avviare per dare completa e puntuale attuazione ai divieti imposti alle APCSM dal ripetuto articolo 1476-quater.