Pubblicato il 6 agosto 2024, nella seduta n. 216
NAVE, PATUANELLI, LOREFICE, DI GIROLAMO - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per lo sport e i giovani. -
Premesso che:
il salvamento è una disciplina che permette di soccorrere in caso di annegamento ed esige resistenza alla fatica oltre a consapevolezza fisica e mentale; è una specialità del nuoto che, attraverso tecniche di salvataggio e simulando interventi di soccorso in acqua nelle situazioni più diverse, insegna come salvare chi rischia di annegare. Si tratta di una condotta dalla forte utilità sociale;
esistono diversi corsi abilitanti per ottenere il brevetto di assistente bagnanti con lo scopo di assicurare ai partecipanti la conoscenza di metodi e contenuti mirati all’acquisizione delle specifiche conoscenze, abilità e competenze professionali per operare nell’ambito del salvamento acquatico ai sensi delle disposizioni vigenti. Il brevetto può essere conseguito a partire dall’età di 16 anni e fino a 65 anni di età, ed è rivolto alle persone che sono in possesso di un’adeguata acquaticità e abilità natatorie che hanno completato il ciclo scolastico obbligatorio. L’attività dell’assistente bagnanti è finalizzata a salvaguardare l’incolumità del bagnante in mare o in acque di balneazione in caso di situazioni di pericolo;
la Federazione italiana salvamento acquatico (FISA), quale ente nazionale di formazione nel salvamento acquatico e terrestre, programma e attua la sua attività su tutto il territorio nazionale per mezzo delle sue delegazioni territoriali e, al fine di contribuire appunto alla sicurezza in acqua e a terra, promuove la cultura dell’acqua come prevenzione e consapevolezza, studia e diffonde strumenti, comportamenti e tecniche e forma personale altamente qualificato per la sicurezza e il soccorso in acqua in tutte le situazioni di emergenza. La FISA ha sviluppato al suo interno molteplici settori e scuole federali volti a creare soccorritori professionisti capaci di prevenire, evitare e saper intervenire in caso di emergenza, promuovendo una diffusa attività sociale per la salvaguardia della vita in generale: umana, animale e ambientale;
nel 2010 la FISA ha ottenuto dal comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’autorizzazione prot. 0020845 del 4 marzo 2010 per il rilascio dei brevetti professionali per svolgere l’attività di assistenti bagnanti e attività attinenti;
considerato che, a parere degli interroganti:
il recente decreto ministeriale n. 85 del 29 maggio 2024 (“Regolamento recante norme per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistenti bagnanti”) non agevola e non incoraggia l’accesso alla formazione del personale addetto al salvataggio in acqua, come invece avrebbe dovuto coerentemente a quanto previsto dalla direttiva europea sui servizi (direttiva 2006/123/CE, direttiva “Bolkestein”);
in particolare, il nuovo regolamento, che avrebbe dovuto porre le basi per l’accesso all’attività formativa rispondente ai principi di non discriminazione e proporzionalità, nel rispetto del divieto di porre limitazioni e, nel caso di regimi autorizzatori, porre condizioni “trasparenti, oggettive, non discriminatorie, giustificate da esigenze imperative di interesse generale, nonché necessarie e proporzionate al perseguimento di tali esigenze” (direttiva Bolkestein), calpesta gli obiettivi della libera concorrenza e della direttiva, lasciando alla deriva la Società nazionale di salvamento (SNS) e la FISA e trasformando il precedente oligopolio in un monopolio a favore della sola Federazione italiana nuoto (FIN);
inoltre il decreto ministeriale n. 85 del 2024 monopolizza e distorce la formazione dell’assistente bagnanti, ovvero l’allenatore di nuoto per salvamento di secondo e terzo livello (SNAQ). Questa figura è totalmente incompatibile per l’addestramento degli assistenti bagnanti perché destinata esclusivamente alla sola preparazione degli atleti alle gare. Inoltre, l’allenatore di nuoto per salvamento di secondo e terzo livello può essere preparato e certificato solo dalla FIN (in qualità di unica federazione riconosciuta dal CONI). Pertanto, chi intende formare gli assistenti bagnanti, se mai dovesse riuscire ad accreditarsi, nella sostanza potrebbe solo organizzare il corso, in quanto ad addestrare il futuro assistente bagnanti è di fatto la FIN con il suo allenatore di nuoto per salvamento da lei stessa preparato, certificato e tesserato;
di conseguenza, non solo all’allenatore di nuoto per salvamento tesserato FIN è vietato svolgere la propria attività fuori dall’ambito federale, ma anche gli statuti della SNS e FISA come quelli di altre associazioni no profit prevedono l’incompatibilità di tali cariche sociali. Addirittura, la prova pratica di nuoto valida per il rinnovo del brevetto è svolta da un secondo allenatore di nuoto per salvamento;
si aggiunge che il decreto ministeriale prevede l’attuazione della prova pratica di nuoto per rinnovare il brevetto ovviamente alla presenza dell’allenatore di nuoto per salvamento FIN. Questo significa che chi dovrà rinnovare il brevetto per altri 5 anni (nuovo periodo di scadenza), difficilmente lo potrà fare con SNS e FISA, impossibilitate loro malgrado a rispettare questo requisito per i motivi descritti, che si vedranno diminuire inesorabilmente il numero dei tesserati, con il rischio di scomparire;
considerato infine che:
le competenze di un allenatore di nuoto per salvamento FIN non rientrano nello svolgimento dell’attività di addestramento alle tecniche di salvataggio del personale specializzato impiegato nel soccorso in ambiente acquatico perché nulla ha a che vedere con la pratica dello sport agonistico;
la circolare ministeriale n. 108 del 6 dicembre 2000 recita: “si comunica che l’emanazione del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242 (legge 'Melandri') stabilisce che il CONI e le Federazioni sportive non possono svolgere altre attività che si collochino al di fuori di quelle sportive. In relazione a detta disposizione cessa la facoltà riconosciuta alla FIN di rilasciare i brevetti di ‘assistente bagnanti’ che attuava attraverso la Sezione Salvamento. Ne consegue il distacco della Sezione della Salvamento e la costituzione della ‘Federazione italiana salvamento acquatico’ che, con la menzionata Società nazionale di salvamento di Genova, sono abilitate al rilascio del suddetto brevetto”. Quanto comunicato viene smentito qualche giorno dopo con la circolare n. 109/2000, a seguito della comunicazione formale del segretario generale del CONI, con la quale notifica che nessun distacco si è verificato all’interno della FIN e che in sostanza l’attività svolta dalla stessa “deve ritenersi coerente con i principi di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242”,
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere al fine di rivedere i processi descritti e affinché venga ripristinata e favorita la concorrenza nel settore, agevolando e incoraggiando l’accesso alla formazione del personale addetto al salvataggio in acqua coerentemente a quanto previsto dalla direttiva europea sui servizi;
se e quali misure intendano adottare al fine di consentire, nuovamente, alla Società nazionale di salvamento e alla Federazione italiana salvamento acquatico di rilasciare il brevetto di assistente bagnanti;
se e come intendano ridefinire le figure professionali e ambiti di competenza considerando che un conto è l’addestramento al salvamento per la sicurezza dei propri addetti alle gare, un altro è rilasciare un brevetto per l’avviamento al lavoro verso terzi per un’attività che esula da quella sportiva;
quali risorse intendano mettere a disposizione per realizzare il riordino del sistema.