Pubblicato il 31 gennaio 2023, nella seduta n. 34
DE PRIAMO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
nel giugno 2017 sono state poste in liquidazione coatta amministrativa la banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e tutte le obbligazioni subordinate sono state azzerate tenendo conto della direttiva europea BRRD ("Bank recovery and resolution directive" n. 2014/59/EU);
in particolare per l'obbligazione Veneto Banca 2007-2017, ISIN IT0004241078, la stabilita scadenza del 21 giugno 2017 è stata prorogata a settembre 2017 con il decreto-legge 16 giugno 2017, n. 89, recante "Interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio". Il decreto-legge non è stato convertito in legge nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione. La legge 31 luglio 2017, n. 99, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante "Disposizioni urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.", ha abrogato il decreto-legge n. 89 del 2017, garantendo la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti in base ad esso;
l'articolo 1, comma 493, della legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il fondo indennizzo risparmiatori (FIR), con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, finalizzato ad erogare indennizzi a favore dei risparmiatori, delle persone fisiche, degli imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché le microimprese, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (commi 493 e 494 dell'art. 1);
il comma 497 precisa che la misura dell'indennizzo per gli obbligazionisti subordinati è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. Si dispone, inoltre, che tale percentuale potrà essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa per l'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del fondo, e fino al suo esaurimento;
dalla fase preliminare della redistribuzione del fondo sarebbero avanzati circa 500 milioni di euro da ridistribuire, sulla base della medesima legge, con un riparto ai risparmiatori non ancora del tutto soddisfatti nel loro diritto;
ravvisando l'esigenza di porre in essere adeguate misure ed interventi volti ad assicurare forme di tutela per gli obbligazionisti, i quali a differenza degli azionisti non rivestono la qualifica di soci ma di creditori, qualifica che li penalizza sia in considerazione dei limiti stabiliti ai fini del rimborso, sia in riferimento alle modalità di riparto delle somme iscritte al fondo e non ancora erogate,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, anche di natura legislativa, volte a tutelare gli obbligazionisti subordinati ed assicurare loro un trattamento equo e giusto ed al fine di scongiurare ogni disparità di trattamento.