Atto n. 1-00002

Pubblicato il 25 ottobre 2022, nella seduta n. 3

ROMEO, BONGIORNO Giulia, DREOSTO, TESTOR Elena, BERGESIO, MURELLI Elena, PIROVANO Daisy, PUCCIARELLI Stefania, CANTÙ Maria Cristina, MARTI, BIZZOTTO Mara, BORGHESI, BORGHI Claudio, BORGONZONI Lucia, CANTALAMESSA, CENTINAIO, DURIGON, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MINASI Tilde, MORELLI, OSTELLARI, PAGANELLA, POTENTI, SPELGATTI Nicoletta, STEFANI Erika, TOSATO

Il Senato,

premesso che:

nel quadro generale del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il recupero e la rigenerazione di edifici e territori urbani, con particolare attenzione a periferie e aree interne del territorio italiano, vengono qualificati come obiettivi principali all'interno della missione 5, "Inclusione e coesione", componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", al fine di supportare l'inclusione soprattutto giovanile, nonché favorire la riduzione del degrado sociale e ambientale;

tra gli interventi disposti negli ultimi anni in tema di riqualificazione urbana, si evidenzia che l'articolo 1, commi 42 e 43, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), ha previsto, per gli anni dal 2021 al 2034, l'assegnazione (per complessivi 8,5 miliardi di euro) di contributi ai Comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;

il 19 ottobre 2022 è stato emanato il decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze «Individuazione dei comuni, inferiori a 15.000 abitanti, richiedenti e di quelli beneficiari del finanziamento di investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale», ai sensi dell'articolo 1, commi 534-542, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

il comma 534 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), dispone: "Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022";

sulla base delle risorse disponibili, pari a 300 milioni di euro, è possibile finanziare n. 201 progetti, riportati nell'allegato 2 del decreto 19 ottobre 2022, a fronte delle circa 5.000 istanze presentate che ammontano complessivamente ad euro 5.616.696.186,17;

in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 537 della suddetta legge n. 234 del 2021, l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT;

il criterio adottato per l'assegnazione di tali contributi ai Comuni, essendo basato esclusivamente sull'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), senza alcun bilanciamento, si è dimostrato alquanto inadeguato ai fini di un'equa ripartizione delle risorse disponibili su tutto il territorio nazionale, producendo al contrario un'evidente disparità nell'assegnazione dei contributi previsti, tra Comuni del centro-nord e Comuni del Mezzogiorno, anche rispetto alle indicazioni del PNRR che prevede l'assegnazione alle regioni meridionali del 40 per cento dei fondi dell'intera programmazione (valore superiore alla percentuale di popolazione residente e al PIL generato dal Mezzogiorno); si tratta di un criterio suppletivo che interviene nel caso di insufficienza di risorse, privilegiando i territori che, in base ad un mero calcolo aritmetico, possiedono i più bassi livelli degli indicatori di riferimento;

già a seguito dell'approvazione del decreto ministeriale 30 dicembre 2021, dell'elenco dei progetti beneficiari dei contributi per investimenti in opere di rigenerazione urbana, 159 amministrazioni locali hanno riscontrato la mancata assegnazione delle risorse previste, pur rientrando i progetti nella graduatoria di quelli ritenuti ammissibili. Secondo i dati pubblicati dal Ministero dell'interno, su un totale di 2.418 progetti presentati, quelli ammessi sono 2.325, di cui finanziati solamente 1.784, per complessivi 483 Comuni beneficiari corrispondenti per circa il 20 per cento a Comuni localizzati nel nord Italia (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta), per il 25 per cento a Comuni del centro Italia (Lazio, Toscana, Marche e Umbria) e per il 54 per cento a Comuni del sud Italia (Campania, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Abruzzo, Molise e Basilicata);

considerando invece i 541 progetti ammessi, ma non finanziati, presentati da 159 Comuni, emerge che essi corrispondono per oltre il 92 per cento a Comuni localizzati nel Nord (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige), per lo 0,5 per cento a Comuni del Centro (Toscana, Marche e Umbria) e per lo 0,2 per cento a Comuni del Sud (Puglia e Abruzzo);

la creazione di opportunità di investimento su territorio per gli enti locali deve necessariamente passare per uno schema normativo basato su criteri idonei a garantire l'uguaglianza sostanziale dei soggetti coinvolti, pur coesistendo aspetti di relativa diversità, tenuto conto dell'obiettivo finale rappresentato dalla crescita e dallo sviluppo di tutto il nostro Paese e, quindi, dall'interesse nazionale;

pertanto, occorre scongiurare che una grave mancanza di finanziamenti per i progetti di rigenerazione urbana presentati dai Comuni del centro-nord Italia, finisca col precludere la possibilità di realizzare opere rilevanti per la ripresa di interi territori, tradendo così le attese di tantissime comunità locali;

a tal fine occorre quindi ridelineare il quadro normativo regolatorio descritto in maniera più equa per tutti i soggetti interessati, anche da future occasioni di investimento in ambito PNRR,

impegna il Governo:

1) ad assumere tutte le iniziative di propria competenza al fine di integrare le risorse disponibili per investimenti in progetti di rigenerazione urbana con l'obiettivo di finanziare tutti i progetti ammissibili;

2) a stabilire criteri differenti rispetto all'utilizzo del solo indice di vulnerabilità sociale e materiale per la formazione delle graduatorie di ripartizione dei finanziamenti previsti dai bandi del PNRR, garantendo opportunità di sviluppo a tutti i Comuni italiani.