Pubblicato il 13 gennaio 2022, nella seduta n. 395
FENU - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
come noto, la rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo (art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973) rappresenta un valido strumento di riscossione, atteso che, mediamente, circa il 50 per cento della riscossione annuale "ordinaria" (ossia quella che non considera gli incassi della definizione agevolata) deriva proprio dai piani di rateizzazione concessi ai contribuenti che altrimenti non sarebbero nelle condizioni di assolvere ai propri debiti;
in considerazione della situazione di crisi determinata dalla pandemia e nell'ottica di agevolare una graduale ripresa della riscossione, l'articolo 13-decies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ("decreto Ristori"), ha apportato modifiche sia strutturali, sia temporanee alla disciplina della rateazione di somme iscritte a ruolo;
nello specifico, è stata introdotta una semplificazione delle procedure e delle condizioni per l'accesso alla rateazione delle somme iscritte a ruolo, per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2021. Per queste istanze la decadenza dal beneficio si verifica solo in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, in luogo di 5;
valutato che:
nella relazione trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sui criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi, il direttore dell'Agenzia delle entrate ha evidenziato che alla fine del 2020 la consistenza del magazzino crediti (carichi residui iscritti a ruolo) ha raggiunto oltre 999 miliardi di euro, dei quali circa 400 risultano difficilmente recuperabili e più di un terzo ha una anzianità maggiore di 10 anni (343,3 miliardi di euro di magazzino, pari al 34,4 per cento del totale);
il 78 per cento del magazzino fiscale è costituito da 178 milioni di crediti di importo inferiore a 1.000 euro (per un totale di 56 miliardi di euro) che impongono di valutare il rapporto tra costi e benefici rispetto alle operazioni di recupero;
il magazzino crediti evidenzia come ci siano circa 18 milioni di contribuenti in debito col fisco, di cui ben 15 milioni sono persone fisiche, delle quali 2,5 milioni hanno attività economiche, mentre dei carichi residui di competenza statale ben 133 miliardi di euro sono dovuti da soggetti deceduti e ditte cessate, mentre altri 152 miliardi da soggetti con procedura concorsuale in corso;
considerato che:
a decorrere dal 1° gennaio 2022, dunque, la decadenza del beneficio di cui al citato articolo 13-decies si verifica in caso di mancato pagamento di sole 5 rate;
questa condizione comporta per il debitore l'impossibilità di proseguire con la dilazione di pagamento per estinguere il debito, con gravi ripercussioni per l'erario;
molto spesso, infatti, alla decadenza del beneficio, il debitore, non potendo beneficiare più delle agevolazioni previste dalla dilazione di pagamento, versa in condizioni economiche che non gli consentono di versare quanto dovuto in un'unica soluzione;
considerato altresì che:
con risoluzione approvata nella seduta del 12 ottobre 2021, sull'affare assegnato n. 935 relativo alla relazione sui crediti non riscossi, le Commissioni Finanze di Camera e Senato hanno affrontato nel dettaglio la questione della rateizzazione e le relative ripercussioni sia sul contribuente che sull'erario, sottolineando l'esigenza e l'utilità di procedere con strumenti di razionalizzazione della rateizzazione, al fine di rendere strutturali gli interventi previsti per il periodo pandemico;
le misure di rateizzazione del debito, oltre ad essere un valido strumento per il debitore, consentirebbero all'erario di recuperare parte degli importi dovuti dai contribuenti, e recuperare parte del "magazzino fiscale",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del dato dei debitori che al 1° gennaio 2022 perderanno la possibilità di continuare a versare quanto dovuto dal piano di dilazione, perché sono incorsi nella decadenza dei termini e quali si stimino essere le conseguenze economiche in termini di mancato incasso per l'erario;
allo stesso modo, quale sia la stima (o quantomeno la percentuale) dei contribuenti che al 1° gennaio 2022 non hanno pagato le rate della "rottamazione ter" scadute a dicembre scorso con conseguente perdita sia del beneficio della rottamazione che della rateazione e quali si stimino essere, per questi casi, le conseguenze economiche in termini di mancato incasso per l'erario;
se non sia intenzione del Governo attivarsi al fine di procedere a un intervento di razionalizzazione della disciplina della rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo, in particolare valutando l'opportunità di rendere strutturali alcuni recenti interventi di maggior favore per il contribuente (attualmente a validità temporanea) previsti dall'articolo 13-decies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, al contempo valutando i possibili effetti sull'adempimento spontaneo.