Pubblicato il 22 dicembre 2021, nella seduta n. 390
RAMPI - Al Ministro dell'istruzione. -
Premesso che:
l'articolo 405, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante norme comuni ai concorsi per il reclutamento del personale docente, prevede che "il Ministro della pubblica istruzione, provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla revisione periodica della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente";
le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, individuano le classi di concorso per la scuola secondaria di secondo grado, con i relativi titoli di accesso e indirizzi di studi;
il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, ha disposto la revisione e l'aggiornamento delle classi di concorso di cui alle tabelle allegate al citato decreto del Presidente della Repubblica;
la classe di concorso A-19 (filosofia e storia), secondo la normativa vigente, dà accesso esclusivamente all'insegnamento di storia e filosofia nel secondo biennio e quinto anno dei licei, non consentendo agli iscritti a tale classe di concorso di insegnare storia e geografia al primo biennio dei licei oppure storia negli istituti tecnici e professionali;
l'allegato A del decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201, recante disposizioni per i concorsi ordinari per il reclutamento del personale docente, prevede per la classe di concorso A-19 la "conoscenza approfondita" della storia antica e della storia dell'alto Medioevo, nonostante esse, secondo la ripartizione del piano degli studi dei licei, di cui all'allegato E del predetto decreto n. 259 del 2017, ricadano tendenzialmente tra gli insegnamenti effettuati nel primo biennio, fermo restando il principio di autonomia didattica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
la classe di concorso A-19 è accessibile a laureati magistrali che abbiano incluso nel proprio percorso di studi un maggior numero di crediti in discipline storiche rispetto a quanto richiesto dalle classi di concorso A-11 (discipline letterarie e latino), A-12 (discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado), A-13 (discipline letterarie, latino e greco), alle quali tuttavia viene riservato l'insegnamento di storia e geografia al 1° biennio dei licei oppure storia negli istituti tecnici e professionali;
a quanto si apprende, nell'anno 2021, le convocazioni relative alla classe di concorso A-19 sono state irrisorie e un quantitativo ingente di iscritti alle graduatorie provinciali per le supplenze sotto tale rubrica si è ritrovato a lavorare nel sostegno;
premesso inoltre che i laureati magistrali in Scienze filosofiche possono accedere, tramite la classe di concorso A-19, con le dovute integrazioni di crediti, all'insegnamento della storia nel secondo biennio e quinto anno dei licei, ma non all'insegnamento della storia e della geografia al primo biennio dei licei oppure della storia negli istituti tecnici e professionali, in quanto le classi di concorso A-11, A-12, A-13, A-19, A-21, A-22 e A-23 non sono accessibili a tali laureati magistrali;
considerato che l'insegnamento della filosofia è essenziale a formare il pensiero critico di cittadini consapevoli e, grazie all'apporto di discipline quali l'epistemologia e la storia del pensiero scientifico, può valorizzare ulteriormente l'insegnamento della storia in tutti gli istituti secondari di secondo grado;
considerate infine le recenti dichiarazioni pubbliche del Ministro in indirizzo a favore di una crescita dell'insegnamento della filosofia e al riconoscimento della sua fondamentale funzione orientativa in questo tempo di crescente complessità,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno: a) ai fini di garantire l'accesso agli insegnamenti della storia a tutti i livelli ai laureati magistrali con un percorso più incentrato sulle discipline storiche e, limitatamente ai licei, garantire una maggiore continuità didattica e una più semplice gestione dell'organico da parte degli istituti scolastici, estendere gli indirizzi di studi accessibili tramite la classe di concorso A-19 ai licei e agli istituti tecnici e professionali; b) al fine di valorizzare le competenze acquisite dai laureati magistrali in Scienze filosofiche, garantire la possibilità a tali laureati magistrali di accedere, con le dovute integrazioni di crediti, alle stesse classi di concorso accessibili ai laureati magistrali in Scienze storiche; c) al fine di garantire l'allocazione ottimale dei candidati alle posizioni vacanti, qualora nelle graduatorie relative a una data classe di concorso non si trovino aspiranti alla stipula del contratto, consentire la selezione di candidati, dotati dei requisiti necessari, appartenenti a graduatorie relative a classi di concorso affini; d) al fine di dotare le nuove generazioni di tutti gli strumenti necessari per comprendere e vincere le sfide del mondo contemporaneo, promuovere un'integrazione dell'insegnamento della storia negli istituti tecnici e professionali con l'insegnamento della filosofia, a quadri orari vigenti e con votazione finale unica, adeguando di conseguenza le norme sulle classi di concorso.