Pubblicato il 2 marzo 2005
Seduta n. 752
DONATI. - Ai Ministri per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti. -
Premesso che:
il Piano regolatore generale di Viterbo (approvato con delibera della Giunta regionale del Lazio n. 3068 del 10 luglio 1979) prevede una tangenziale che dovrebbe svilupparsi ad est del centro abitato, il cosiddetto Semianello Viario;
l’Amministrazione Comunale, di fatto, ha ritenuto decadute le destinazioni urbanistiche con vincolo preordinato d’esproprio, consentendo l’edificazione -negli ultimi trenta anni- persino delle aree destinate a “verde pubblico attrezzato”, presenti lungo il tracciato della tangenziale da realizzare;
nel 1998 il Comune di Viterbo ha dato avvio alla realizzazione del primo stralcio della tangenziale (ovvero quello più a nord). I lavori si sono conclusi nel 2004. La porzione del tracciato realizzato costituisce circa un terzo dell’intera opera ed ha interessato un territorio pianeggiante, sfruttando in gran parte tracciati viari esistenti;
il rimanente tracciato da realizzare interessa territori di pregio paesaggistico, caratterizzati da un susseguirsi di forre di notevole profondità o aree qualificate da un abitato di elevato valore storico ed architettonico, ricco di ville risalenti ad epoche variabili dal XVII secolo agli inizi del XX. L’attraversamento di tali territori richiede soluzioni tecniche costose, quali gallerie e viadotti;
la terza tratta, che costituisce il secondo stralcio funzionale (ed è il tratto finale del tracciato), ha una lunghezza di 1800 metri ed avrà un costo di 30.000.000 di euro e si trova nella fase di progettazione definitiva. La tratta centrale, ancora in fase di progettazione, si sviluppa per una lunghezza simile, ma sarà interessata dalle opere di maggiore impatto, in gran parte su viadotto con altezza fino a cinquanta metri, ed un costo presunto non inferiore a 50.000.000 di euro;
non risulta mai effettuata una valutazione unitaria dell’opera, tanto meno della sua utilità, delle possibili alternative di tracciato (valutazioni non effettuate neppure per i singoli stralci) e di soluzioni alternative basate sulla viabilità esistente;
la valutazione di impatto ambientale (VIA) non è mai stata eseguita né per l’opera intera né per gli stralci funzionali. L’Ufficio Regionale VIA ha ritenuto, nell’ambito dell’esame dei singoli stralci, che il progetto non dovesse essere assoggettato a tale procedura;
considerato che:
l’opera, per la terza tratta, che come detto è in fase di progettazione definitiva, interessa il complesso storico-monumentale risalente al XVII secolo, di proprietà della famiglia Mignone - Marandino da oltre duecento anni. Tale proprietà conserva le caratteristiche originarie, sia delle strutture, sia dell’assetto dei giardini e delle aree di pertinenza, pertanto la sua conservazione riveste un rilevante interesse pubblico;
il procedimento autorizzativo della tangenziale è di competenza della Regione Lazio. La prima Conferenza di Servizi ha avuto luogo il 28 luglio 2003 ed il tracciato approvato in tale sede, pur presentando una rampa in prossimità del suddetto complesso, proponeva un tracciato completamente esterno alle aree di maggior pregio, oltre a risultare di minore impatto rispetto a quello che le Amministrazioni coinvolte intendono ora realizzare. In occasione della Conferenza di servizi del 2003 l’Amministrazione Comunale di Viterbo si è espressa favorevolmente in merito alla realizzazione dell’opera, riservandosi di esprimere il parere definitivo soltanto dopo aver verificato la fattibilità urbanistica, oltre che le scelte tecniche operate, individuando inoltre le procedure da seguire in caso di eventuali varianti urbanistiche;
successivamente, invece del parere definitivo, l’Amministrazione Comunale di Viterbo (in data 29 settembre 2003, con prot. n. 11318) ha inviato al Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Infrastrutture, Area D2/2D/02 – Viabilità, un nuovo progetto approvato dal Settore Urbanistica e Centro Storico del Comune di Viterbo, contenente delle modifiche sostanziali rispetto al progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi, ovvero uno spostamento a nord del tracciato in corrispondenza del complesso sopra citato ed un nuovo svincolo. Sia nel verbale della Conferenza di Servizi, sia nel parere rilasciato dal Settore Urbanistica e Centro Storico del Comune di Viterbo non si evincono le motivazioni che hanno portato a redigere una nuova proposta progettuale;
il viale d’accesso al complesso storico monumentale sopra richiamato, pur compreso tra i beni A2 “Complessi di interesse storico ambientale”, nella variante approvata con delibera della Giunta regionale del Lazio n. 209 del 22 febbraio 2002, è stato considerato “di qualche interesse” nella scheda tecnica redatta dal progettista incaricato. La richiesta di spostamento del tracciato, in sede di revisione dei beni A2, è stata controdedotta dal progettista, che l’ha respinta, e tale parere è stato condiviso anche dell’Amministrazione Comunale e dalla Regione Lazio;
a questo proposito si evidenzia che il nuovo progetto, nel tratto in questione, non ha mitigato l’impatto dello svincolo. In merito alle previsioni urbanistiche del raccordo viario e delle relative fasce di rispetto, oltre ad evidenziare che la strada originariamente prevista dal piano regolatore generale del Comune di Viterbo è completamente diversa per tipologia e caratteristiche tecniche da quella che si vuole realizzare, va rilevato che lo strumento urbanistico generale è stato definitivamente approvato con delibera della Giunta regionale del Lazio n. 3068 del 10 luglio 1979 e pertanto, in base a quanto previsto dalla normativa vigente (dall’art. 9 comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, che rimanda a quanto disposto dall’art. 9, comma 1, lett. b, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001), le aree interessate, trascorsi abbondantemente cinque anni dall’approvazione del piano regolatore generale e non essendo comprese all’interno del perimetro urbano, sono ormai tornate alla loro originaria destinazione agricola. Si tratta quindi di una previsione urbanistica disattesa per venticinque anni ed ormai decaduta;
la rilevanza storico-monumentale e paesaggistica dell’intero complesso e del viale d’ingresso del complesso è stata confermata dal rappresentante della Soprintendenza dei beni artistici e culturali nella Conferenza di Servizi del 22 gennaio 2004 (così come rilevabile dall’estratto del verbale) ed oggi anche dall’imposizione di un vincolo diretto;
oltre a quanto descritto, si vuole sottolineare che il procedimento autorizzativo del progetto definitivo è viziato sotto il profilo amministrativo per i seguenti motivi: la Soprintendenza ai Beni Architettonici del Lazio ha rilasciato il parere paesaggistico in regime di vacatio legis, in quanto il giorno dello svolgimento della Conferenza di Servizi, ovvero il 22 gennaio 2004, i Piani Territoriali Paesistici (PTP) risultavano decaduti, così come evidenziato anche dal Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Territorio e Urbanistica all’interno dello stesso verbale. Questa stessa Direzione ravvisa l’illegittimità del competente parere, perché rilasciato senza aver visionato lo Studio d’Inserimento Paesaggistico (SIP), mentre la legge della Regione Lazio n. 24/1998, all’art. 30, qualifica questo Studio come elemento essenziale di valutazione. Infatti il SIP deve contenere, tra le altre cose, le motivazioni dell’opera e le possibili alternative di localizzazione prese in esame, che invece non esistono;
nel febbraio 2005 la Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici del Lazio ha imposto, ai sensi del decreto legislativo 42/2004, un vincolo diretto per il complesso principale e per il viale d’ingresso e un vincolo indiretto al resto della proprietà. Il decreto legislativo 42/2004 (cosiddetto codice Urbani) impone espressamente il divieto di distruggere i beni sottoposti ai vincoli richiamati;
risulta quindi obbligatorio provvedere allo spostamento del tracciato viario in questione, in quanto risulta completamente compreso nei terreni sottoposti al nuovo regime di tutela del patrimonio storico-monumentale del paese, e non limitarsi al semplice stralcio dello svincolo, così come proposto dall’Amministrazione Comunale di Viterbo,
si chiede di sapere:
se il Ministro per i beni e le attività culturali ritenga opportuno, nei limiti delle proprie competenze, vigilare, attraverso la Soprintendenza preposta, affinché siano rispettati i vincoli conseguenti al decreto legislativo 42/2004;
se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ritenga opportuno, nei limiti delle proprie competenze, intervenire per censurare l’azione della Regione Lazio, che persevera in un progetto basato su una previsione urbanistica disattesa per venticinque anni, i cui vincoli sono decaduti;
se il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio ritenga opportuno, nei limiti delle proprie competenze, intervenire per censurare l’azione della Regione Lazio, che nelle sue azioni amministrative disattende una serie di precisi obblighi, sopra richiamati, in riferimento ai PTP, al SIP e alla mancanza di analisi di un progetto alternativo;
se il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio ritenga opportuno, nei limiti delle proprie competenze, intervenire presso la Regione Lazio, affinché sia avviata una Valutazione di impatto ambientale regionale, considerate le caratteristiche, l’entità e l’incidenza ambientale dell’opera.