Atto n. 3-02098

Pubblicato il 12 novembre 2020, nella seduta n. 275

CORRADO , CROATTI , ANGRISANI , DE LUCIA , TRENTACOSTE , ROMANO , VANIN , MORRA - Ai Ministri dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali e per il turismo. -

Premesso che:

risulta agli interroganti che, concluso il 28 agosto 2020 il mandato del dottor Antonio Lampis, dal 1° settembre 2020 la guida della Direzione generale musei del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sia stata assunta dal professor Massimo Osanna, come annunciato ufficialmente ai media dal ministro Franceschini fin dal 4 luglio;

la nomina rappresenta il punto di arrivo, ad oggi, di una brillante carriera in seno al dicastero che ha sede al Collegio romano, cominciata, per l'archeologo venosino, estraneo ai ranghi della pubblica amministrazione, con l'incarico di soprintendente archeologico per la Basilicata nel 2007-2008 (ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001), quando era docente all'università di Potenza e direttore dell'annessa scuola di specializzazione in archeologia (Matera); quella nomina, passata quasi in sordina, ha aperto ad Osanna, nel 2014, la strada della ben più prestigiosa Soprintendenza di Pompei, Ercolano e Stabia, con incarico conferito il 21 gennaio 2014 e presa di servizio dal 4 marzo successivo;

l'attribuzione del ruolo di soprintendente di Pompei, Ercolano e Stabia ad un esterno alla pubblica amministrazione suscitò allora grandi polemiche, la cui eco fatica a spegnersi (anche se il Ministero ne ha poi fatta una prassi), perché creò scalpore che il titolare del dicastero, Massimo Bray, dichiarasse in Parlamento che la scelta era stata dettata anche dalla specifica competenza del professore sulla realtà pompeiana, mentre notoriamente Osanna, grecista di formazione, laureato e dottorato a Perugia, a quella data non aveva pubblicato studi specialistici su Pompei, materia per romanisti;

con l'autonomia concessa al parco archeologico di Pompei dalla cosiddetta riforma Franceschini, il professor Osanna partecipò al bando per l'incarico triennale di dirigente di prima fascia di quell'istituto, e la scelta del Ministro nella terna di candidati risultante dal concorso lo favorì, per cui vi prese servizio dal 4 gennaio 2016; è stato riconfermato direttore per il triennio seguente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2019 (reg. c.d.c. il 27 giugno, fg 2673) ma ha poi interrotto il secondo mandato a causa della già citata nomina a direttore generale dei musei, intervenuta a far data, come detto, dal 1° settembre 2020;

considerato che:

con nota del 14 ottobre 2020, la Corte dei conti, alla quale la prima firmataria del presente atto aveva fatto istanza il 21 settembre per ottenere l'ostensione di "tutti gli atti formati e/o detenuti (...) in relazione alle interlocuzioni Corte dei Conti-Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in ordine alla registrazione dell'atto di nomina del nuovo direttore generale Musei, prof. Massimo Osanna", ha negato l'accesso, poiché si tratta di procedimento di controllo della magistratura contabile e non amministrativo ma, richiamato l'art. 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013, ha rinviato alla pubblicazione di tali atti sul portale del Ministero, nella sezione amministrazione trasparente;

ad oggi, però, in quella sede non compaiono documenti che possano soddisfare l'istanza (né il segretario generale, Salvatore Nastasi, che è anche responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione, sembra darsene pensiero), presentata allo scopo di conoscere le obiezioni mosse dalla Corte alla registrazione della nomina del professor Osanna, assentita, in fine, solo all'inizio di ottobre, ma non senza un'inconsueta reprimenda ufficiale;

sempre il 10 settembre 2020, nella e-mail con cui il professor Osanna risponde ad una precedente sollecitazione della prima firmataria del presente atto e insieme replica garbatamente alla contestazione mossagli dalla stessa quel giorno in occasione della replica, che seguiva la riposta all'interrogazione 3-01014 del sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca svoltasi presso l'Aula del Senato, dichiara di essere in aspettativa dall'università già dall'inizio dell'impegno con il Ministero per i beni culturali come soprintendente e poi direttore del parco archeologico di Pompei;

il professore aggiunge: "La mia attività universitaria è stata svolta su base volontaria e senza alcuna retribuzione, impegnando per portarla avanti il mio tempo libero. Senza mai sottrarre una sola ora al gravoso impegno presso il Mibact. Sono convinto (...) che ognuno sia libero di occupare il proprio tempo libero nella maniera che crede. Ritengo del resto che se viene occupato per uno scopo elevato quale la trasmissione del sapere alle giovani generazioni, questa attività debba essere considerata meritoria più che biasimata";

considerato che, a parere degli interroganti:

trovandosi il professor Osanna in aspettativa dall'università degli studi di Napoli "Federico II" per avere assunto fuori sede, in seno al Ministero per i beni culturali, ruoli di crescente responsabilità (ultimo addirittura un ufficio di livello generale centrale), appare quantomeno inopportuno che, nel mentre sottraeva, di fatto, due importanti opportunità di carriera alla dirigenza interna di quel dicastero, accettando incarichi a tempo pieno regolati da contratti di diritto privato che comportano esclusività, abbia mantenuto il posto di ordinario di archeologia classica che ricopre nell'ateneo da dicembre 2015, confermato anche per l'anno accademico 2020/2021, con il relativo carico di ore di lezione, ricevimento studenti, esami, tesi eccetera;

appare anomala anche la continuità della sua presenza nelle commissioni di concorso, per esempio quella nominata con decreto rettorale prot. n. 47334 del 17 luglio 2020 per un posto di ricercatore presso l'università degli studi di Napoli "Orientale" di cui al bando DR n. 94 del 30 gennaio 2020. Il conferimento dell'incarico dirigenziale attribuito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2019 non può che rinviare all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, la cui efficacia è stata ribadita dall'art. 6 della legge n. 240 del 2010, e detto art. 13 stabilisce che i professori collocati in aspettativa mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso (come ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 451 del 13 dicembre 1991); non basta, lo stesso art. 13 statuisce che i docenti in aspettativa hanno la possibilità di svolgere cicli di conferenze e di lezioni e di attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, "d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, entrambi a conoscenza di quanto sopra per esserne stati gli artefici, non ritengano di dover intervenire a sanare il pregiudizio creato dal cumulo di incarichi, a giudizio degli interroganti inopportuno, che grava sulla persona del professor Osanna sia agli interessi della dirigenza interna alla pubblica amministrazione, sia a quelli dei docenti universitari aspiranti alla cattedra di archeologia classica della "Federico II", che egli ammette di gestire come volontariato nel proprio tempo libero, sia, soprattutto, a quelli degli studenti dell'ateneo, che hanno diritto ad un insegnante le cui energie fisiche e mentali siano concentrate su una "trasmissione del sapere" di livello universitario mai disgiunta dall'esempio di una professionalità altrettanto elevata, invece di doversi accontentare del tempo che il direttore generale dei musei ha d'avanzo;

quali iniziative di competenza, soprattutto, alla luce dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, intendano assumere per ripristinare il rispetto della norma, dispensando il professor Osanna da qualsiasi incarico, cioè da ogni responsabilità diretta, poiché egli, essendo in aspettativa, non può riceverne, né ricoprirne.