Pubblicato il 19 febbraio 2020, nella seduta n. 193
BERUTTI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della giustizia. -
Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
Apam Esercizio SpA è una società partecipata pubblica che gestisce in appalto il trasporto pubblico urbano ed interurbano (TPL) del Comune di Mantova e della Provincia di Mantova;
Apam Esercizio SpA, a seguito di verifica ispettiva effettuata dall'ispettorato territoriale del lavoro di Mantova, è stata condannata in via definitiva con sentenza della suprema Corte di cassazione n. 10057/2016 per la violazione dell'art. 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
dal mese di febbraio al mese di giugno 2007, nel corso delle attività di indagine esperite dai funzionari dell'ispettorato e del nucleo di Carabinieri presso lo stesso ispettorato, sono emerse ipotesi di reato di natura estorsiva a carico dei lavoratori interessati, nonché reati di cui all'art. 21, comma 1, della legge n. 646 del 1982, e successive modifiche e integrazioni, conseguenti alla violazione dell'appalto illecito, che non sono stati adeguatamente segnalati alla locale Procura della Repubblica presso il pubblico ministero;
nel 2007 le società Apam Esercizio SpA ed S.M.C. scarl (Associazione 60 milioni di chilometri) furono anche sanzionate dall'AGCOM con provvedimento n. 17550/2007, perché avevano posto in essere intese restrittive della concorrenza di mercato nelle ultime gare aggiudicate e condannate al pagamento delle sanzioni a seguito del respingimento dei ricorsi da parte del Consiglio di Stato nel 2009;
i due contratti aggiudicati regolarmente, contratto di servizio per il trasporto interurbano relativo al periodo 1° aprile 2012-31 marzo 2016 prot. n. 19430/12, rep. n. 3698, stipulato in data 24 maggio 2012 e contratto di servizio per il trasporto urbano, rep. n. 30437, stipulato in data 5 luglio 2012 tra il Comune di Mantova ed Apam Esercizio, sarebbero stati prorogati fino al 2020 con determinazioni del 30 marzo 2016 n. 4, e del 27 maggio 2016 n. 8 da parte dell'agenzia di bacino interprovinciale di Cremona e Mantova alla luce delle modificazioni ed integrazioni alla legge regionale n. 6 del 2012 introdotte dalla legge regionale n. 19 del 2015;
risulterebbe all'interrogante che dal 2011 nel grado di giudizio penale conseguente alla violazione dell'art. 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 la dirigente pro tempore dell'ispettorato territoriale del lavoro di Mantova si sia costituita in giudizio per mezzo di un funzionario non in possesso dei titoli abilitativi alla professione forense e la stessa abbia sottaciuto l'esistenza all'organo giudicante dei collegati reati;
la stessa dirigente pro tempore , a seguito della soccombenza nel giudizio penale ed in presenza di un giudicato, anche se civile, della suprema Corte di cassazione, non avrebbe tempestivamente impugnato nei termini la sentenza sfavorevole n. 103/2018 emessa dal Tribunale di Mantova sezione lavoro in data 25 maggio 2018, causando un danno erariale determinato dalla restituzione ad Apam Esercizio SpA dell'ammenda comminata, in quanto la tardività della riscossione si rivolge a crediti decotti e non più esigibili, tali da compromettere le esigenze creditorie dello Stato;
la condotta ''distratta'' della dirigente è figlia del ritardo colpevole che la stessa adotta nell'emanazione delle ordinanze ingiuntive ex art. 18 della legge n. 689 del 1981 e dell'iscrizione a ruolo delle sanzioni comminate per violazione delle leggi sul lavoro;
risulterebbe, altresì, che la stessa dirigente, in merito ad indagini ispettive avvenute durante l'anno 2017 e terminate nel 2018, non avesse ancora autorizzato la notifica della sanzione ad Apam Esercizio in merito a violazioni accertate dal 2013 al 2017;
ad oggi, Apam Esercizio SpA non ha ancora ricevuto l'avvenuta notifica della sanzione amministrativa e perdura dal 2017 con lo stesso modo di operare, reiterando le stesse violazioni,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intendano adottare per accertare gli abusi perpetrati ai danni dei lavoratori di Apam Esercizio SpA e garantire un pieno esercizio dei loro diritti;
se le stazioni appaltanti abbiano responsabilità in solido, essendo stati i destinatari dei reati ed anche azionisti della società appaltatrice di diversi contratti di servizio TPL di area urbana e di area interurbana per il periodo accertato dal 2004 al 2020.