Atto n. 4-07860

Pubblicato il 20 luglio 2017, nella seduta n. 863
Ritirato

FUCKSIA , BILARDI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

i danni alla salute derivanti dal fumo sono provati e noti ed è dovere del legislatore disincentivare ogni uso di prodotti derivati dal tabacco e dalle sue lavorazioni;

è parimenti accertato che la sigaretta elettronica rappresenta una riduzione del danno ed è pertanto un prodotto che deve essere incentivato in luogo delle sigarette tradizionali;

il comparto delle sigarette elettroniche è in costante crescita: secondo le stime dell'ANAFE (Associazione nazionale dei produttori di fumo), infatti, il mercato del settore avrebbe raggiunto, per l'anno 2016, la quota di 350 milioni di euro con un numero di utilizzatori superiore ai 500.000;

l'imposta di consumo riscossa dal Governo per il 2015 sui prodotti di cui all'art 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995 (prodotti succedanei dei prodotti da fumo) è stata pari a 5,2 milioni di euro, ampiamente al di sotto delle stime definite dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, presentato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che prevedevano un ammontare di 85 milioni di euro;

i riscontri sul gettito erariale derivanti da questa categoria al 31 dicembre 2016 sono stati ancora una volta negativi, come riportato dal conto riassuntivo del Ministero, in cui le entrate da imposta di consumo per l'anno 2016 risultano essere pari a 3,4 milioni di euro, rispetto ai 5 milioni di euro preventivati dallo Stato con l'assestamento di bilancio approvato ad agosto 2016;

nelle ultime due leggi di stabilità e di bilancio si era previsto un incasso relativo alla tassazione sulla sigaretta elettronica pari a circa 85 milioni di euro, ma tale importo è stato ridotto, in sede di ultimo assestamento, ad appena 5 milioni e gli incassi effettivi, come emerge dall'ultimo rapporto annuale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ex Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), sono addirittura inferiori;

nell'assestamento di bilancio per l'anno 2017 le previsioni di gettito da imposta di consumo gravante sulle sigarette elettroniche sono state nuovamente ridimensionate, anche i 5 milioni di euro stabiliti subiscono un ulteriore ribasso e l'obiettivo di gettito viene portato a 3 milioni di euro, come si evince dallo stato di previsione dell'entrata 2017 della Ragioneria generale dello Stato;

l'imposta di consumo prevista per le sigarette elettroniche è stata definita attraverso l'inserimento, per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n. 188 del 2014, del comma 1-bis all'articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995. In attuazione di tale disposizione l'Agenzia delle dogane ha definito le procedure tecniche per la determinazione di tale equivalenza che, a decorrere dal 1° febbraio 2017 ed a seguito dell'annuale adeguamento del prezzo medio ponderato delle sigarette, è pari a 0,3933 euro al millilitro;

il nuovo regime fiscale, introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2015 con il decreto legislativo n. 188 del 2014, si basa su un chiaro e definito criterio: il "consumo equivalente". La legge, tenendo conto della minor nocività di questi prodotti, ha stabilito l'applicazione di un'imposta ridotta al 50 per cento rispetto all'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette;

secondo quanto rappresentato dal Ministero nell'attestare le entrate per il 2015, il tributo previsto con decorrenza dal 1° gennaio 2015 è stato inferiore alle previsioni in quanto il Tar Lazio ha sospeso, in sede cautelare, il pagamento dell'imposta di consumo prevista dal comma 1-bis dell'art. 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995, limitatamente all'importo relativo ai liquidi non contenenti nicotina, rimettendo infine gli atti all'esame della Corte costituzionale;

attualmente è sospeso il pagamento dell'imposta di consumo per i soli liquidi da inalazione non contenenti nicotina (come confermato dal provvedimento n. 6045 dell'Agenzia in data 22 gennaio 2016) ma in nessun modo è sospeso, o può essere considerato tale, il pagamento dell'imposta che grava sui liquidi da inalazione contenenti nicotina, come confermato anche dal provvedimento n. 10152 /R.U dell'Agenzia delle dogane in data 31 gennaio 2017;

considerato che:

in linea con quanto disposto dal decreto del Ministero dell'economia del 29 dicembre 2014, l'obbligazione relativa al pagamento dell'imposta di consumo scaturisce dal momento dell'immissione in consumo del prodotto, che corrisponde al momento dell'uscita dei liquidi dal deposito fiscale;

ad oggi in Italia risultano autorizzati al deposito e alla commercializzazione dei liquidi da inalazione senza combustione contenenti nicotina 139 siti, in aggiunta ad ulteriori siti autorizzati di proprietà di Logista SpA mentre risultano autorizzati ad oggi solamente 8 rappresentanti fiscali;

l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrebbe vigilare sull'osservanza degli obblighi in capo ai soggetti autorizzati, controllare la contabilità e la documentazione nonché i versamenti dell'imposta di consumo eseguiti e rilevarne l'eventuale omissione o ritardo e provvedere all'accertamento e al recupero, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 46 del 1999, dell'imposta o maggiore imposta dovuta nonché dell'eventuale indennità di mora e interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali;

in questo contesto, la cui cornice normativa seppur in continua evoluzione presenta una chiara indicazione del regime fiscale di riferimento, si registra un consistente ammanco in termini di entrate dello Stato in riferimento a quanto annualmente previsto, dovuto prevalentemente alla mancanza di controlli delle autorità competenti. Tale scenario favorisce continui comportamenti elusivi di una gran parte dei soggetti autorizzati alla commercializzazione di questa categoria di prodotto;

controlli con strumenti ben più puntuali e idonei, quali quelli della Guardia di finanza, dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate potrebbero dare efficace riscontro a tali ipotesi, trattandosi anche di un fenomeno circoscritto ai soli soggetti autorizzati e che hanno prestato una cauzione, ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2014,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda prevedere un sistema di controllo delle procedure di riscossione dell'imposta di consumo gravante sulle sigarette elettroniche maggiormente efficace;

come e in quali tempi intenda provvedere per fronteggiare la situazione e avviare le proprie valutazioni, anche attraverso verifiche sulla corretta esecuzione della normativa in vigore, in considerazione del fatto che, con il prolungarsi dell'assenza di un adeguato regime di controllo, si rischia di dare luogo al proliferare di gravi atteggiamenti elusivi, nonché distorsivi del mercato, con riferimento agli operatori che invece effettuano il corretto pagamento dell'importo dovuto.