Atto n. 3-03893 (in Commissione)

Pubblicato il 19 luglio 2017, nella seduta n. 862
Svolto nella seduta n. 540 della 6ª Commissione (31/10/2017)

BOTTICI , BUCCARELLA , PAGLINI , AIROLA , MONTEVECCHI , TAVERNA , CAPPELLETTI , CIAMPOLILLO , GIARRUSSO , MANGILI , DONNO , MORONESE , SANTANGELO , PUGLIA - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), è stato emanato il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, che disciplina l'esercizio dell'attività di "compro oro";

l'articolo 5, comma 1, prescrive che: "Al fine di assicurare la tracciabilità delle transazioni effettuate nell'esercizio della propria attività, gli operatori compro oro sono obbligati all'utilizzo di un conto corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro";

considerato che, da quanto risulta agli interroganti, alcuni istituti di credito avrebbero emanato disposizioni interne che prevedono di non attivare rapporti di conto corrente dedicati agli esercenti di tale attività;

considerato, infine, che, a parere degli interroganti, tale scelta di taluni istituti di credito contrasta con il portato dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, rendendo, de facto, non applicabile l'intera disciplina prevista,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative intenda assumere per garantire a tutti i cittadini il pieno esercizio della libertà di iniziativa economica sancita dall'articolo 41 della Costituzione e la possibilità di svolgere l'attività di compro oro, così come disciplinata dalle normative vigenti.