Pubblicato il 13 luglio 2017, nella seduta n. 859
STEFANI , TOSATO , CENTINAIO , ARRIGONI , CALDEROLI , CANDIANI , COMAROLI , CONSIGLIO , CROSIO , DIVINA , STUCCHI , VOLPI
Il Senato,
premesso che:
la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto banca è stata nota per diversi anni, tanto che il Gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in società per azioni ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa, e privilegiata, rispetto agli speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
si tenga costantemente presente che, anche in questo, come in altri casi italiani, a causa delle regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori, veramente inconsapevoli dei rischi connessi alle operazioni di investimento loro proposte;
il decreto-legge n. 99 del 2017, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza SpA e di Veneto banca SpA, introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa dei due istituti veneti, al fine di garantire la continuità delle due imprese bancarie, ma presenta diverse criticità;
quelle più rilevanti riguardano la disparità riservate ai risparmiatori subordinati delle due banche, che avranno un trattamento diverso rispetto a quello stabilito per i detentori di titoli subordinati di Monte dei Paschi di Siena, i quali, invece di espletare complicate procedure arbitrali o richiedere istanza di indennizzo forfettario all'80 per cento, hanno potuto usufruire della conversione dei propri bond subordinati in azioni riacquistate dal Ministero dell'economia e delle finanze. Anche se in base alla rischiosità dei titoli da loro acquistati non tutti avranno il 100 per cento del rimborso, in ogni caso, la maggior parte sarà ristorata interamente, e senza complicazioni burocratiche;
al contrario, l'articolo 6 di decreto-legge n. 99 prevede di applicare, per i detentori di titoli subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio, i complicati meccanismi di "ristoro forfettario" o di "procedura arbitrale", analoghi a quelli stabiliti dal decreto-legge n. 59 del 2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016) per i 4 istituti posti in risoluzione nel novembre 2015 (Cassa di risparmio della provincia di Chieti, Banca Etruria, Banca Marche e Cassa di risparmio di Genova) e dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015), che ha istituito il fondo di solidarietà;
in particolare, l'articolo riserva tali misure di ristoro solo agli investitori non istituzionali che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche poste in liquidazione sottoscritti, o acquistati, entro la data del 12 giugno 2014, data della pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della direttiva 2014/59/UE (cosiddetta direttiva BRRD, Bank recovery and resolution directive), esclusivamente nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti;
il Governo, inoltre, in sede di discussione alla Camera del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 99 del 2016 (AC 4565), non ha accolto le proposte di modifica parlamentari finalizzate ad attenuare simili disparità e a rendere meno onerosa la partecipazione dei piccoli risparmiatori al salvataggio delle due banche;
l'intervento sugli istituti veneti, come tutti gli interventi governativi attuati nel recente passato, dalla riforma delle banche popolari, a quella delle banche cooperative, dalla sottoposizione a risoluzione delle 4 banche Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Cassa di risparmio di Chieti, all'intervento su Monte dei Paschi di Siena, si è reso necessario, in parte, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario. Dall'altro lato, però, la responsabilità dell'attuale situazione è anche largamente imputabile alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;
in questo ambito si rende quindi necessario inasprire le sanzioni penali per i tutti i reati commessi nello specifico settore bancario, al fine di aumentare l'accountability della dirigenza;
precedentemente alla sottoposizione a tale procedura, le due banche, nell'estremo tentativo di sanare la propria situazione patrimoniale, hanno concordato, mediante offerte pubbliche, accordi transattivi con gli azionisti i quali, in cambio della rinuncia ad agire in giudizio, hanno ricevuto un esiguo indennizzo (il valore delle azioni della Popolare di Vicenza è passato da 62,5 euro a 9 euro, creando una maxi minusvalenza);
nella procedura di liquidazione, mediante revocatoria, potrebbero essere aggrediti anche tali indennizzi, con considerevole aggravamento del pregiudizio già imposto a questi risparmiatori;
inoltre, la direzione regionale del Veneto dell'Agenzia delle entrate, mediante circolare, ha già reso noto che gli indennizzi ricevuti non sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF, in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
impegna il Governo:
1) a favorire l'adozione di norme più stringenti per l'accertamento delle responsabilità dei dissesti patrimoniali bancari imputabili alla dirigenza, al fine di sanzionare quest'ultima con pesanti pene pecuniarie di natura amministrativa, di introdurre il divieto assoluto di ricoprire qualsiasi tipo di ruolo dirigenziale negli istituti di credito per coloro che si sono resi responsabili della cattiva gestione e di aumentare le sanzioni penali nel caso specifico in cui, a causa della mala gestio, si verifichino perdite dell'istituto bancario tali da coinvolgere un elevato numero di risparmiatori appartenenti alla clientela retail, e in particolare:
a) ad adottare ulteriori iniziative legislative, anche con normative emergenziali, al fine di inasprire le pene detentive nel minimo, in modo che detta pena non sia inferiore a 5 anni di reclusione (adeguando, nel caso, la pena massima) per i reati commessi nell'esercizio della funzione dirigenziale bancaria e, nello specifico: per il reato di truffa di cui all'articolo 640 del codice penale; per il reato di aggiotaggio di cui all'articolo 501 del codice penale; per il reato di false comunicazioni che provocano una diminuzione patrimoniale per i soci o i creditori di cui all'articolo 2621 del codice civile; per il reato di ostacolo all'esercizio di funzione della vigilanza da parte di pubbliche autorità di cui all'articolo 2638 del codice civile;
b) a favorire la previsione in base alla quale, qualora i commissari liquidatori esercitino l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-bis del codice civile, la sanzione nei confronti degli amministratori delle banche preveda anche l'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
c) a prevedere ulteriori iniziative legislative al fine di ricomprendere in modo certo, quali soggetti imputabili del reato di bancarotta fraudolenta, anche i dirigenti o comunque coloro che hanno svolto funzioni apicali, anche di fatto, all'interno degli istituti bancari;
2) ad aumentare la platea dei risparmiatori subordinati ammessi alle procedure di ristoro previste dalla legge di stabilità per il 2016, in modo da rendere meno oneroso per i risparmiatori retail il concorso alla liquidazione delle due banche, ricomprendendo anche coloro che hanno acquistato i titoli subordinati da intermediari finanziari diversi dalle banche emittenti venete, quali, ad esempio, i promotori finanziari;
3) ad aumentare la platea dei risparmiatori subordinati ammessi alle procedure di ristoro previste dalla legge di stabilità per il 2016, in modo da rendere meno oneroso per i risparmiatori retail il concorso alla liquidazione delle due banche, estendendo oltre il 12 giugno 2014 la data entro la quale i titoli subordinati devono esser stati acquistati come condizione per accedere al fondo, posticipandola, almeno, alla data dell'entrata in vigore della normativa del bail-in prevista dai decreti legislativi n. 180 e 181 del 2015 di recepimento della direttiva BRRD;
4) considerato l'importo dell'indennizzo ricevuto dai soci ai sensi delle offerte pubbliche, a favorire l'adozione di adeguate misure legislative al fine di introdurre una deroga temporanea alla normativa in tema di imposte stabilita dal testo unico delle imposte sui redditi, in modo da escludere tali esigui indennizzi dall'imposizione fiscale e di prevedere la possibilità di utilizzare le minusvalenze di natura finanziaria realizzate in seguito alla cessione delle medesime azioni in compensazione di eventuali plusvalenze su altri titoli;
5) ad adottare le opportune iniziative legislative al fine di introdurre, durante l'espletamento delle procedure di liquidazione, le adeguate misure di protezione delle somme ricevute dagli azionisti a titolo di indennizzo a seguito degli accordi transattivi, evitando che queste possano essere oggetto di azione revocatoria da parte dei commissari liquidatori.