PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 166
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
in relazione all'articolo 2, recante disposizioni in materia di spedizionieri doganali, viene precisato che i costi connessi agli aspetti logistici e organizzativi relativi all'espletamento delle prove d'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale sono già a carico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e che, pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal proposito, non vengono ravvisati motivi ostativi a riferire la clausola di invarianza al più ampio aggregato della finanza pubblica;
in relazione all'articolo 3, concernente modificazioni al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e, in particolare, alle disposizioni riguardanti la destinazione dei beni sequestrati o confiscati e gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili, viene rilevato che l'Agenzia delle dogane ha confermato che i menzionati adempimenti potranno essere effettuati con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, anche in considerazione dei possibili maggiori proventi derivanti dalla destinazione finale dei mezzi in questione.
Per gli aspetti di competenza della Guardia di finanza, viene confermato quanto già indicato nella relazione tecnica dello schema di decreto legislativo circa la neutralità finanziaria del comma 2 dell'introducendo art. 44-bis del Testo Unico sulle accise. Agli eventuali oneri ivi previsti, infatti, il Corpo farà fronte nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio già assegnate all'Istituzione a legislazione vigente, senza comportare nuove o maggiori uscite per la finanza pubblica. Ciò in analogia con quanto già avviene attualmente per l'applicazione dell'art. 301-bis del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale - e quanto accadrà, in prospettiva, in relazione all'articolo 95 dell'Allegato 1 delle «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi» - ma anche di altre norme che contengono analoghe disposizioni in materia di destinazione dei beni sequestrati;
in relazione all'articolo 7, comma 3, viene evidenziato che gli effetti finanziari sulla finanza pubblica relativamente all'anno 2024 potrebbero essere ridotti per quota parte del loro ammontare annuo in proporzione al presumibile periodo di vigenza del provvedimento. In particolare, le minori entrate stimate nella relazione tecnica in relazione all'articolo 96 dell'allegato 1, per il solo 2024, sarebbero pari a euro 54.790 (131.497/12*5). Simmetricamente, andrebbe valutata altresì la revisione della stima delle maggiori entrate indicate nella relazione tecnica riferita al medesimo articolo 96 per la stessa annualità (2024) in euro 186.690 (448.057/12*5). L'effetto finanziario complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 96, per il solo 2024, sarebbe pari a euro 131.900, in termini di maggior gettito.
Viene inoltre rappresentato che la disposizione di cui all'articolo 9 imputa correttamente gli effetti della disposizione in esame a far data dal 2024, mentre la decorrenza 2025 indicata nel Prospetto riassuntivo degli effetti finanziari è ascrivibile a un mero refuso. Viene rilevato poi che, benché non sia possibile prevedere la distribuzione delle maggiori e minori entrate derivanti dalle diverse disposizioni introdotte dal nuovo articolo 96 dell'allegato 1 nel corso corrente anno, sembra opportuno riformulare la disposizione come segue: "(Disposizioni finanziarie) 1. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 96, comma 14, dell'allegato 1 di cui all'articolo 1 del presente decreto, valutate in 54.790 euro per l'anno 2024 e in 131.497 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal medesimo articolo";
in relazione all'articolo 39 dell'Allegato 1, in merito ai profili di quantificazione degli oneri per il potenziamento dello Sportello Unico doganale e dei Controlli (S.U.Do.Co.), viene assicurata l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica atteso che, ove fosse necessario, l'Agenzia ha già ha previsto, all'interno del Piano Tecnico di Automazione, adeguate risorse finanziarie finalizzate al complessivo finanziamento del sistema S.U.Do.Co.;
con riferimento all'attuazione delle disposizioni previste agli articoli da 61 a 63 dell'Allegato 1, concernenti l'obbligo per i comandanti e i capitani di redigere un manifesto di carico, viene precisato che non appare necessario alcun adeguamento informatico in quanto il nuovo sistema già in uso presso l'Agenzia ha reingegnerizzato la gestione dei manifesti merci in arrivo (MMA), dei manifesti merci in partenza (MMP) garantendo, altresì, il colloquio con gli attori del ciclo portuale/aeroportuale;
in relazione agli articoli 68 e 69 dell'Allegato 1, come tra l'altro emerso nel corso dei lavori preliminari alla redazione della bozza di articolato, non si ravvisa la necessità dell'inserimento di un ulteriore comma all'articolo 69, che rinvii ad un provvedimento dell'Agenzia delle dogane per la fissazione della misura degli oneri dovuti dai gestori dei magazzini e depositi doganali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 52 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dell'autonomia affidata all'Agenzia dal decreto legislativo n. 300 del 1999,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni:
- all'articolo 2, comma 3, le parole: "a carico del bilancio dello Stato" siano sostituite dalle seguenti: "a carico della finanza pubblica";
- l'articolo 9 sia sostituito dal seguente:
"(Disposizioni finanziarie)
1. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 96, comma 14, dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1 del presente decreto, valutate in 54.790 euro per l'anno 2024 e in 131.497 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal medesimo articolo.";
- occorre conseguentemente correggere il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, anticipando la decorrenza degli effetti al 2024, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 9.