NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. 785
NT
Il Relatore
Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032
Articolo 1
(Finalità)
1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio storico, culturale, architettonico e sociale, celebra, in occasione del centesimo anno di fondazione, il comune di Latina, quale luogo di particolare rilievo nella storia dell'architettura italiana del XX secolo, delle bonifiche, dell'accoglienza, del dialogo interculturale e della riflessione storica, sia a livello nazionale che internazionale.
Articolo 2
(Obiettivi delle iniziative)
1. Ai fini dell'articolo 1, sono riconosciute meritevoli di finanziamento le iniziative da svolgersi nel territorio del comune di Latina e nel periodo compreso tra l'anno 2024 e l'anno 2032, attraverso i seguenti interventi, rivolti in particolare alle generazioni più giovani:
a) la diffusione nazionale ed internazionale della cultura architettonica italiana del XX secolo, con particolare riguardo all'architettura razionalista, ai suoi riflessi e alle sue influenze sull'architettura dei Paesi del Mediterraneo, alle trasformazioni del territorio, alla cultura del dialogo e dell'accoglienza, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, fondazioni, università, scuole, associazioni culturali, teatri e mezzi di comunicazione di massa;
b) la definizione di un programma di offerta culturale, duratura e innovativa, finalizzato allo sviluppo turistico e del territorio;
c) la valorizzazione delle "Città di fondazione dell'Agro pontino", cosiddette "Città di fondazione", nell'ambito del progetto "Sistema integrato Città di fondazione" finalizzato a conseguire un'offerta culturale integrata nella dimensione urbana e territoriale e un modello di rete per la promozione delle Città medesime e delle istituzioni culturali aderenti al progetto;
d) la promozione dell'integrazione fra l'offerta turistico-ricettiva e la tutela ambientale attraverso il rafforzamento delle reti culturali e paesaggistiche, al fine di sostenere la competitività del sistema territoriale locale;
e) l'implementazione di moderne strategie di marketing territoriale per valorizzare il patrimonio culturale delle Città di fondazione dell'Agro pontino, secondo criteri basati sullo sviluppo sostenibile, sulla corretta gestione delle risorse e sull'integrazione dei processi;
f) la realizzazione di attività didattico-formative di carattere editoriale, espositivo, congressuale, seminariale, scientifico, culturale e di spettacolo;
g) l'emanazione di un bando di concorso per l'elaborazione di un logo rappresentativo del centenario;
h) l'istituzione di borse di studio per l'elaborazione di saggi storico-sociali sui temi del centenario in favore degli studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado;
i) l'istituzione del «Festival delle Città di fondazione», al fine di promuovere incontri con storici, intellettuali, artisti, architetti e scrittori, in un'ottica europea e internazionale sul tema delle città fondate negli anni Trenta del XX secolo, con particolare riferimento alle città dei Paesi del Mediterraneo;
l) la valorizzazione dei luoghi simbolici della città di Latina, attraverso interventi strutturali di restauro e di potenziamento delle strutture esistenti, finalizzati a una migliore fruizione delle strutture stesse da parte dei cittadini e al conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere precedenti;
m) la realizzazione e la promozione di eventi e di progetti caratterizzati da un'ampia collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;
n) la realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.
Articolo 3
(Istituzione della Fondazione «Latina 2032»)
1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, è istituita la Fondazione «Latina 2032», di seguito denominata Fondazione, ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura. Alla Fondazione possono partecipare la regione Lazio, la provincia di Latina, il comune di Latina e altri soggetti pubblici e privati, ivi incluse le università.
2. La Fondazione ha la propria sede nel comune di Latina.
3. Con decreto del Ministro della cultura sono approvati gli schemi di atto costitutivo e di statuto della Fondazione.
4. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente. All'attività di cui al primo periodo il Ministero della cultura provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. Per la durata delle iniziative di cui all'articolo 2, la Fondazione redige annualmente un rendiconto consuntivo, da approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
Articolo 4
(Patrimonio della Fondazione «Latina 2032»)
1. Alla costituzione del patrimonio della Fondazione è destinato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2024, di 500.000 euro per l'anno 2025 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2. Per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è destinata per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 una quota non superiore al 10 per cento del contributo straordinario di cui al comma 1.
3. Per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), è destinato alla Fondazione un contributo di 200.000 euro per l'anno 2026 e di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032.
4. Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati.
5. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.
Articolo 5
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2024, a 500.000 euro per l'anno 2025 e a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3, pari a 200.000 euro per l'anno 2026 e a 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 939
Art. 1
1.1
Al comma 2, dopo le parole: «insediamenti benedettini», inserire le seguenti: «e dei monaci basiliani».
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo le parole: «insediamenti benedettini», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «e dei monaci basiliani».
Art. 2
2.1
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Ai fini della promozione e valorizzazione culturale, nazionale e internazionale, e dei progetti e programmi UNESCO indirizzati all'identificazione, la protezione, la tutela e la trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale, è istituito il cammino «La via dell'Occidente». Per le finalità di cui al primo periodo fanno parte del cammino, la cui mappatura è accessibile sui siti internet istituzionali del Ministero del turismo e del Ministero della cultura, con informazioni, accessibili almeno nelle lingue italiana e inglese, utili a generare interesse negli utenti, i seguenti insediamenti benedettini e le loro diramazioni, presenti nelle regioni italiane:
- Abbazia territoriale della Santissima Trinità (Cava de' Tirreni (Sa), Campania);
- Abbazia Santuario Di Santa Maria di Montevergine (Mercogliano (Av), Campania);
- Abbazia di San Guglielmo al Goleto (Sant'Angelo dei Lombardi (Av), Campania);
- Abbazia di Pomposa (Codigoro (Ra), Emilia Romagna);
- Abbazia di Nonantola (Nonantola (Mo), Emilia Romagna);
- Abbazia di San Pietro (Modena, Emilia Romagna);
- Abbazia di Santa Maria del Monte (Cesena, Emilia Romagna);
- Abbazia di San Gallo (Moggio Udinese (Ud), Friuli V.G.);
- Abbazia di Santa Maria in Silvis (Sesto al Reghena (Pn), Friuli V.G.);
- Abbazia di San Silvestro (Montefano (Mc), Marche);
- Abbazia di Montecassino (Motecassino (Fr), Lazio);
- Monastero di Santa Scolastica e Sacro Speco (Subiaco (Rm), Lazio);
- Abbazia di Santa Maria di Farfa (Fara in Sabina (Ri), Lazio);
- Abbazia di Santa Maria in Finalpia (Finale Ligure (Sv) Liguria);
- Abbazia di San Fruttuoso (Camogli (Ge), Liguria);
- Abbazia di Santa Maria Assunta in Maguzzano (Lonato del Garda (Bs), Lombardia);
- Abbazia Olivetana di San Nicola (Rodengo-Saiano (Bs), Lombardia);
- Abbazia di San Giacomo Maggiore (Pontida (Bg), Lombardia);
- Abbazia Mater Ecclesiae in San Giulio (Isola di S. Giulio (No), Piemonte);
- Abbazia dei SS. Pietro e Andrea (Novalesa (To), Piemonte);
- Abbazia di San Michele della Chiusa (Sant'Ambrogio di Torino (To) Piemonte)
- Abbazia Santuario di S. Michele Arcangelo (Foggia, Puglia)
- Abbazia di San Vito martire (Polignano a Mare (Ba), Puglia);
- Abbazia Madonna della Scala (Noci (Ba), Puglia);
- Abazia monastero di Ognissanti di Cuti (Valenzano, (Ba)
- Abbazia di San Leonardo in Lama Volara (Manfredonia (Fo) Puglia)
- Abbazia Santuario di Santa Maria a Mare (Isole Tremiti, (Fo) Puglia)
- Abbazia benedettina di San Pietro di Sorres (Borruta (SS), Sardegna)
- Abbazia e monastero di San Martino delle Scale (de Scalis) (Monreale (Pa), Sicilia);
- Abbazia di Monte Oliveto Maggiore (Asciano (Si), Toscana);
- Abbazia di Camaldoli e Sacro Eremo (Camaldoli (Ar), Toscana);
- Abbazia di S. Michele Arcangelo (Passignano (Fi), Toscana)
- Abbazia di Novacella (Bressanone (Bz), Trentino A.A.);
- Abbazia di Monte Maria/Marienberg (Malles Venosta (Bz), Trentino A. A.);
- Abbazia di San Cassiano (Narni (Tr), Umbria);
- Abbazia di San Benedetto al Subasio (Assisi (Pg), Umbria);
- Monastero Santi Severo e Martirio (Orvieto (Tr), Umbria);
- Abbazia di San Pietro in Valle (Ferentillo (Tr), Umbria);
- Abbazia di Praglia (Teolo (Pd), Veneto);
- Abbazia e monastero di San Giorgio Maggiore (Venezia, Veneto)."
2.2
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Sono considerati "cammini religiosi" i percorsi che si sviluppano in luoghi di culto, di spiritualità o di devozione religiosa e pastorale, come individuati con apposita delibera dalla Cabina di regia nazionale per i cammini, previa intesa con la Conferenza episcopale italiana (CEI)».
2.3
Sostituire il comma 4 con il seguente:
"4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo, può essere incrementata la lista di cui al comma 1 con nuovi sogggetti sulla base dei dati in loro possesso, inclusi quelli trasmessi dalle regioni e dalle diocesi, o delle richieste di inserimento pervenute dalle regioni, dalle province, dalle città metropolitane o dalle stesse strutture monastiche e abbazie benedettine non incluse nella lista, nonché dai monasteri cistercensi di derivazione benedettina. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo, è sostenuto un programma di eventi attrattivi per il turismo culturale, nel limite di spesa previsto annualmente. Con successivo decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo, sono definiti gli eventi del programma annuale, sulla base dei seguenti criteri:
a) promozione dei valori dell'Unione Europea e dell'Occidente attraverso la riscoperta dei luoghi e della storia del monachesimo benedettino;
b) valorizzazione della Rete nazionale;
c) distribuzione degli eventi sul territorio nazionale in modo da assicurare il coinvolgimento di soggetti di cui al comma 1 che siano espressione delle regioni sia del Nord, sia del Centro, sia del Sud d'Italia."
2.4
Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "ritenuti necessari per" inserire le seguenti: "la promozione,";
b) dopo le parole: "internazionali del cammino" inserire le seguenti: "«La via dell'Occidente»".
2.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 2-bis
(Marchio "La via dell'Occidente")
1. Al fine di promuovere il cammino "La via dell'Occidente", di cui all'articolo 2, con finalità di tutela e organizzazione omogenea del territorio, è istituito il "Circuito delle strutture monastiche delle abbazie benedettine" costituito da soggetti pubblici e privati. Il Circuito è funzionale a strutturare l'accoglienza, attrarre nuovi flussi turistici che possano essere volano di crescita occupazionale ed imprenditoriale, stimolare interventi ed investimenti coordinati volti al recupero e all'utilizzo di immobili di valore storico e architettonico, anche rurali.
2. Al fine di promuovere la realizzazione di una catena di strutture ricettive italiane di pregio è istituito il marchio "La via dell'Occidente", il cui utilizzo è riservato alle strutture ricettive, e ai loro prodotti e servizi, che aderiscono al Circuito e che sono in possesso di idonei requisiti e caratteristiche qualitative.
3. Il Ministro del turismo, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a definire, attraverso il tavolo di cui all'articolo 2, il regolamento del Circuito, il disciplinare del marchio "La via dell'Occidente", il suo utilizzo, i requisiti e le caratteristiche delle strutture ricettive, con particolare attenzione, per una identificazione ed affermazione della qualità italiana, agli standard qualitativi e architettonici delle strutture ricettive e dei loro servizi, al personale che deve essere prevalentemente italiano, alla promozione del Circuito, dell'accoglienza e del marchio al fine di favorire l'incontro con la domanda turistica degli operatori del settore."
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, sostituire le parole: "previsioni di cui agli articoli 1 e 2" con le seguenti: "previsioni di cui agli articoli 1, 2 e 2-bis)".
Art. 3
3.1
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «immateriali benedettini» inserire le seguenti: «e basiliani», dopo le parole: «ambito benedettino» inserire le seguenti: «e basiliano» e sostituire le parole: «è istituito il Marchio benedettino» con le seguenti: «sono istituiti, rispettivamente, il Marchio benedettino e il Marchio basiliano»;
b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il Marchio basiliano è costituito dall'immagine di San Basilio e dalla data 330, anno di nascita del Santo. Il Marchio basiliano può essere utilizzato solo dai monasteri basiliani, sui loro beni materiali e immateriali. Sottostante il Marchio basiliano, centralmente, ciascun monastero può apporre il proprio emblema»;
c) al comma 3, sostituire le parole: «il marchio benedettino è inserito» con le seguenti: «i marchi benedettino e basiliano sono inseriti».
Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo in «Marchio benedettino e Marchio basiliano».
3.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 3-bis
(Premio "La via dell'Occidente")
- Al fine di celebrare l'importanza storica del monachesimo benedettino nella formazione di una identità dell'Unione Europea e dell'Occidente volta a perseguire i valori universali della pace, del rispetto dell'uomo e della sua dignità, e nell'affermazione del lavoro quale strumento di valore spirituale, culturale morale adatto ad accompagnare una sostenibile crescita economica, scientifica e tecnologica, è istituito il premio "La via dell'Occidente". Il premio è conferito annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri a cittadini italiani che nel corso dell'anno si sono distinti in ambito culturale, artistico, economico, sociale, politico e negli studi nel promuovere iniziative di valorizzazione della cultura dell'Occidente".
Art. 4
4.1
Apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire la parola: "medievali", ovunque ricorra, nonchè la parola: "medioevali" con la seguente: "monastici";
b) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "presenti nelle regioni meridionali, di cui all'articolo 1, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523";
c) aggiungere, in fine, il seguente comma: "3-bis. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito l' "Albo erboristico della via dell'Occidente". Fanno parte dell'Albo i parchi nazionali italiani e il Parco dei monti picentini e, su loro richiesta al Ministero di cui al primo periodo, i produttori di erbe officinali, di mieli di liquori officinali e loro derivati, di prodotti della cultura erboristica e officinale e della farmacopea monastica, in particolare di quelli ricadenti nei cammini penitenziali e nel cammino dell'Arcangelo Michele. Il Ministero di cui al primo periodo predispone specifiche azioni finalizzate a far conoscere, promuovere e supportare le attività e i soggetti di cui al presente comma."