RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 138
La 7a Commissione permanente del Senato,
premesso che in data 13 aprile ha richiesto al Presidente del Senato il deferimento dell'affare assegnato "sui compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in streaming", al fine di affrontare una tematica particolarmente sentita dagli operatori del settore;
rilevato che:
i compensi oggetto dell'esame parlamentare riguardano i c.d. "diritti connessi" al diritto di autore, intesi come diritti spettanti a soggetti che, pur non coincidendo con l'autore di un'opera dell'ingegno, si pongono in relazione con la medesima opera: si tratta di artisti, interpreti, esecutori (AIE), etc.;
l'introduzione di innovazioni tecnologiche che diversificano e accrescono l'offerta musicale e cinematografica, come testimoniano i tassi di crescita delle piattaforme che operano on demand, sta profondamente mutando le modalità di consumo dei media anche nel nostro Paese;
tale tendenza favorisce la legittima aspettativa di artisti, interpreti ed esecutori (AIE) a vedersi riconosciuti compensi adeguati e proporzionati alla maggiore fruizione dei contenuti delle opere alle quali hanno contribuito;
rilevato, con specifico riferimento ai diritti connessi vantati dagli AIE, che:
l'attività di intermediazione di tali diritti risulta liberalizzata a seguito di quanto previsto dal decreto-legge n.1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, con conseguente cessazione del monopolio dell'IMAIE (per i diritti degli artisti ed interpreti);
dal momento della liberalizzazione, nell'ambito dell'intermediazione si sono costituiti nuovi soggetti, aggiuntivi agli operatori che detenevano, in precedenza, l'esclusiva del settore;
tenuto presente quanto previsto in materia dall'ordinamento giuridico e, in particolare, dal Codice civile, dalla legge n.633 del 1941 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (d'ora innanzi LDA), e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto-legislativo n. 35 del 2017 di attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi (c.d. direttiva Barnier), nonché dal decreto-legislativo n. 177 del 2021 (di novella alla medesima LDA), di attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore e sui diritti connessi (c.d. direttiva Copyright) e, nello specifico:
- l'articolo 2579 del Codice civile, ai sensi del quale "Agli artisti, attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali […] compete […] indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione".
- il decreto legislativo n. 35 del 2017 di trasposizione nell'ordinamento interno della richiamata direttiva 2014/26/UE, volto ad assicurare che l'attività di intermediazione avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza delle informazioni e di buona fede;
- l'articolo 22 (concessione delle licenze) del citato decreto legislativo, il quale dispone, fra l'altro, che: gli organismi di gestione collettiva (c.d. società collecting o collecting), da un lato, e gli utilizzatori, dall'altro, conducono in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti, scambiandosi a tal fine tutte le informazioni necessarie (comma 1); i medesimi organismi di gestione collettiva rispondono per iscritto senza indebito ritardo alle richieste degli utilizzatori specificando, fra l'altro, le informazioni che devono essere loro fornite per concedere una licenza (comma 2, primo periodo); ricevute tutte le informazioni pertinenti, tali organismi, senza indebito ritardo, concedono una licenza o forniscono agli utilizzatori una dichiarazione motivata in cui spiegano i motivi per cui non intendono sottoporre a licenza un determinato servizio (comma 2, secondo periodo); la concessione delle licenze avviene a condizioni commerciali eque e non discriminatorie e sulla base di criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli (comma 3, primo periodo); le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso devono garantire ai titolari dei diritti una adeguata remunerazione ed essere ragionevoli e proporzionati in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati, tenendo conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva (comma 4, primo periodo);
- l'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 35, ai sensi del quale, salvo diversi accordi intervenuti tra le parti, entro novanta giorni dall'utilizzazione, gli utilizzatori devono far pervenire agli organismi di gestione collettiva, nonché alle entità di gestione indipendente, in un formato concordato o prestabilito, le pertinenti informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l'utilizzo di opere protette. Le informazioni riguardano, oltre agli elementi per l'identificazione dell'opera protetta (il titolo originale; l'anno di produzione o di distribuzione nel territorio dello Stato, il produttore e la durata complessiva dell'opera) l'utilizzo dell'opera protetta, ed in particolare: tutti i profili inerenti alla diffusione, quali la data o il periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione o commercializzazione o comunque pubblica divulgazione (fermo restando il diritto degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di richiedere ulteriori informazioni, ove disponibili) (comma 1). Inoltre, il mancato adempimento degli obblighi di informazione o la fornitura di dati falsi o erronei costituisce causa di risoluzione del contratto di licenza, con la conseguente inibizione all'utilizzazione di fonogrammi, opere cinematografiche e audiovisive anche laddove remunerate con equo compenso (comma 4);
l'articolo 27, che enuclea le informazioni che devono essere fornite ai titolari dei diritti e agli utilizzatori e le relative modalità di trasmissione;
l'articolo 84 della LDA, ai sensi del quale: agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata trasmessa sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata trasmessa a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un compenso adeguato e proporzionato a carico degli organismi di emissione (comma 2); per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate (diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e)) agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un compenso adeguato e proporzionato a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica (comma 3); il compenso (previsto dai commi 2 e 3) non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra i soggetti interessati, è stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento (comma 4);
fatto salvo il diritto al compenso di cui al richiamato articolo 84, l'articolo 107 della LDA riconosce agli autori, agli adattatori dei dialoghi, ai direttori del doppiaggio e agli artisti interpreti ed esecutori, che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti, il diritto, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti cui abbiano conferito mandato, a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dallo sfruttamento;
tenuto conto che da quanto emerge dalla richiamata normativa, a seguito della liberalizzazione introdotta nel 2012 e dei successivi interventi del Legislatore:
la remunerazione spettante agli interpreti ed esecutori per lo sfruttamento dei diritti connessi (ai sensi del richiamato articolo 84 della LDA) viene determinato in esito ad una negoziazione tra gli organismi di gestione collettiva (che rappresentano questi ultimi) e gli utilizzatori dei diritti connessi;
al fine di determinare un compenso adeguato e proporzionato a carico degli organismi di emissione, sussistono specifici obblighi informativi (ai sensi del decreto legislativo n. 35 del 2017): i broadcaster tradizionali e i fornitori di servizi di media on demand in modalità streaming (d'ora innanzi piattaforme di streaming o utilizzatori) sono tenuti a condividere i dati sugli utilizzi con gli artisti, interpreti ed esecutori o con le collecting che li rappresentano; le collecting (articolo 25 del decreto legislativo n.35) hanno l'obbligo di garantire massima trasparenza;
rilevato che, come si evince da quanto suddetto, la gestione dei diritti connessi avviene quindi tramite una prima fase di contrattazione fra gli utilizzatori, incluse le piattaforme di streaming e gli organismi di gestione dei diritti;
tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso del ciclo di audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in cui sono intervenuti rappresentati degli artisti interpreti ed esecutori, degli organismi di gestione collettiva, degli utilizzatori, dell'associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive digitali (ANICA), nonché dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);
tenuto conto che in tale sede:
i) gli artisti, interpreti ed esecutori, anche tramite gli organismi di gestione collettiva:
- hanno richiamato l'attenzione sulla circostanza che il compenso collegato ai diritti connessi riveste carattere successivo allo sfruttamento dei medesimi diritti, a differenza di quanto accade con il diritto d'autore, stante l'impossibilità per i titolari degli stessi di impedire la ritrasmissione di un'opera alla cui esecuzione hanno contribuito. Ciò pone gli aventi diritto in una posizione debole in termini di potere contrattuale rispetto alle società utilizzatrici, che peraltro in molti casi sono vere e proprie multinazionali;
- hanno segnalato l'importanza che riveste tale forma di remunerazione, anche in considerazione del carattere discontinuo e intermittente del lavoro che interessa una parte rilevante della categoria;
- quanto alle modalità di quantificazione del compenso, hanno segnalato che la remunerazione deve essere effettivamente proporzionata al flusso generato sia dall'utilizzazione diretta delle opere sia dai benefici indiretti collegati all'inserimento dell'opera all'interno del catalogo della piattaforma streaming;
- hanno rilevato inoltre che nonostante le norme di legge in vigore, ad oggi sussistono alcune criticità, soprattutto relativamente:
a) alla mancata attuazione delle norme, anche sanzionatorie, che impongono agli utilizzatori di fornire i dati necessari per poter stabilire il compenso spettante per legge ad attori, interpreti e altri aventi diritto;
b) all'assenza di provvedimenti sanzionatori previsti per legge in caso di difetto di trasparenza dei dati richiesti;
c) all'insufficiente trasparenza nei dati necessari alla regolazione dei rapporti contrattuali sia da parte degli utilizzatori sia da parte degli organismi di gestione preposti a gestire ed amministrare i diritti connessi per artisti, interpreti ed esecutori;
d) alla presenza di tariffe non eque rispetto all'esigenza di remunerare in modo adeguato e proporzionato il compenso spettante per legge agli attori, interpreti ed esecutori ed agli altri aventi diritto;
e) all'esigenza di rendere espliciti i parametri per la definizione della contrattazione della tariffa;
f) all'attuazione dei poteri di vigilanza e di regolamentazione di AGCOM, che non hanno trovato concreta applicazione determinando numerose difficoltà interpretative ed applicative delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 177 del 2021. Al riguardo, si rimarca anche il ritardo nell'adozione del regolamento previsto dal richiamato provvedimento;
ii) gli utilizzatori hanno messo in evidenza che:
- ad oggi, sussistono difficoltà evidenti con riferimento ai notevoli costi di transazione che incontrano nell'individuazione degli aventi diritto, richiamando al riguardo la verifica dell'effettiva capacità rappresentativa dei singoli intermediari rispetto agli artisti, interpreti ed esecutori che rappresentano. Per tali ragioni auspicano una soluzione che ne favorisca l'individuazione in modo univoco, veloce ed economico, attraverso la creazione di una banca dati unica, in cui sia presente l'elenco degli aventi diritto al compenso aggiuntivo e il riferimento all'organismo che li rappresenta;
- sarebbe opportuno valutare l'istituzione di un unico interlocutore (sportello unico) quale strumento funzionale per la gestione delle trattative e per la determinazione del compenso da corrispondere a fronte degli utilizzi dei repertori;
iii) ANICA ha segnalato le difficoltà che incontrano gli operatori rispetto a normative di settore che in taluni casi si sovrappongono, ponendo, nello specifico, difficoltà interpretative riguardanti alcune novità introdotte dal decreto legislativo n. 177 del 2021 e l'esigenza di un intervento normativo che faccia chiarezza in ordine agli obblighi imposti, alla trasparenza e al rispetto della libertà negoziale fra le parti;
iv) l'AGCOM ha messo in evidenza che:
- a fronte dell'evoluzione normativa a livello europeo e nazionale e della difficile transizione del mercato della gestione collettiva dei diritti connessi, ad essa non sono stati attribuiti poteri e risorse sufficienti a vigilare e regolamentare il settore: il decreto legislativo n. 35 del 2017 pur attribuendo all'Autorità competenze in materia di vigilanza sul rispetto delle disposizioni recate nel medesimo provvedimento (articolo 40), le attribuisce poteri sanzionatori limitati ad alcuni ambiti;
- sebbene il decreto legislativo n. 177 del 2021 abbia attribuito all'Autorità rilevanti competenze, che saranno esercitate quando entrerà in vigore il regolamento di cui alla delibera 44/23/CONS - attualmente in fase di consultazione pubblica - la "presenza - e in alcuni casi la sovrapposizione - dei due corpora di norme [d.lgs. nn. 35/2017 e 177/2021] ha comportato una stratificazione degli interventi […], circostanza che solleva vieppù taluni dubbi interpretativi anche in ragione dell'evoluzione tecnologica e di mercato dell'intero settore";
richiamato il decreto del Ministro della cultura 22 marzo 2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 120 del 24 maggio 2023), che affida al produttore il dovere di comunicare, rispetto alle singole opere, chi abbia ricoperto un ruolo di artista primario e di artista comprimario, favorendo l'individuazione degli aventi diritto, superando così una criticità emersa in sede di audizione;
considerato infine che la Commissione ha rilevato la sussistenza delle seguenti criticità, fra loro interconnesse, nel funzionamento del mercato per la definizione e il riconoscimento dei compensi agli artisti, interpreti ed esecutori (AIE), quali:
1) la difficoltà, in sede di negoziazione, di giungere ad un accordo per l'assenza di criteri condivisi in ordine all'interpretazione ed alle modalità con cui pervenire alla definizione di un compenso adeguato e proporzionato, anche perché risulta disattesa la disposizione, di cui all'articolo 84, comma 4, della LDA, ai sensi della quale in mancanza di un accordo tra i soggetti interessati, detto compenso è stabilito dall'AGCOM;
2) la mancanza di accordo tra le parti ha determinato una disparità di trattamento e una minor tutela nei confronti degli AIE. Molti di loro, benché siano rappresentati da organismi di gestione collettiva, a distanza di oltre un decennio dalla liberalizzazione del settore, non percepiscono alcun compenso per l'utilizzo dei diritti connessi (non essendo riusciti a sottoscrivere accordi con gli utilizzatori) e non è consentito loro di attivare alcuna tutela alternativa, non potendo impedire lo sfruttamento delle loro opere artistiche audiovisive;
3) la scarsa fluidità e la mancanza di trasparenza degli scambi informativi fra gli utilizzatori e gli organismi di gestione collettiva. Si consideri, a tal proposito, che se, da una parte, gli utilizzatori non sono sempre propensi a fornire dati aziendali ed informazioni commerciali sensibili, dall'altra, anche gli organismi di gestione collettiva in taluni casi non rendono agevole per gli utilizzatori l'individuazione della platea degli aventi diritto al compenso;
4) la difficoltà dell'individuazione degli aventi diritto al compenso per lo sfruttamento dei diritti connessi, che può comportare oneri di gestione e problemi sulle rivendicazioni per la gestione delle richieste multiple e degli apolidi (cioè coloro non sono iscritti ad alcun organismo di gestione collettiva);
5) il ritardo nell'adozione del regolamento dell'AGCOM (attualmente in fase di consultazione pubblica) rispetto a quanto previsto ai sensi del decreto legislativo n. 177 del 2021, articolo 1, comma 1, lettera m), che costituisce un atto necessario ad assicurare un efficace presidio pubblico in grado di garantire un soddisfacente funzionamento del mercato dei diritti connessi,
impegna il Governo:
a) a istituire un Tavolo di confronto partecipato dai rappresentanti degli organismi di gestione collettiva, degli utilizzatori e dei produttori, presso il Ministero della cultura - preferibilmente presso il suo Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore, appositamente integrato - con l'incarico, non oltre 120 giorni dalla prima convocazione, di:
- definire le modalità di condivisione di tutte le informazioni necessarie all'individuazione trasparente degli aventi diritto al compenso per lo sfruttamento dei diritti connessi, valutando anche la possibilità di utilizzare quale registro unificato delle opere audiovisive e degli artisti, il registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, previsto all'articolo 32 della legge n. 220 del 2016, già istituito presso il Ministero della Cultura;
- identificare le modalità per favorire la pubblicità e la trasparenza delle informazioni determinate dall'attività in streaming, anche attraverso l'individuazione di un soggetto, pubblico o privato, dotato di adeguata capacità tecnica e di indipendenza rispetto agli operatori economici, con il compito di misurare le visualizzazioni e le utilizzazioni economiche dei contenuti presenti sulle piattaforme online;
- specificare i criteri per la quantificazione del "compenso adeguato e proporzionato" come indicati dall' articolo 84 della LDA, e per la determinazione, in difetto di accordo tra le parti, del compenso quale parametro di base nella negoziazione (comma 4, art.84 della LDA);
b) a promuovere interventi normativi volti a dare seguito agli esiti del Tavolo di confronto di cui alla lettera a), nel rispetto della libertà contrattuale tra le parti;
c) a favorire altresì un intervento normativo finalizzato, da un lato, a superare le aporie e i dubbi interpretativi derivanti dalla stratificazione di talune disposizioni del decreto legislativo n. 35 del 2017 e del decreto legislativo n. 177 del 2021, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e di mercato del settore, e, dall'altro, a rafforzare i poteri di vigilanza e sanzionatori spettanti all'AGCOM,
e lo invita ad interloquire con AGCOM, nel rispetto dell'autonomia che l'ordinamento riserva alle autorità amministrative indipendenti, al fine di:
- far sì che il regolamento recante l'attuazione degli articoli 18-bis, 46-bis, 80, 84, 110 -ter, 110-quater, 110-quinquies, 110-sexies, 180-ter della legge LDA, come novellata dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n.177, tenga conto degli esiti del tavolo di cui alla lettera a);
- favorire l'attuazione di quanto previsto dalla normativa in tema di sanzioni, qualora sussista la mancanza di trasparenza dei dati richiesti sia per quanto riguarda gli utilizzatori sia per le collecting.