NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 262
La 6ª Commissione Finanze e tesoro,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo (Atto del Governo n. 262);
premesso
che il capo II reca disposizioni correttive dell'istituto del concordato preventivo biennale;
che tra tali innovazioni e correzioni spicca l'abrogazione del ricorso a tale istituto per i contribuenti in regime forfettario, nonché la ridefinizione di alcune condizioni di esclusione;
che è ridisegnato il perimetro del concordato, "al fine di riproporzionare gli effetti agevolativi riconosciuti in capo ai soggetti che aderiscono al regime forfettario", così segnando la netta differenza con il regime forfettario, che invece esclude a monte un approccio di contabilità analitico;
considerato
che il successo o meno dell'istituto del concordato preventivo - trattandosi di un'innovazione profonda e radicale del rapporto tra fisco e contribuente - dipende anche dalla flessibilità assegnata all'Agenzia delle Entrate di proporre un livello di reddito imponibile per il biennio considerato tale da rendere appetibile la proposta di adesione da parte del contribuente;
ricordato
che la Commissione aveva proposto - in fase di prima attuazione - di prevedere, nella procedura di elaborazione e definizione della proposta di concordato, che l'eventuale incremento del reddito e della produzione netta rispetto a quello dell'anno di riferimento preso a base fosse limitato ad una percentuale fino al massimo del 10 per cento, fatta salva la facoltà di una proposta difforme a tale limite motivata e sottoposta a contradditorio con il contribuente prima di essere formalizzata;
che la Commissione aveva sollecitato in sede di primo decreto correttivo un intervento del Governo in materia di strumenti induttivi di ricostruzione del reddito affidati all'Agenzia delle Entrate, da indirizzare esclusivamente verso le situazioni che presentano alti livelli di scostamento di congruità tra spese e redditi dichiarati, anche prevedendo soglie percentuali che riducano o eliminino la discrezionalità dell'Agenzia delle Entrate;
osservato inoltre
che l'articolo 7 dello schema reca Disposizioni in materia di imposta sostitutiva opzionale per il concordato preventivo biennale incrementando l'imposta sostitutiva per i soggetti che presentano una differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d'imposta precedente superiore a 85 mila euro;
che esso prevede, in particolare, di applicare, all'eccedenza superiore a 85 mila euro, per le persone fisiche le aliquote IRPEF del 43 per cento e l'aliquota IRES del 24 per cento per coloro che sono assoggettati a tale imposta;
tenuto conto che i contribuenti aderenti al concordato ammontano a circa 585.000 e cioè circa il 13 per cento dei soggetti potenzialmente interessati;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1. Valuti il Governo la possibilità di modificare la disciplina del concordato preventivo biennale prevedendo che la proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sia effettuata dall'Agenzia delle Entrate e sia subordinata al rispetto di una percentuale di incremento del reddito e del valore della produzione netta non superiore al 10 per cento rispetto all'anno di riferimento, in modo da eliminare fattori di incertezza che finora hanno frenato il successo pieno dell'iniziativa.
2. In riferimento all'articolo 7, la Commissione osserva che la previsione non appare in linea con il disegno complessivo dell'istituto del concordato preventivo. Infatti è facile prevedere un calo delle adesioni per i prossimi bienni, stante la possibilità che l'Agenzia, proponendo uno scostamento superiore a 85 mila euro, determini autonomamente proprio le condizioni per applicare l'aliquota marginale massima. In alternativa, la Commissione suggerisce di incrementare la soglia a 100.000 euro.
Valuti, inoltre, il Governo l'opportunità di:
a) prevedere che la violazione di omesso versamento, nel caso in cui il contribuente regolarizzi la propria posizione tramite la definizione dell'avviso bonario, procedendo al pagamento delle somme dovute entro i sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, non rilevi ai fini della decadenza dal concordato;
b) inserire, tra le rettifiche del reddito concordato previste dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 2024, la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, prorogata dalla legge di bilancio 2025 per il triennio 2025-2027;
c) chiarire, anche in via amministrativa, l'autonomia delle due distinte cause di decadenza previste dall'articolo 22, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 13 del 2024, al fine di escludere la possibilità di computare i maggiori imponibili accertati - per un importo non superiore al 30 per cento dei ricavi o compensi dichiarati dal contribuente - nell'ambito del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA;
d) al fine di dare maggiore coerenza all'istituto dell'accertamento con adesione contenuto nel decreto legislativo n. 218 del 1997, eliminare i refusi e le incongruenze di sistema, nonché:
1) estendere il procedimento di adesione di comune accordo, a fronte delle controdeduzioni allo schema di atto, anche alle altre imposte indirette diverse dall'IVA;
2) prevedere, sia per le imposte dirette che per quelle indirette, la preclusione alla doppia procedura di accertamento con adesione anche al caso dell'adesione attivata di comune accordo, a fronte delle controdeduzioni allo schema di atto;
e) tenuto conto della necessità di ridefinire la disciplina complessiva della materia, rivedere, nelle more del predetto intervento, le tempistiche per l'accertamento e per gli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di stato non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, disciplinati dall'articolo 10 del decreto ministeriale n. 115 del 2017;
f) prevedere un termine trimestrale, anziché mensile, entro il quale i soggetti forfettari possono procedere con il versamento dell'IVA relativa agli acquisti sottoposti al regime del reverse charge. Ciò al fine di consentire ai soggetti di ridotte dimensioni di fruire dei termini riconosciuti agli operatori più strutturati, che applicano il regime della liquidazione IVA trimestrale;
g) ampliare il termine, attualmente fissato in quindici giorni decorrenti dalla ricezione del documento, per la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, nonché di limitare la trasmissione delle informazioni alle sole fatture emesse, per evitare duplicazioni di adempimenti.