PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 1280
Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge novella l'articolo 2-bis, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, individuando con disposizione di rango legislativo l'elenco dei Paesi di origine sicuri ai sensi degli articoli 36 e 37 e dell'allegato I della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in precedenza definiti con decreto interministeriale;
al riguardo, si osserva che la modifica del rango nella gerarchia delle fonti dell'atto normativo di individuazione dei Paesi di origine sicuri, oltre a non incidere sugli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e in particolare sull'obbligo del giudice nazionale di disapplicare la disposizione nazionale in contrasto con il diritto dell'Unione come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, rischia di non risolvere il problema del contenzioso. Tale considerazione trova conferma nel moltiplicarsi delle istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia proposte dai giudici di primo grado successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge;
l'articolo 1 del decreto-legge, nell'inserire all'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il comma 4-bis, prevede opportunamente, ai fini dell'aggiornamento periodico con atto avente forza di legge dell'elenco dei Paesi di origine sicuri, la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari di una relazione nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4 del citato articolo 2-bis, il Governo riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione;
sotto il profilo della qualità della legislazione:
con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,
ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del provvedimento è motivata nel preambolo facendo apoditticamente riferimento alla "straordinaria necessità e urgenza di designare i Paesi di origine sicuri, tenendo conto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, del 4 ottobre 2024 (causa C-406/22), escludendo i Paesi che non soddisfano le condizioni per determinate parti del loro territorio (Camerun, Colombia e Nigeria)";
con particolare riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 2, che modifica la disciplina della procedura attivabile in fase giurisdizionale da parte del richiedente protezione internazionale prevista dall'articolo 35-bis del decreto-legislativo n. 25 del 2008, si rileva l'assenza nel preambolo della motivazione circa la sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza costituzionalmente prescritto per l'adozione da parte del Governo di provvedimenti provvisori con forza di legge;
le disposizioni del decreto-legge sono state riprodotte integralmente in sede di conversione del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, già all'esame dell'altro ramo del Parlamento (AC 2088), tramite un emendamento del Governo che dispone, contestualmente, l'abrogazione del decreto-legge n. 158, confermando la validità degli atti e provvedimenti adottati durante la sua vigenza e facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici medio tempore sorti;
la confluenza di un decreto-legge nel disegno di legge di conversione di un precedente decreto-legge solleva diversi profili problematici, in particolare la compressione dei tempi dell'esame parlamentare e il rischio di un pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intellegibilità dell'ordinamento, che sono necessarie per garantire certezza nell'applicazione concreta della legge. Questa tecnica di produzione normativa costituisce un uso anomalo del procedimento di conversione del decreto-legge, che può essere giustificato - secondo le indicazioni espresse anche dal Presidente della Repubblica nella lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio del 23 luglio 2021 - solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicare l'esame parlamentare;
si rileva, altresì, che la confluenza di più decreti-legge in un unico disegno di legge di conversione contribuisce all'incremento delle dimensioni e della complessità dei testi all'esame delle Camere, con la conseguenza di concentrare la discussione nel ramo del Parlamento in cui viene avviato l'esame, così contribuendo a rafforzare quel monocameralismo di fatto che necessita invece di essere superato riconducendo l'esercizio della funzione legislativa alle modalità previste dalla Costituzione. Tale conseguenza appare ancora più evidente nel caso del decreto-legge n. 158, che viene fatto confluire in un disegno di legge di conversione di un precedente decreto-legge, all'esame di un ramo del Parlamento diverso da quello di presentazione del decreto-legge da parte del Governo;
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,
il decreto-legge reca misure di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti materiali descritti nel titolo;
con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
il decreto-legge si compone, oltre all'entrata in vigore, di due soli articoli, recanti entrambi novelle al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Le rubriche dei due articoli sono formulate in modo diverso, ma parimenti incompleto; infatti, mentre la rubrica dell'articolo 2 è muta, riportando soltanto «Modificazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25» senza indicare la materia su cui si interviene, quella dell'articolo 1 non menziona il fatto che si tratta di novelle al medesimo decreto legislativo. Sarebbe, pertanto, opportuno intervenire su entrambe le rubriche al fine di uniformarne la forma e specificare la materia su cui interviene l'articolo 2;
l'articolo 1 apporta novelle all'articolo 2 del decreto legislativo n. 25 del 2008. In particolare, la lettera c) del comma 1 apporta una correzione di coordinamento al comma 4 del suddetto articolo 2, sostituendo il riferimento al soppresso EASO, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010, con quello all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, che, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2303 «sostituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), istituito con il regolamento (UE) n. 439/2010, e vi succede». Tale intervento non è necessario, giacché a norma del suddetto regolamento 2021/2303 l'Agenzia succede di diritto all'Ufficio in tutte le sue competenze; è, tuttavia, un coordinamento opportuno, a condizione che sia fatto anche nelle altre due occorrenze in cui il decreto legislativo n. 25 cita l'Ufficio, ovvero all'articolo 2, comma 1, in cui la lettera i-bis) introduce tra le definizioni la sigla EASO, e all'articolo 8, comma 3;
in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene non vi sia nulla da osservare;
sotto il profilo della qualità della legislazione,
raccomanda al Governo di evitare la "confluenza" tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità, da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari.