(1035) ANCOROTTI e altri. - Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente DE CARLO (FdI), in sostituzione del relatore Maffoni, sul disegno di legge, di iniziativa del senatore Ancorotti e di altri senatori, che istituisce presso il Ministero delle imprese e del made in Italy il Registro nazionale pubblico telematico delle imprese di acconciatura, al fine di dare pieno riconoscimento all'attività professionale degli acconciatori come fornitori di servizi per la cura della persona. L'iscrizione al Registro avviene d'ufficio per i professionisti che hanno l'abilitazione professionale, che hanno esercitato la professione in modo continuativo, per un periodo di almeno di tre anni, e che sono in possesso di relativo codice ATECO (articolo 1).

Dopo aver ricordato che la disciplina della professione di acconciatore è contenuta nella legge n. 174 del 2005, si sofferma sull'articolo 2, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione dei requisiti e delle modalità di iscrizione nel Registro, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: previsione di requisiti minimi di abilità professionale che assicurino adeguate conoscenze tecniche, in particolare nel settore tricologico, della chimica applicata all'utilizzo di prodotti cosmetici, della comunicazione con il cliente del marketing e della gestione aziendale; suddivisione del Registro tra individui, titolari di imprese e formatori; rilascio di un certificato di iscrizione elettronico e individuazione di strumenti per consentire al pubblico il riconoscimento della presenza dell'attività all'interno del Registro; definizione delle modalità di funzionamento e tenuta del Registro; definizione delle prerogative di esclusiva pertinenza degli iscritti, tra le quali, comunque, vanno ricompresi la gestione dei locali e delle attrezzature concesse in uso a titolo oneroso per l'esercizio dell'attività professionale, il riconoscimento dell'attività formativa, nonché la possibilità di prestare la propria opera professionale sui luoghi di riprese fotografiche, televisive e cinematografiche nonché a domicilio.

Osserva inoltre che l'articolo 3 novella la predetta legge n. 174 del 2005 in materia di sanzioni, aumentando le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla legge.

In conclusione, gli articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Il senatore BERGESIO (LSP-PSd'Az) segnala che è assegnato alla Commissione, in sede redigente, anche il disegno di legge n. 993, a firma della senatrice Minasi. Domanda quindi al Presidente se sia possibile abbinare la trattazione dei due testi.

Il PRESIDENTE assicura che inoltrerà alla Presidenza del Senato la richiesta di nuova assegnazione del disegno di legge n. 993 dalla sede redigente alla sede referente, in modo che esso possa essere esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 1035 per connessione di materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.