SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 144

Le Commissioni riunite 2a (Giustizia) e 6a (Finanze e tesoro), esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111;

considerato che lo schema di decreto si propone di effettuare la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto di altri tributi erariali indiretti;

preso atto, in particolare, che l'articolo 1 dello schema apporta alcune modifiche alla disciplina prevista per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché modifiche in materia di accertamento e di riscossione delle imposte sui redditi;

visto l'articolo 2, che apporta numerose modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di riforma del sistema delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

richiamato il contenuto dell'articolo 3, il quale apporta numerose modifiche al decreto legislativo n. 472 del 1997, che contiene le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

rilevato che l'articolo 4 modifica la disciplina sulle sanzioni amministrative relative a violazioni concernenti le imposte di registro, sulle successioni, ipotecaria, di bollo, sugli spettacoli, la tassa sulle concessioni governative, nonché per le violazioni delle disposizioni tributarie in materia di assicurazioni;

richiamato altresì il contenuto dell'articolo 5, che dispone il termine di applicazione degli articoli 2, 3 e 4, che applicano alle violazioni commesse a partire dal 30 aprile 2024 con conseguente irretroattività delle norme più favorevoli per il contribuente introdotte dalle disposizioni in esame;

richiamati infine l'articolo 6, che reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame a valere sulle risorse del fondo per l'attuazione della delega fiscale, e l'articolo 7, che dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, esprimono

parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a. rivedere, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoversi g-quater e g-quinquies, le definizioni normative di crediti non spettanti e crediti inesistenti, introdotte all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 2000, al fine di individuare una più puntuale distinzione delle suddette categorie di crediti;

b. verificare, relativamente all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), in tema di omesso versamento di ritenute certificate e di IVA, la concreta applicabilità delle previsioni ivi contenute;

c. circoscrivere, in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera f), che introduce all'articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000, quattro nuovi indici oggetto di valutazione da parte del giudice ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), la rilevanza dell'indice relativo alla situazione di crisi del soggetto, prevedendo che il giudice possa valutarla solo nelle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e di IVA di cui agli articoli 10-bis e 10-ter;

d. chiarire, con riguardo al giudizio di Cassazione, i termini processuali relativi agli adempimenti connessi al deposito della sentenza penale di cui al comma 2 del nuovo articolo 21-bis, anche alla luce della procedura ordinaria e ai termini propri del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione;

e. con riferimento all'articolo 2, lettera a), che apporta modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997 in materia di disciplina del trattamento sanzionatorio applicabile alle violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, prevedere la possibilità di parametrare la sanzione, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, prevista dal comma 1 - il riferimento all'ammontare delle imposte dovute restando immutato - del centoventi per cento all'ammontare delle sole imposte dovute che non siano state versate entro i novanta giorni dal termine entro cui la dichiarazione omessa avrebbe dovuto essere presentata, al fine di rendere maggiormente conforme il principio di proporzionalità nei riguardi del contribuente, nel caso in cui abbia provveduto a versare regolarmente in tutto o in parte le imposte dovute;

f. con riferimento all'articolo 2, lettera c) - che apporta all'articolo 5 del decreto legislativo n. 471 del 1997, recante violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi, alcune modifiche in materia di importi di sanzioni amministrative, stabilendo al numero 4) che la sanzione amministrativa del settanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di euro 150, prevista per il caso di dichiarazione infedele, è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000 - rimodulare la disposizione in oggetto, al fine di chiarire che la riduzione della sanzione ivi prevista è applicabile anche nel caso in cui sia il contribuente a ravvedersi mediante le disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997;

g. modificare, all'articolo 2, comma 1, lettera d), n. 6, il rinvio contenuto al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997, sostituendo le parole: « primo periodo » con le seguenti: « secondo periodo »

h. prevedere, con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera d), n. 7, un termine più ampio, in ogni caso non superiore a novanta giorni, entro cui il cessionario/committente, per non incorrere nella sanzione, deve comunicare all'Agenzia delle entrate di non aver ricevuto la fattura oppure di aver ricevuto una fattura irregolare; conseguentemente, modificare anche il termine previsto all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 9.4;

i. con riferimento all'articolo 2, che apporta modifiche al decreto legislativo n. 471 del 1997, rivedere le disposizioni previste alla lettera i), che modifica l'articolo 12 (Sanzioni in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto), concernenti l'applicazione delle sanzioni accessorie, che appaiono penalizzanti nei confronti dei contribuenti:

1) che non accettano la proposta di concordato preventivo biennale o che decadono da detto istituto o dal regime dell'adempimento collaborativo;

2) considerato che la previsione della sospensione dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o d'impresa, in particolare nel caso di non accettazione della proposta, rischia di tramutarsi in una indebita pressione all'accettazione della proposta medesima, in un contesto in cui, tenuto conto della volontarietà dell'adesione, il contribuente dovrebbe essere invece lasciato libero nella sua decisione;

j. con riferimento all'articolo 2 lettera l), in riferimento alle sanzioni per i ritardati od omessi versamenti diretti e le altre violazioni in materia di compensazione in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto, integrare la disciplina con le sanzioni a carico dei cessionari o committenti in relazione alla scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, al fine di allinearla con quella contenuta all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ;

k. integrare l'articolo 3, comma 1, che apporta modifiche al decreto legislativo n. 472 del 1997 in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, al fine di prevedere la definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale e, sempreché l'atto non risulti definitivo, introducendo un nuovo articolo 17-bis nel predetto decreto legislativo;

l. modificare, relativamente all'articolo 3, comma 1, lettera c), che modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 472 del 1997, il numero 2, al fine di integrare il comma 5-ter del predetto articolo 6, nel senso di prevedere la non punibilità dell'impresa che, nell'ambito di appalti pubblici, abbia erroneamente applicato aliquote ridotte dell'IVA per effetto di una specifica indicazione dell'ente pubblico committente, contenuta nel bando di gara, nel contratto d'appalto o in altri documenti riconducibili all'ente pubblico medesimo;

m. precisare, relativamente all'articolo 3, comma 1, lettera f), numeri 1 e 2, che il cumulo giuridico è escluso, oltre che nelle ipotesi di violazioni concernenti gli obblighi di pagamento, anche nelle ipotesi di violazioni per indebite compensazioni;

n. precisare, relativamente all'articolo 3, comma 1, lettera f), numero 7 - che apporta modifiche in materia di concorso di violazioni e continuazione nel novellato articolo 12, comma 8 del decreto legislativo n. 472 del 1997 - che il cumulo giuridico, con le modalità ivi indicate, si rende applicabile in sede di ravvedimento operoso anche ai casi di concorso di cui al precedente comma 1 del medesimo articolo 12, al fine di evitare dubbi interpretativi in relazione al diverso trattamento delle due fattispecie;

o. prevedere, all'articolo 3, comma 1, lettera g), che apporta alcune modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, che la sanzione per la dichiarazione ultra tardiva, vale a dire presentata oltre 90 giorni dopo il termine previsto dalla legge, non è in nessun caso ravvedibile;

p. modificare, altresì, con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera g), numero 6, capoverso comma 2-bis, nei seguenti termini: « 2-bis. Se la sanzione è calcolata applicando la disciplina di cui all'articolo 12, ai fini dell'individuazione della percentuale di riduzione, occorre fare riferimento al momento di commissione della prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati alle lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies) del comma 1, si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate. »;

q. con riferimento all'articolo 3 - che apporta modifiche al decreto legislativo n. 472 del 1997 in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, in particolare al comma 1, rispettivamente alla lettera l), numero 2), e alla lettera n) - prevedere la possibilità che la definizione agevolata possa avvenire con modalità di pagamento in forma rateale, analogamente a quanto previsto per tutti gli altri istituti deflativi del contenzioso, quali, ad esempio, l'accertamento con adesione ovvero l'acquiescenza all'atto impositivo;

r. all'articolo 3, comma 1, lettera b), che modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 472 del 1997, specificare in modo più puntuale la portata del principio di proporzionalità, al fine di tenere conto anche dei mutamenti degli elementi normativi della fattispecie;

s. modificare, all'articolo 5, la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, attualmente prevista per le violazioni commesse a partire dal 30 aprile 2024 anche in considerazione della proroga per l'espressione del presente parere, ottenuta al fine di un esame più puntuale delle osservazioni formulate dalla Camera dei deputati, nonché delle memorie dei soggetti auditi;

t. prevedere, all'articolo 5, anche solo limitatamente a specifiche violazioni, l'estensione del principio del favor rei anche alle sanzioni amministrative tributarie