8-bis.0.226 (già 8.0.21)

Tajani

Precluso

Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 8-ter

(Proroga dell'accesso al trattamento di pensione con anzianità contributiva di almeno 35 anni per i lavoratori poligrafici)

          1. Limitatamente agli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 36 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028, 26 milioni di euro per l'anno 2029, 14 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»