Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2023
Disciplina del sostegno e dello sviluppo del settore creativo e culturale
Onorevoli Senatori. – Gli obiettivi del presente disegno di legge sono di definire in maniera limpida il perimetro e le finalità delle politiche pubbliche per il sostegno e lo sviluppo delle imprese creative e della cultura e di creare un contesto normativo e un'organizzazione pubblica funzionali, strutturali e di sistema per il segmento produttivo del settore.
Si tratta di finalità solo apparentemente ovvie, e altrettanto apparentemente di problematiche già risolte dalle discipline vigenti, che intervengono nel settore in maniera frammentaria e disorganica anche riguardo alle risorse finanziarie pubbliche a esso destinate.
Mentre si continua a celebrare il « gigantismo » culturale dell'Italia, talvolta anche con riferimenti, citazioni e calcoli irreali, la legislazione italiana non mette a disposizione della creatività e della cultura strumenti finanziari, normativi e organizzativi efficaci e adeguati ai bisogni del sistema produttivo e delle imprese della cultura e della creatività; né si sono mai gettate le basi di una politica industriale per il suo sviluppo.
A questo limite della legislazione nazionale, le imprese del settore (che peraltro come noto sono molto spesso micro o piccole imprese) hanno pagato e pagano un prezzo altissimo in termini di competitività, di mortalità e di abbandono nel campo aperto di mercati che richiedono anche di confrontarsi con soggetti la cui forza contrattuale ed economica è esponenzialmente maggiore. Esse pagano frequentemente anche l'impossibilità di essere ricomprese nel settore di attività al quale appartengono e perciò di avvalersi delle risorse e degli interventi pubblici a disposizione del comparto o di accedere a bandi e gare a causa di meccanismi, strumenti e informazioni insufficienti o inadeguati o difformi per la loro stessa individuazione. Sappiamo, ad esempio, come il sistema dei codici ATECO applicato al settore culturale e creativo assai spesso non permetta di individuare chiaramente l'appartenenza delle imprese al proprio comparto produttivo a causa delle complessità, della molteplicità o delle difformità delle attività svolte dalle imprese medesime, che non concordano con un sistema di classificazione rigido. Un problema che ha, tra l'altro, prodotto l'impossibilità per molte di queste aziende e professionisti di accedere agli aiuti erogati dallo Stato durante l'emergenza conseguente all'epidemia da COVID-19.
Le politiche pubbliche per la cultura e la creatività e la visione alla quale esse sono orientate incidono su aspetti che costituiscono i cardini stessi della vita democratica, a partire dall'offerta concreta di pari opportunità e di pluralismo fino all'effettiva esigibilità dei diritti sociali e civili e agiscono sulla qualità del lavoro, sulla produttività complessiva del sistema, sulla qualità delle produzioni, sulla capacità di innovazione. Dunque, la produzione culturale e creativa e il sistema delle imprese che appartengono al settore, il loro stato di salute e le opportunità concrete per la loro crescita costituiscono certamente un interesse generale e collettivo.
Definire l'identità del settore culturale e creativo significa prima di tutto riconoscerne l'indipendenza, le specificità e la funzione di motore di crescita, benessere, innovazione, valore aggiunto per gli standard di qualità del lavoro e delle produzioni e poi dotarlo degli strumenti necessari per coltivarlo e farlo crescere, a partire dai processi creativi, artistici, culturali, intellettuali, che sono il basamento del sistema e si realizzano attraverso il lavoro, la sua organizzazione e la creazione di un'impresa.
Le imprese creative e della cultura, così come i professionisti che operano in questo settore, hanno bisogno, come più volte ha ricordato anche l'Unione europea nei suoi dibattiti e nei suoi atti, di condizioni favorevoli, di un contesto normativo che ricompensi la creatività, di un accesso migliore ai finanziamenti, di opportunità per crescere e internazionalizzarsi, di un'offerta di competenze specifiche. E, come vale per ogni altro settore economico, attività produttiva e imprenditoriale, di un'organizzazione pubblica adeguata, competente, efficiente rispetto ai bisogni e alle specificità del settore, ricordiamo il fatto che l'osmosi di conoscenze e competenze peculiari del settore creativo e della cultura con quelle di altri settori – fra cui, a solo titolo esemplificativo, le tecnologie, l'informazione e la comunicazione, il turismo, i servizi e il settore pubblico, le attività produttive – favorisce la generazione di soluzioni innovative. Ed è in considerazione di questi tratti caratteristici che il quadro normativo e le azioni pubbliche per il sostegno e lo sviluppo delle imprese creative e culturali debbono a loro volta essere studiate e orientate. È quindi indispensabile un congruo investimento pubblico, in termini certamente di risorse finanziarie, ma anche di disciplina organica e stabile, un'organizzazione omogenea ed efficiente e un migliore e più efficace coordinamento tra i diversi livelli di governo competenti.
L'altra parte di un ragionamento che coinvolge il sistema produttivo della creatività e della cultura riguarda la domanda e i consumi culturali, in particolare in un Paese come l'Italia in cui, come risulta chiaramente dai dati sui consumi culturali, soprattutto quelli che implicano la partecipazione in presenza (come cinema, musei, teatri), i consumi medesimi stagnano da circa tre decenni, con indici che non segnalano né significative crescite, né l'allargamento della domanda. È noto, inoltre, quanto abbia influito negativamente la pandemia da COVID-19 e certamente la grave crisi internazionale in corso, gli aumenti dei costi dell'energia e la crescita dell'inflazione, che non contribuiranno a migliorare l'andamento della spesa culturale delle famiglie italiane.
A queste ultime considerazioni si deve premettere, anche qui, che tra i princìpi guida dell'azione pubblica per la creatività e la cultura non può non esservi quello di riconoscere la spesa culturale tra quelle direttamente connesse all'esercizio di un diritto fondamentale della persona, sociale e civile, il che implica la previsione di misure pubbliche per il sostegno della domanda, che in questo disegno di legge si realizzano attraverso il riconoscimento della detrazione fiscale del 19 per cento ai fini dell'IRPEF.
A tutte queste premesse risponde l'articolato del disegno di legge che viene illustrato di seguito e che, nell'ottica della necessità di una politica di vero e proprio sviluppo industriale per il settore, stabilisce misure e azioni pubbliche guidate dal riconoscimento del valore sociale e civile della cultura e della creatività.
L'articolo 1 del disegno di legge definisce il settore creativo e culturale, disegnandone il perimetro e permettendo, allo stesso tempo, la sua apertura all'innovazione dei linguaggi e delle forme della creatività e dell'arte e alle loro possibili applicazioni, realizzazioni e utilizzazioni, assumendo che esse nascono comunque da processi artistici, culturali o creativi. La filiera produttiva individuata coinvolge tutte le parti, le fasi e i segmenti che compongono la filiera produttiva delle diverse attività creative, culturali e artistiche, anche qualora esse siano congiunte o connesse o si avvalgano dei processi creativi, culturali e artistici.
L'articolo 2 stabilisce i criteri per la definizione delle imprese del settore creativo e culturale, individuandole nei soggetti ed enti privati che svolgono una o più delle attività previste dall'articolo 1, costituiti nelle forme previste dal libro quinto del codice civile (« Del lavoro »), ricomprendendo così tutte le forme dell'organizzazione di impresa: dal lavoro autonomo, alle società, alle società cooperative, nonché agli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa (articolo 13, comma 4, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), alle imprese sociali di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e agli enti di cui al capo II del titolo II del libro primo del codice civile, cioè associazioni e fondazioni che svolgono le proprie attività prevalentemente in forma di impresa.
L'articolo 3 istituisce il registro delle imprese creative e culturali (RICC) presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, fornendo al sistema produttivo uno strumento semplice e unitario per l'individuazione e il riconoscimento delle imprese appartenenti al settore di riferimento. È noto come il sistema di individuazione dei codici ATECO, anche date le difformità, l'eterogeneità e la molteplicità delle forme e dei contenuti delle attività svolte dalle imprese appartenenti a questo settore, assai spesso non permetta di individuare nettamente la loro appartenenza all'ambito della creatività e della cultura, e che questo limite abbia prodotto anche diversi problemi di applicabilità e di riconoscimento di misure di sostegno economico-finanziario, dalle quali le imprese del settore hanno finito per restare escluse. Questo nuovo meccanismo, peraltro già utilizzato nella disciplina di sostegno e sviluppo delle start up innovative, permette di superare le problematiche conseguenti alle difficoltà di identificazione attraverso un meccanismo semplice e consente, tra l'altro, di ottenere più facilmente dati e informazioni sulla vita, sul dimensionamento, sulle caratteristiche delle imprese iscritte al RICC. Si stabilisce conseguentemente, al comma 4 dell'articolo, che l'iscrizione delle imprese nel RICC produce effetti ai fini statistici, fiscali e contributivi, definendone l'appartenenza al settore economico, creativo e culturale e che tale iscrizione produce effetti anche ai fini delle procedure adottate dalla parte pubblica per l'individuazione delle imprese del settore ai fini delle discipline, delle misure e degli interventi per il sostegno e lo sviluppo delle imprese e dei sistemi industriali, sia a carattere ordinario che straordinario.
L'articolo 4 prevede, ai commi 1 e 2, modificazioni alla normativa relativa alle start up innovative recata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, estendendone gli effetti alle start up del settore creativo e culturale iscritte al suddetto RICC.
Il comma 3 dell'articolo estende invece la disciplina del credito di imposta per le assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato recata dall'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alle imprese del settore creativo e culturale, provvedendo perciò anche ad integrare le norme di cui al predetto decreto-legge con i titoli di studio e i corsi di laurea magistrali che afferiscono al settore creativo e culturale.
L'articolo 5 istituisce il Fondo di garanzia per le micro, piccole e medie imprese del settore creativo e culturale, sostituendolo al Fondo per le piccole e medie imprese creative di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Le risorse assegnate al Fondo sono destinate allo sviluppo, alla collaborazione e al rafforzamento delle imprese del settore sia nel mercato interno che su quello estero, nonché a promuovere nuove imprenditorialità, con contributi a fondo perduto, con finanziamenti agevolati e con loro combinazioni, e a favorire l'accesso al credito delle imprese.
In particolare, attraverso il Fondo sono finanziate: azioni di promozione della collaborazione tra le imprese del settore creativo e culturale e con le imprese di altri settori produttivi; il sostegno della progettazione e della realizzazione di iniziative e attività tra le imprese del settore, le università e gli enti di ricerca, con particolare riguardo alla ideazione, allo sviluppo e alla realizzazione di attività e progetti di innovazione; la promozione e il sostegno dell'internazionalizzazione e delle esportazioni e il rafforzamento delle imprese sui mercati interno ed estero; la promozione e la realizzazione di aggregazioni, di reti di imprese e di altre iniziative e forme di cooperazione, collaborazione, associazione tra le imprese, anche a carattere intersettoriale; incentivazione e sostegno delle imprese del settore appartenenti al sistema cooperativo, con particolare attenzione alle cooperative di produzione e lavoro e a quelle sociali; il consolidamento e lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo e culturale, anche attraverso attività di analisi, studio, promozione, formazione e valorizzazione.
Si stabilisce poi che, ai fini dell'accesso e della concessione dei benefici erogati con le risorse del Fondo, un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di attuazione delle norme dettate dall'articolo in parola dovrà prevedere meccanismi di premialità per le imprese richiedenti che:
– promuovono e attuano politiche e processi aziendali per la diversità, l'equità e l'inclusione e la parità di genere, inclusa la redazione del rapporto sulla situazione del personale o della certificazione della parità di genere, redatti ai sensi degli articoli 46 e 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
– promuovono e attuano politiche aziendali per la parità generazionale;
– progettano, programmano e realizzano le proprie attività di impresa utilizzando politiche, processi e strategie aziendali finalizzate alla sostenibilità ambientale, e privilegiano l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
– promuovono e realizzano politiche aziendali per la formazione e l'aggiornamento costante delle professionalità e delle competenze dei lavoratori, anche in collaborazione con le università e gli enti di ricerca.
L'articolo 6 stabilisce un credito di imposta a favore degli sponsor per le sponsorizzazioni di carattere tecnico, puro o misto, destinate alla realizzazione e alla promozione di manifestazioni, eventi, spettacoli, festival, rassegne, rappresentazioni, anche con finalità di educazione, di divulgazione, di facilitazione e di sostegno dell'accesso dei fruitori alla cultura e alla creatività. Il credito di imposta riconosciuto è del 45 per cento dell'importo o del valore della sponsorizzazione medesima, risultante e certificato dal contratto di sponsorizzazione stipulato tra le parti.
L'articolo 7 istituisce un credito di imposta sugli investimenti per ricerca, sviluppo e produzione alle imprese del settore creativo, in percentuali differenziate in ragione del costo crescente degli investimenti, e cioè:
– 40 per cento del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 20 per cento del costo per investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
– 10 per cento del costo per investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
L'articolo 8 introduce norme per la semplificazione dell'affidamento in comodato, concessione o locazione, a soggetti iscritti nel RICC, di immobili di appartenenza pubblica che vengano destinati ad attività culturali e creative, con diversi possibili benefici in ordine agli oneri derivanti dalle eventuali opere di restauro, recupero, riqualificazione e riconversione dei quali i soggetti affidatari degli immobili si fanno carico, garantendone la realizzazione e restituendo così gli immobili inutilizzati o addirittura dismessi alla vita delle comunità e dei territori. L'articolo prevede inoltre che le semplificazioni ivi stabilite possano essere utilizzate dalla parte pubblica anche per l'affidamento in concessione o in locazione di immobili di propria appartenenza non interessati dalla necessità di interventi di recupero, ristrutturazione e riqualificazione, qualora destinati alle attività creative e culturali come definite dalle norme del presente disegno di legge.
L'articolo 9 stabilisce la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute dai contribuenti, anche in riferimento ai familiari fiscalmente a carico, per specifiche categorie di prodotti e di servizi creativi e culturali elencati nell'articolo alle lettere da a) a c) del comma 1. Quanto alla misura della detrazione fiscale e ai parametri minimi di spesa annua per il suo riconoscimento, nonché alle modalità di certificazione delle spese sostenute, è adottata la medesima disciplina stabilita dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si tratta di una scelta di principio, determinata prima di tutto dalla convinzione che la spesa culturale, alla stregua delle spese sanitarie, debba appartenere al novero di quelle direttamente connesse all'esercizio dei diritti sociali e civili della persona.
Si tratta, peraltro, di un'azione pubblica diretta al sostegno e all'allargamento dei consumi culturali e creativi, azione particolarmente necessaria in Italia dove tali consumi, in particolare quelli legati alla domanda di prodotti e servizi culturali in presenza (musei, cinema, teatro, e così via) sono bloccati all'interno di una fascia ristretta di consumatori di cui, da oltre un trentennio, non si riesce ad ampliare la base. Nella realizzazione di una politica pubblica per lo sviluppo dell'economia e dell'imprenditorialità del settore, non può essere altresì ignorata la necessità di sostenere e di allargare il bacino della domanda, oltre che dell'offerta, senza la quale non può esserci un « mercato ».
L'articolo 10 istituisce l'agenzia « Italia Creativa » quale soggetto pubblico per la progettazione, la gestione e l'attuazione delle politiche pubbliche per il sostegno e lo sviluppo del settore creativo e culturale.
Dopo circa tre decenni di dibattiti intorno, tra l'altro, alla necessità di un'organizzazione pubblica competente, efficiente e dedicata alle specificità del settore creativo e culturale, capace di progettare, programmare e realizzare anche politiche industriali per un settore complesso e articolato in segmenti spesso molto diversificati ma sempre interconnessi, si è giunti alla determinazione che la necessità di raccogliere competenze e professionalità eterogenee e però collegate e interdipendenti in funzione del raggiungimento degli obiettivi da perseguire dalla parte pubblica per questo comparto produttivo richieda, necessariamente, la creazione di un soggetto dedicato che tenga insieme le diverse competenze, funzioni, risorse professionali, indispensabili a realizzare la progettazione, la programmazione, l'efficacia e l'efficienza dei compiti e delle azioni pubbliche per il settore, in tutte le sue articolazioni.
Per queste ragioni di stabilisce l'istituzione di un'agenzia la cui organizzazione risponde alla disciplina stabilita dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Secondo quanto previsto dalla normativa appena richiamata, le agenzie svolgono attività tecnico-operative di interesse nazionale esercitate da Ministeri ed enti pubblici e operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali. Le agenzie godono di piena autonomia, nei limiti stabiliti dalla legge, e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti e ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un Ministro: nel caso dell'agenzia « Italia Creativa », tali ultimi poteri sono attribuiti ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e della cultura. L'agenzia Italia Creativa opera perciò con autonomia organizzativa, tecnico-operativa, di bilancio e di gestione e ad essa sono assegnati i seguenti compiti e funzioni: la progettazione, la gestione e l'attuazione delle politiche pubbliche di sostegno e sviluppo del settore, sia per quanto riguarda le imprese e l'offerta di creatività e cultura, che per quanto attiene alle azioni pubbliche per la crescita e l'ampliamento della domanda. L'agenzia è il soggetto gestore delle risorse e dei fondi pubblici stanziati e destinati dallo Stato alle politiche di sviluppo, sostegno e rafforzamento del settore e si occupa delle azioni e degli accordi per favorire l'accesso al credito alle imprese creative e culturali. L'agenzia svolge le attività relative ai bandi e alle gare afferenti al settore economico-creativo e culturale a carattere nazionale, europeo e internazionale e all'assegnazione delle risorse per essi stanziate.
All'agenzia Italia creativa è affidata la gestione delle risorse assegnate al Fondo istituito dall'articolo 5 del disegno di legge.
All'agenzia sono assegnate le funzioni di coordinamento e la realizzazione delle sinergie necessarie per il dialogo e la collaborazione tra le pubbliche amministrazioni e gli enti interessati e titolari di competenze specifiche nel settore creativo e culturale, anche con riguardo alle iniziative regionali ed europee. L'agenzia si occupa inoltre dell'internazionalizzazione e del rafforzamento delle imprese anche sui mercati esteri. Molto importante è anche la progettazione e la realizzazione di attività di raccolta ed elaborazione dei dati e delle informazioni sul settore e quindi della ricerca e degli studi, sia per l'efficienza e l'efficacia dello svolgimento dei propri compiti e funzioni che per la realizzazione di un Osservatorio nazionale del settore, attraverso il quale si possano monitorare il complesso delle azioni, misure e interventi realizzati dallo Stato e dagli enti territoriali, anche ai fini della eventuale innovazione e dell'aggiornamento delle discipline di riferimento e della riprogrammazione degli interventi pubblici. A questi scopi (comma 4) l'agenzia riceve annualmente dal registro delle imprese i dati e le informazioni del RICC sulle imprese del settore creativo e culturale e opera in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica negli ambiti di studio, ricerca e analisi attinenti allo svolgimento dei compiti che le sono attribuiti, sia con riguardo al sistema imprenditoriale che ai dati e alle analisi sui consumi e sulla fruizione culturale e creativa. L'agenzia richiede i dati e le informazioni e, ove necessario, la collaborazione, anche a carattere stabile, alle istituzioni, alle pubbliche amministrazioni e agli enti competenti, ivi compresi gli enti previdenziali e assistenziali.
L'agenzia creerà le sedi necessarie per il dialogo, il confronto e la cooperazione tra i diversi soggetti attori del sistema e promuoverà la formazione e l'aggiornamento professionale e delle competenze riguardanti o connesse al settore culturale e creativo, in particolare attraverso intese con le università e gli enti di ricerca.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione del settore creativo e culturale)
1. Il settore creativo e culturale ricomprende le attività che hanno per oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, a carattere materiale o immateriale, che sono il frutto di processi artistici, culturali o creativi.
2. La filiera produttiva del settore creativo e culturale ricomprende le attività riguardanti o connesse con l'ideazione, la creazione, la progettazione, lo sviluppo, la produzione, la realizzazione, l'organizzazione, la messa in scena, l'allestimento tecnico, la distribuzione e la diffusione, la promozione, la divulgazione e la comunicazione, il marketing, la fruizione, la conservazione, la ricerca, lo studio, nonché la valorizzazione e la gestione di opere, prodotti, beni e servizi che sono frutto o che includono e si avvalgono di processi artistici, culturali e creativi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale e dalle modalità, dalle tecnologie, dalle piattaforme tecnologiche, ivi compresi il digitale e la multimedialità, utilizzate per la loro realizzazione, distribuzione, diffusione, fruizione e accesso. Sono pertanto ricomprese nel settore creativo e culturale, in particolare, le attività afferenti, congiunte o connesse: alle arti performative e allo spettacolo, ivi compresi i festival, indipendentemente dalla tipologia dei linguaggi artistici e dalle forme, dalle espressioni e dalle modalità di accesso, di fruizione e di diffusione dei medesimi; alle arti figurative e alle arti applicate; al patrimonio e ai beni culturali e paesaggistici, come definiti e individuati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; all'architettura, alla letteratura, alla fotografia, all'editoria e al fumetto, al cinema e all'audiovisivo, alla musica, ai servizi media audiovisivi e radiofonici, ai videogiochi, all'insegnamento delle discipline artistiche e delle discipline comunque connesse allo spettacolo e alle arti.
Art. 2.
(Imprese creative e culturali)
1. Ai fini della presente legge, sono considerate imprese del settore creativo e culturale i soggetti e gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro quinto del codice civile, che svolgono stabilmente, in via principale e continuativa, una o più delle attività di cui all'articolo 1 della presente legge e che hanno sede in Italia, in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia.
2. La disciplina di cui alla presente legge si applica anche agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e agli enti di cui al capo II del titolo II del libro primo del codice civile che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui all'articolo 1.
Art. 3.
(Registro delle imprese creative e culturali)
1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) istituiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, denominata « registro delle imprese creative e culturali » (RICC), alla quale le suddette imprese devono essere iscritte ai fini della loro individuazione quali imprese appartenenti al settore di riferimento, nonché dell'accesso ai benefici previsti dalla presente legge.
2. Ai fini dell'iscrizione nel RICC l'oggetto sociale risultante dagli atti costitutivi delle imprese interessate deve espressamente riguardare una o più delle attività di cui all'articolo 1. La sussistenza dei requisiti per l'identificazione di impresa creativa e culturale è attestata con apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante dell'impresa e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Le procedure adottate dal registro delle imprese per l'iscrizione nel RICC sono conformi a quelle valide per la generalità delle imprese ai sensi delle norme vigenti in materia e in base alla natura giuridica dell'impresa medesima.
3. Le CCIAA trasmettono annualmente l'elenco delle imprese creative e culturali al Ministero delle imprese e del made in Italy e all'agenzia « Italia creativa », istituita ai sensi dell'articolo 10.
4. L'iscrizione delle imprese nel RICC produce effetti ai fini statistici, fiscali e contributivi, definendone l'appartenenza allo specifico settore economico, creativo e culturale e anche ai fini degli interventi pubblici in materia di sostegno e di sviluppo delle imprese del settore medesimo.
Art. 4.
(Start-up innovative del settore creativo e culturale e credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati. Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)
1. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Ai fini del presente decreto, sono considerate start-up a vocazione sociale le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 del presente articolo che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e sono considerate start-up a vocazione creativa e culturale le start-up iscritte nel registro delle imprese creative e culturali, ai sensi delle normative vigenti in materia ».
2. Alle start-up a vocazione creativa e culturale iscritte nel RICC non si applicano le norme in materia di rapporto di lavoro subordinato nelle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, restando ferme per tali imprese le discipline vigenti in materia di lavoro, di assistenza e di previdenza specificamente stabilite e vigenti per i lavoratori, dipendenti e autonomi, appartenenti ai diversi ambiti del settore creativo e culturale, come definito dall'articolo 1 della presente legge.
3. All'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: « di ambito tecnico o scientifico » sono inserite le seguenti: « o umanistico »;
b) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
« b-bis) personale in possesso di laurea magistrale di ambito umanistico-sociale di cui all'Allegato 2 al presente decreto, personale in possesso di diploma accademico di secondo e di terzo livello rilasciati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, nonché di diplomi riconosciuti equipollenti, in base alla legislazione vigente in materia »;
c) al comma 1-bis, le parole: « alle lettere a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere a), b) e b-bis) »;
d) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
« 1-ter. Ai fini dell'accesso al credito di imposta di cui al presente articolo, l'elenco di cui all'Allegato 2 è verificato annualmente dal Ministro dell'università e del merito, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, al fine di aggiornarne i contenuti in relazione ai titoli di studio afferenti e connessi al settore culturale e creativo ».
4. All'Allegato 2 al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:
« Lauree di ambito umanistico-sociale
LM-3 Architettura del paesaggio;
LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali;
LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali;
LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
LM-1 Antropologia culturale ed etnologia;
LM-2 Archeologia;
LM-5 Archivistica e biblioteconomia;
LM-14 Filologia moderna;
LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichità;
LM-19 Informazione e sistemi editoriali;
LM-36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia;
LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane;
LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale;
LM-39 Linguistica;
LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche;
LM-45 Musicologia e beni musicali;
LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici;
LM-56 Scienze dell'economia;
LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità;
LM-77 Scienze economico-aziendali;
LM-78 Scienze filosofiche;
LM-80 Scienze geografiche;
LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo;
LM-84 Scienze storiche;
LM-88 Sociologia e ricerca sociale;
LM-89 Storia dell'arte;
LM-90 Studi europei;
LM-92 Teorie della comunicazione;
LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education;
LMR/02 Conservazione e restauro dei beni culturali;
LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza ».
Art. 5.
(Fondo di garanzia per le micro, piccole e medie imprese del settore creativo e culturale)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il Fondo di garanzia per le micro, piccole e medie imprese del settore creativo e culturale, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2024.
2. Le risorse del Fondo sono utilizzate per:
a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo delle imprese del settore creativo e culturale attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, nonché per favorire l'accesso al credito delle imprese;
b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo e culturale con le imprese di altri settori produttivi, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all'acquisto di servizi prestati dalle imprese e dagli altri soggetti del settore creativo e culturale al fine di favorire processi e realizzare progetti di innovazione;
c) favorire e sostenere la progettazione e la realizzazione di iniziative e di attività tra le imprese del settore creativo e culturale, le università e gli enti di ricerca, con particolare riguardo all'ideazione, allo sviluppo e alla realizzazione di attività e di progetti di innovazione;
d) favorire e sostenere l'internazionalizzazione e le esportazioni, il rafforzamento delle imprese sul mercato interno ed estero nonché la promozione e la realizzazione di aggregazioni, di reti di imprese e di altre iniziative e forme di cooperazione, collaborazione e associazione tra imprese, anche a carattere intersettoriale;
e) incentivare e sostenere le imprese cooperative del settore creativo e culturale, con particolare attenzione alle cooperative di produzione e lavoro e alle cooperative sociali;
f) sostenere la crescita delle imprese del settore creativo e culturale anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;
g) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo e culturale anche attraverso attività di analisi, studio, promozione, formazione e valorizzazione.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2, comprese quelle relative:
a) alla ripartizione delle risorse del Fondo tra gli interventi di cui al comma 2;
b) alle modalità e ai criteri per l'accesso e per la concessione dei benefici, delle agevolazioni e delle altre forme di aiuto sostenute con le risorse del Fondo;
c) alla definizione delle iniziative ammissibili alle diverse forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
d) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici, delle agevolazioni e alle altre forme di intervento del Fondo, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento. L'accesso e la concessione dei benefici e delle altre forme di sostegno finanziati dal Fondo sono riconosciuti a condizione che le imprese richiedenti certifichino, attraverso gli strumenti e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia, il rispetto delle discipline di riferimento per ciascuno degli ambiti produttivi del sistema in materia di lavoro subordinato e autonomo, nonché il regolare adempimento degli obblighi di contribuzione ai fini previdenziali, assistenziali, di sicurezza e di tutela contro gli infortuni sul lavoro. I criteri per l'accesso e la concessione dei benefici, delle agevolazioni e delle altre forme di aiuto di cui alla lettera c) prevedono specifici meccanismi di premialità a favore delle imprese che:
1) promuovono e attuano politiche e processi aziendali per la diversità, l'equità, l'inclusione e la parità di genere, inclusa la redazione del rapporto sulla situazione del personale o della certificazione della parità di genere, redatti ai sensi degli articoli 46 e 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
2) promuovono ed attuano politiche aziendali per la parità generazionale;
3) progettano, programmano e realizzano le proprie attività di impresa utilizzando politiche, processi e strategie aziendali finalizzate alla sostenibilità ambientale e privilegiano l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
4) promuovono e realizzano politiche aziendali per la formazione e l'aggiornamento costante delle professionalità e delle competenze dei lavoratori, anche in collaborazione con le università e gli enti di ricerca.
4. Le risorse destinate al Fondo per le piccole e medie imprese creative di cui al l'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono riassegnate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi da 101 a 113 sono abrogati.
Art. 6.
(Regime fiscale delle sponsorizzazioni)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per le sponsorizzazioni di carattere tecnico, puro o misto, destinate alla realizzazione e alla promozione di manifestazioni, eventi, spettacoli, festival, rassegne, rappresentazioni, anche con finalità di educazione, di divulgazione, di facilitazione e di sostegno dell'accesso dei fruitori alla cultura e alla creatività, realizzate dai soggetti iscritti nel RICC, è riconosciuto allo sponsor un credito di imposta nella misura del 45 per cento dell'importo o del valore della sponsorizzazione medesima, risultante e certificato dall'apposito contratto di sponsorizzazione stipulato tra le parti. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 7.
(Credito di imposta sugli investimenti per ricerca, sviluppo e produzione)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, alle imprese iscritte nel RICC è riconosciuto un credito di imposta per i costi sostenuti per gli investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione, produzione di beni, prodotti e servizi culturali e creativi. Tale credito di imposta è riconosciuto nella misura del:
a) 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
b) 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
c) 10 per cento del costo, per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento al monitoraggio, alle tipologie di spesa ammissibili, alle procedure per l'ammissione al beneficio, ai limiti massimi della spesa ammissibile, ai criteri per la verifica e l'accertamento dell'effettività delle spese sostenute, ai criteri relativi al cumulo con altre agevolazioni aventi a oggetto gli stessi costi, ai casi di revoca o di decadenza dal beneficio, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta.
Art. 8.
(Immobili pubblici destinati alle attività culturali e creative)
1. Ai soggetti iscritti nel RICC ai sensi dell'articolo 3 della presente legge lo Stato, le regioni e gli altri enti locali possono:
a) concedere in comodato gratuito beni immobili di loro proprietà in stato di abbandono o di grave sottoutilizzazione da almeno tre anni e per una durata massima di dieci anni, rinnovabile. Il comodatario ha l'onere di realizzare, a propria cura, le spese e gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, e gli altri interventi necessari per mantenere l'integrità e la funzionalità dell'immobile;
b) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà che richiedono interventi di restauro, recupero, riqualificazione e riconversione, realizzati a spese del concessionario o del locatario, con pagamento di un canone agevolato determinato dalle amministrazioni interessate, anche qualora tali immobili abbiano nuove destinazioni d'uso, purché finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1. Dai canoni sono detratte le spese sostenute per i suddetti interventi, entro il limite del canone stesso. La durata della concessione non può essere inferiore a 6 anni e non può comunque eccedere i 30 anni;
c) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà ai soggetti iscritti nel RICC per il perseguimento dei propri obiettivi imprenditoriali.
2. Per l'individuazione dei concessionari e dei locatari di cui al presente articolo possono essere seguite le procedure semplificate di cui all'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3. Per le imprese e gli enti iscritti nel RICC, concessionari o locatari ai sensi del presente articolo, i comuni possono stabilire esenzioni o riduzioni delle imposte e dei tributi municipali, nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio.
Art. 9.
(Misure per il sostegno e l'ampliamento della domanda e dei consumi culturali. Detrazioni fiscali per l'acquisto di beni e servizi creativi e culturali)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, anche con riferimento ai familiari fiscalmente a carico e per l'importo eccedente 129,11 euro annui, per l'acquisto di beni e servizi creativi e culturali, con particolare riferimento a:
a) biglietti di ingresso, abbonamenti o altri titoli idonei alla fruizione e all'accesso a pagamento agli istituti e ai luoghi della cultura, come individuati e definiti dall'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di appartenenza pubblica e privata, nonché ai parchi naturali, agli eventi e alle manifestazioni creative e culturali, agli spazi espositivi, alle esposizioni e alle mostre;
b) biglietti di ingresso, abbonamenti o altri titoli idonei alla fruizione e all'accesso a pagamento agli spettacoli e alle rappresentazioni di cinema, di teatro, di musica e di danza e in generale delle arti performative;
c) acquisto di beni e di servizi editoriali quali libri, audiovisivi e musica registrata, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale e indipendentemente dalle modalità di distribuzione e accesso.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica a condizione che gli oneri di cui al medesimo comma siano sostenuti con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini della detraibilità dei medesimi oneri il contribuente deve conservare, altresì, i documenti comprovanti l'effettivo sostenimento della spesa.
Art. 10.
(Istituzione dell'agenzia « Italia Creativa »)
1. È istituita, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'agenzia « Italia Creativa », di seguito denominata « Agenzia », vigilata congiuntamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del made in Italy e dal Ministro della cultura.
2. L'Agenzia opera con autonomia organizzativa, tecnico-operativa, di bilancio e di gestione, e a essa sono assegnati i compiti e le funzioni di:
a) progettazione, gestione e attuazione delle politiche pubbliche per lo sviluppo e il sostegno del settore creativo e culturale, con particolare riferimento a ciascuno degli ambiti di attività che compongono il suddetto settore e delle relative specificità, degli interventi e delle azioni pubbliche per la crescita e l'allargamento dell'offerta e della domanda di creatività e cultura, ivi compresi la gestione dei fondi, e in generale delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle politiche di sviluppo, sostegno e rafforzamento del settore, le azioni e gli accordi per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese, nonché le attività relative ai bandi e alle gare afferenti il settore economico creativo e culturale a carattere nazionale, europeo e internazionale, nonché all'assegnazione delle risorse per essi stanziate;
b) realizzazione del coordinamento e delle sinergie tra le amministrazioni e gli enti competenti nel settore culturale e creativo, anche con riferimento alle iniziative di livello regionale ed europeo, nonché della programmazione degli strumenti finanziari destinati al settore;
c) progettazione, gestione e attuazione di programmi, azioni e interventi per l'internazionalizzazione, l'esportazione e il rafforzamento delle imprese del settore creativo e culturale;
d) progettazione e svolgimento di attività di raccolta dati, di studio e di ricerca finalizzate e necessarie allo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnati all'Agenzia medesima, nonché alla creazione di un Osservatorio dedicato al settore e al monitoraggio dei risultati dell'azione pubblica, ivi compresi le azioni, le misure e gli interventi realizzati dagli enti locali nel settore di riferimento per il sostegno e lo sviluppo del comparto creativo e culturale, anche ai fini della eventuale innovazione e dell'aggiornamento delle discipline e della riprogrammazione degli interventi pubblici;
e) organizzazione delle sedi di incontro e di collaborazione tra gli attori e gli operatori del sistema creativo e culturale;
f) promozione della formazione, dell'aggiornamento professionale e delle competenze riguardanti o connesse al settore creativo e culturale, in particolare attraverso intese con le università e gli enti di ricerca;
g) progettazione e promozione di iniziative, interventi e programmi per l'ampliamento e la crescita della domanda e della fruizione di cultura e creatività, anche in collaborazione o con il coinvolgimento delle scuole e delle università.
3. Oltre ai compiti e alle funzioni attribuite ai sensi del comma 2, è affidata all'Agenzia, in collaborazione e in sinergia con le regioni e gli enti locali e con le amministrazioni pubbliche interessate e competenti in materia, la programmazione e la realizzazione di progetti per il riuso, la riqualificazione, la riconversione e l'eventuale definizione di nuova destinazione d'uso di aree, ivi compresi le aree urbane e gli stabilimenti industriali dismessi o in stato di abbandono, e di immobili ed edifici di appartenenza pubblica o privata, da destinare alle attività delle imprese culturali e creative, al potenziamento dell'imprenditorialità del settore, nonché all'ampliamento e all'aumento dell'offerta e della fruizione culturale e creativa, e alla crescita dell'inclusione sociale. Tale programmazione è sostenuta e realizzata a partire dall'individuazione delle aree, degli immobili e degli edifici, svolta in accordo con le regioni, gli enti locali e le altre eventuali amministrazioni e autorità pubbliche coinvolte e competenti in materia, o con i soggetti privati proprietari degli stabilimenti, degli immobili e degli edifici, nel rispetto degli strumenti urbanistici, ed è sempre accompagnata da un piano di fattibilità tecnica ed economica. Le regioni e gli altri enti locali possono stabilire, nel rispetto dei propri equilibri di bilancio, esenzioni o riduzioni delle imposte e dei tributi propri a favore dei soggetti iscritti nel RICC che iniziano o trasferiscono attività nelle aree, negli immobili e negli edifici di cui al presente comma. Agli investimenti di soggetti privati nel campo della progettazione e della realizzazione delle attività di cui al presente comma si applica il credito d'imposta di cui all'articolo 6, entro il limite massimo di 200.000 euro per ciascun soggetto e per ciascun progetto realizzato.
4. L'Agenzia riceve annualmente dal registro delle imprese i dati e le informazioni del RICC sulle imprese del settore creativo e culturale, oltre che ai fini delle attività di Osservatorio di cui alla lettera d) del comma 2, per la realizzazione di studi, di analisi e di ricerche finalizzati alla verifica, alla progettazione e alla programmazione dell'azione pubblica per lo sviluppo e il rafforzamento del settore creativo e culturale. A tale scopo l'Agenzia opera, altresì, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica negli ambiti di studio, ricerca e analisi attinenti allo svolgimento dei compiti che le sono attribuiti, sia con riguardo al sistema imprenditoriale che con riguardo ai dati e alle analisi sui consumi e sulla fruizione culturale e creativa. Per la realizzazione delle attività e il perseguimento degli obiettivi di cui al presente comma, l'Agenzia richiede i dati e le informazioni e, ove necessario, la collaborazione, anche a carattere stabile, alle istituzioni, alle pubbliche amministrazioni e agli enti competenti, ivi compresi gli enti previdenziali e assistenziali.