DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria)
1. La Repubblica riconosce il 25 gennaio di ciascun anno quale Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria, di seguito denominata « Giornata nazionale », e sostiene ogni iniziativa utile a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria, secondo l'approccio integrato « One Health » per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, al fine di promuovere benessere e longevità sana nella popolazione.
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 2.
(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)
1. In occasione della Giornata nazionale sono previste iniziative presso gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale per sostenere l'importanza della prevenzione veterinaria con approccio integrato « One Health » per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente e sono organizzati incontri, dibattiti, conferenze e altri momenti di informazione e comunicazione, anche a carattere internazionale, promossi dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province, dalle città metropolitane, dai comuni e dagli altri enti pubblici interessati. In particolare sono valorizzate le attività e le iniziative di prevenzione e promozione della salute umana e animale, rivolte alle giovani generazioni, e di contrasto alle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico, al fine di orientare i comportamenti al benessere individuale e collettivo e al raggiungimento di una longevità sana.
Art. 3.
(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)
1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono chiamate a dare risalto, nel quadro dei programmi didattici in materia di educazione e promozione della salute, all'importanza dell'appropriata alimentazione e della prevenzione e del contrasto delle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica a carattere zoonotico, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti ed anche coinvolgendo l'Ordine dei medici veterinari e le organizzazioni dei medesimi maggiormente rappresentative a livello territoriale, nonché a promuovere iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei principi fondanti la prevenzione veterinaria nell'ambito dell'approccio integrato « One Health » per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, al fine di educare alla prevenzione e al contrasto dei rischi sanitari interdipendenti, su cui possono incidere i comportamenti e le azioni degli individui e della collettività.
Art. 4.
(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)
1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio e d'intesa con il Ministero della salute, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, mediante iniziative di informazione che possono prevedere il coinvolgimento di medici veterinari di provata esperienza e competenza, anche in collaborazione con l'Ordine dei medici veterinari e le organizzazioni dei medesimi maggiormente rappresentative a livello territoriale, finalizzate a sensibilizzare la popolazione in tema di prevenzione veterinaria, sicurezza alimentare, educazione e promozione della salute secondo l'approccio integrato « One Health » nelle interrelazioni fra le persone, gli animali e l'ambiente, con particolare riferimento ai rischi relativi alla diffusione degli agenti zoonotici e dei microrganismi antibiotico-resistenti e alle azioni e misure di marginalizzazione e contrasto dei medesimi rischi a cura dei singoli e della collettività.
Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.