DISEGNO DI LEGGE

Testo degli articoli formulato
dalla Commissione

Istituzione della Giornata dell'Unità
nazionale e delle Forze armate

Art. 1.

(Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate)

1. La Repubblica riconosce il giorno 4 novembre come Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.

2. La Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Iniziative connesse alla celebrazione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate)

1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1, le istituzioni nazionali, regionali e locali e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nel rispetto dell'autonomia scolastica, possono promuovere e organizzare cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche, mostre fotografiche e testimonianze sui temi dell'Unità nazionale, della difesa della Patria, nonché sul ruolo delle Forze armate nell'ordinamento della Repubblica, anche con riferimento alle specificità storiche e territoriali.

2. Al fine di sensibilizzare gli studenti sul ruolo quotidiano che le Forze armate svolgono per la collettività in favore della realizzazione della pace, della sicurezza nazionale e internazionale e della salvaguardia delle libere istituzioni e nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale, le iniziative degli istituti scolastici sono volte a far conoscere le attività alle quali concorrono le Forze armate nell'ambito del servizio nazionale della protezione civile, per fronteggiare situazioni di pubblica calamità e di straordinaria necessità e urgenza, in ambito umanitario, in caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, e negli ambiti di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo nonché di cura e soccorso ai rifugiati e ai profughi.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.